Si paga il canone Rai sulla casa disabitata?

Patrizia Del Pidio

4 Dicembre 2024 - 13:00

Il canone Rai si paga sulle utenze elettriche di una casa che non è abitata? Vediamo quando il balzello non deve essere versato.

Si paga il canone Rai sulla casa disabitata?

Si paga il canone Rai sulla casa disabitata? Se si possiede una casa sfitta a disposizione del nucleo familiare per le vacanze o in attesa di essere affittata o venduta, si deve pagare il canone Rai se l’utenza dell’energia elettrica è attiva? Capita sovente che i proprietari di immobili abbiano una casa non utilizzate e disabitata – perché magari posta in vendita – o semplicemente perché rimane a disposizione del nucleo familiare in caso di bisogno. In questi casi il canone Rai è dovuto?

Il canone Rai, come ormai tutti ben sappiamo, è stato inserito nelle bollette dell’energia elettrica con un importo pari a 90 euro l’anno, che nel 2024 è sceso a 70 euro l’anno e tornerà a 90 euro nel 2025.

Il canone è dovuto sul possesso di un apparecchio televisivo atto a ricevere le trasmissioni televisive. Si tratta di una dei balzelli più odiati dagli italiani (insieme al bollo auto) e fino al 2016 – anno in cui è stato effettivamente inserito nella bolletta dell’energia elettrica – era oggetto di una grande evasione fiscale.

Cosa accade alla casa disabitata? Il canone Rai è dovuto? Vediamo come prevede la legislazione che regola il pagamento dell’abbonamento alla Tv.

Presupposto per pagare il canone Rai

Il presupposto su cui si basa il pagamento del canone Rai è il possesso di un apparecchio che sia utilizzabile per ricevere le trasmissioni televisivi o di uno che sia adattabile a farlo. Non conta nulla se il televisore venga utilizzato o meno, se ha il cavo per connettere l’antenna parabolica o quella satellitare il canone è dovuto. Non si può, quindi, obiettare contro l’obbligo di pagamento che la televisione non si guarda o che si utilizza solo per guardare programmi da piattaforme private.

Da tenere conto, poi, che il Canone è dovuto anche se non si possiede un televisore nell’abitazione principale, ma è collocato in una casa di proprietà non abitata. Però va sottolineato che il canone Rai si paga solo una volta per nucleo familiare e, quindi, se si ha un televisore nella casa principale e uno nella casa per le vacanze, il pagamento va effettuato una sola volta.

Casa disabitata, si paga il canone Rai?

Il canone Rai non va pagato su tutti gli immobili posseduti e questa è la prima cosa da prendere in considerazione. L’addebito dell’abbonamento della TV si applica solo una volta per nucleo familiare.

Se si ha una seconda casa disabitata e si paga, nel frattempo, il canone Rai sull’abitazione in cui si ha la residenza, sulla seconda casa non è dovuto, anche se nella casa disabitata è presenta almeno un apparecchio televisivo.

La distinzione è stata prevista per fare in modo che uno stesso soggetto non paghi il canone Rai per due volte. Questa norma, però, si applica solo nel caso che l’intestatario del contratto per l’energia elettrica della seconda casa sia intestatario anche di quello dell’abitazione principale.

Ricordiamo, infatti, che il canone Rai è pagato da chi è intestatario dell’utenza domestica dell’energia elettrica: se uno stesso soggetto è intestatario dell’utenza domestica per la prima e la seconda casa disabitata, il canone Rai è dovuto solo per la residenza principale.

Se, invece, per la prima casa è intestatario delle bollette dell’energia elettrica un componente del nucleo familiare (supponiamo il marito) e per la seconda casa disabitata lo è un altro componente (supponiamo la moglie) la cosa cambia.

Soprattutto se i due coniugi hanno residenza diversa. In questo caso, però, basterà presentare una auto dichiarazione in cui si comunica che è un altro componente del nucleo familiare a pagare il canone Rai, perché ricordiamo che marito e moglie fanno parte dello stesso nucleo familiare anche se hanno residenza diversa.

In ogni caso, per non pagare il canone Rai sulla casa disabitata l’esenzione del pagamento può essere richiesta per due motivi:

  • il primo riguarda il doppio addebito nello stesso nucleo familiare;
  • il secondo presentando una autocertificazione di non possesso di apparecchio televisivo sulla casa disabitata.

Come si presenta la disdetta del canone Rai per la casa disabitata?

Se, come riportato negli esempi, l’intestatario del contratto dell’energia elettrica dell’abitazione principale non è lo stesso a cui è intestato il contratto della luce per la casa disabitata, è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per non avere il doppio addebito.

Per farlo è necessario compilare l’autocertificazione in cui si dichiara che nell’abitazione disabitata non è presente un apparecchio televisivo o dichiarando che un altro componente del nucleo familiare già paga il canone Rai.

Il modulo può essere presentato per via telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate o, in alternativa avvalendosi dell’ausilio di un Caf o di un professionista abilitato. Un altro modo per consegnare l’autocertificazione è la spedizione:

  • via Pec (posta elettronica certificata) sottoscritta con firma digitale e inviata alla casella: cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;
  • via raccomandata senza busta allegando una copia di un documento d’identità valido, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

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