Si può ereditare la casa popolare?

Ilena D’Errico

09/07/2023

Cosa succede quando muore l’assegnatario di un alloggio in edilizia pubblica? Si può ereditare la casa popolare? Ecco cosa prevede la legge a riguardo.

Si può ereditare la casa popolare?

Quando una persona muore ci sono diverse questioni di carattere pratico da affrontare, imprescindibili nonostante le difficoltà del momento. Fra queste, il destino della casa in cui abitava. L’immobile in proprietà finisce nel patrimonio ereditario, passando dunque agli eredi, mentre per il contratto d’affitto è prevista la successione in determinati casi. Ma cosa succede quando il defunto abitava in una casa popolare? Si può ereditare la casa popolare? Vediamo cosa stabilisce la legge.

Si può ereditare la casa popolare?

L’unica ipotesi in cui è possibile ereditare la casa popolare è quella di precedente acquisto da parte del defunto. Si badi bene, che la successione ha senso soltanto quando il defunto aveva, naturalmente prima di morire, completato il trasferimento di proprietà dell’immobile, pagando l’intero corrispettivo previsto.

In questo caso, la successione della casa popolare è uguale a quella di qualsiasi altro immobile in proprietà, dato che con l’acquisto si è persa la funzionalità pubblica. Allo stesso tempo, in mancanza del trasferimento di proprietà, non sarà possibile per gli eredi ottenere l’immobile, neppure nel caso in cui il defunto avesse già terminato di pagare o nemmeno offrendosi di saldare l’importo di vendita.

I requisiti per l’acquisto di una casa popolare, infatti, oltre a essere molto stringenti sono anche riferiti in modo specifico all’assegnatario dell’immobile. Questo impedisce quindi la cessione a titolo derivativo, poiché il diritto in capo al defunto non è trasferibile. Gli eredi subentrano al defunto nella casa popolare soltanto quando l’immobile era stato già riscattato e l’atto di vendita già concluso.

Al di fuori delle ipotesi di compravendita, non è utile affrontare il tema dell’eredità in relazione alla casa popolare, proprio perché il bene in questione non rientra nelle proprietà del defunto. È anche vero che di norma il contratto d’affitto consente il subentro degli eredi (perlomeno quelli conviventi con il defunto), pertanto ci si chiede se anche in tema di edilizia residenziale pubblica ci sia qualche tipo di priorità.

Gli eredi subentrano nel contratto per la casa popolare?

Le considerazioni effettuate per i contratti di locazione non hanno ragion d’essere riguardo alle case popolari, che per la loro stessa funzionalità pubblica devono essere assegnate in base ai requisiti previsti dagli enti territoriali e assolvere così al compito assistenziale.

Di conseguenza, quando muore un assegnatario di un alloggio di edilizia pubblica, l’immobile torna nelle disponibilità dell’ente competente (Comune, Regione o Istituto case popolari), che può così riassegnarlo ai cittadini meritevoli secondo le graduatorie.

La conseguenza è quindi che non si può ereditare la casa popolare, nemmeno in riferimento a un possibile diritto di subentro degli eredi nella posizione di inquilini. È poi vero che gli enti competenti hanno comunque la facoltà di dare precedenza nella graduatoria agli eredi dell’assegnatario defunto, specie se conviventi, e purché rispettosi dei requisiti posti.

Si tratta in ogni caso di una libera scelta degli enti che si occupano dell’assegnazione delle case popolari, che non può essere in alcun modo pretesa. La posizione in merito alle questioni successorie deve comunque essere esplicata nel regolamento del bando di concorso o quello generale interno all’ente.

Nella maggior parte dei casi, comunque, la priorità data agli eredi rimane subordinata ai requisiti di assegnazione. In particolare, l’eventuale diritto di subentro è sottoposto all’assenza di immobili in proprietà o altre abitazioni in disponibilità degli eredi.

Questo principio, che esclude i diritti ereditari sulla casa popolare, è stato peraltro più volte confermato dalla Corte di cassazione, che per l’appunto si è espressa su diversi ricorsi presentati dagli eredi degli assegnatari deceduti. Di regola, quindi, non si può ereditare la casa popolare, a meno che il regolamento interno dell’ente di edilizia pubblica non preveda diversamente.

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