Dopo la convalida dello sfratto per morosità è possibile richiedere il credito d’imposta sugli affitti non pagati dall’inquilino. Ecco come recuperare l’Irpef indebitamente pagata nel modello 730/2019.
La convalida dello sfratto per morosità è uno dei passi fondamentali per beneficiare del credito d’imposta sugli affitti non pagati e con il modello 730/2019 sarà possibile recuperare l’Irpef versata.
Se è vero che l’articolo 26 del TUIR dispone l’obbligo di pagare le imposte anche sugli affitti non pagati, a seguito della convalida dello sfratto per morosità che si può beneficiare di un credito d’imposta a titolo di rimborso per le somme non incassate.
Il recupero dell’Irpef non dovuta, in quanto calcolata su un reddito non percepito dal locatario, è subordinata alla conclusione del procedimento di sfratto per morosità dell’inquilino ed è necessario che venga confermata la morosità anche per gli anni precedenti.
Vediamo di seguito tutte le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sul credito d’imposta sugli affitti non percepiti da indicare nel modello 730/2019.
Sfratto per morosità e credito d’imposta affitti non pagati: come richiederlo nel 730/2019
Sarà nel rigo G2 del modello 730/2019 che si potrà indicare l’importo del credito d’imposta spettante sui canoni d’affitto non percepiti.
A seguito della convalida dello sfratto per morosità, il proprietario dell’immobile dovrà indicare il credito d’imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.
Una delle criticità dell’attuale normativa relativa al calcolo dei redditi fondiari (articolo 26, comma 1 del TUIR) è che questi concorrono alla formazione del reddito complessivo del proprietario indipendentemente dalla percezione. Il che significa che, chi è incappato in un caso di morosità, sarà tenuto a dichiarare e versare le tasse anche sugli affitti non percepiti.
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede infatti che l’unica via per sfuggire alla tassazione di un reddito non incassato sia l’avvio e la conclusione del provvedimento giurisdizionale dello sfratto per morosità.
Soltanto a seguito della convalida dello sfratto dell’inquilino sarà riconosciuto un credito d’imposta pari all’importo dell’Irpef pagata sugli affitti scaduti e non percepiti.
Alcuni utili chiarimenti sul credito d’imposta relativo ai canoni d’affitto non percepiti sono contenuti nella circolare n. 13/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 31 maggio 2019.
Analizziamole di seguito.
Credito d’imposta solo dopo lo sfratto per morosità: le istruzioni delle Entrate
Il locatore di immobili ad uso abitativo, dopo la conclusione del procedimento giurisdizionale dello sfratto per morosità, può procedere in due diverse modalità:
- recuperare la maggiore imposta versata per i canoni di locazione non incassati ma assoggettati a tassazione negli anni precedenti;
- non assoggettare a tassazione il canone di affitto non percepito ma solo la rendita catastale rivalutata.
Si tratta evidentemente di un’operazione difficile da fare autonomamente, ma sarà necessario affidarsi ad un CAF o al proprio commercialista.
Per calcolare l’importo del credito d’imposta riconosciuto, da indicare nel rigo G2 del modello 730/2019, sarà necessario riliquidare la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, sono state pagate maggiori imposte rispetto a quelle dovute in quanto commisurate ai canoni di locazione non riscossi, anziché alla rendita.
I periodi d’imposta utili cui fare riferimento per il calcolo e la richiesta del credito d’imposta seguono il termine di prescrizione ordinaria di 10 anni. Ad esempio quindi con il modello 730/2019 si potrà richiedere l’Irpef versata a partire dai redditi 2008 in poi. Resta fermo il requisito di accertamento della morosità del conduttore.
La richiesta del credito d’imposta sugli affitti non percepiti riguarda esclusivamente gli affitti ad uso abitativo, ovvero gli immobili di categoria catastale A (A\10 escluso).
Per ulteriori dettagli i lettori possono consultare le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello 730/2019.
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