Ritenute su pensioni e redditi da lavoro dipendente dopo il conguaglio di fine anno: l’Agenzia delle Entrate istituisce nuovi codici tributo F24 per i sostituti d’imposta. Le novità sono contenute nella risoluzione n. 6/E del 28 gennaio 2021.
Ritenute su pensioni e redditi da lavoro dipendente: codici tributo ad hoc per il modello F24, al fine del versamento dopo le operazioni di conguaglio di fine anno.
Le novità sono contenute nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 28 gennaio 2021. I nuovi codici tributo da utilizzare per versare le ritenute, mediante modello F24 ed F24 Ep, sono stati istituiti alla luce dell’introduzione del nuovo bonus Renzi, la detrazione spettante per i redditi fino a 40.000 euro.
La necessità di differenziare le ritenute operate in relazione ai redditi da lavoro dipendente o da pensione dopo il conguaglio di fine anno, rispetto alle somme recuperate in caso di non spettanza dell’ulteriore detrazione spettante nella busta paga dei dipendenti, sono alla base delle novità contenute nella risoluzione n. 6/E del 28 gennaio 2021.
Ritenute su pensioni e redditi da lavoro dopo il conguaglio, dalle Entrate i codici tributo F24
In merito alle ritenute sui redditi da lavoro dipendente, il comma 3 dell’articolo 23 del dpr n. 600/1973 prevede che in caso di incapienza delle retribuzioni per il prelievo delle imposte dovute dopo il conguaglio di fine anno, è possibile pagare la somma dovuta sugli stipendi dei mesi successivi.
Una previsione simile è prevista per le ritenute sui redditi da pensione. L’articolo 38, comma 7 del decreto legge n. 78/2000 stabilisce che in relazione alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi superiori a 100 euro e relativi a redditi non superiori a 18.000 euro, è riconosciuta la possibilità di pagare in 11 rate.
Alle ritenute derivanti dai conguagli di fine anno, si aggiunge quanto previsto dal nuovo bonus Renzi, e nello specifico dall’articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, in merito all’ulteriore detrazione fiscale per i redditi da lavoro dipendente fino a 40.000 euro.
In tal caso, se in sede di conguaglio fiscale dovesse emergere l’obbligo di restituzione del bonus erogato, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso di importi superiori a 60 euro, il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Ed è al fine di tenere distinti i versamenti relativi alle ritenute operate dal 2021 dopo il conguaglio di fine anno che l’Agenzia delle Entrate istituisce i nuovi codici tributo.
Modello F24 e F24 Ep, i nuovi codici tributo per le ritenute su pensioni e redditi da lavoro
Per quel che riguarda il modello F24, i codici tributo istituiti sono i seguenti:
- “1066” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno”;
- “4934” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa”;
- “4935” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa”.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 6/E/2021, fornisce le istruzioni per la compilazione del modello F24:
- i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”,
- esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”,
- indicando nei campi denominati “Rateazione/regione/prov./mese rif.” e “Anno di riferimento”, rispettivamente, il mese per cui si effettua il pagamento della ritenuta e l’anno d’imposta cui si riferisce la ritenuta stessa, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Codici tributo specifici anche per il modello F24 Enti Pubblici (EP):
- “103E” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno”;
- “193E” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa”;
- “194E” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa”.
In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti
nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO”, indicando:
- nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);
- nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo;
- nel campo “riferimento A”, il mese per cui si effettua il pagamento della ritenuta, nel formato “00MM”;
- nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta cui si riferisce la ritenuta, nel formato “AAAA”.
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