Si può obbligare un genitore anziano ad andare in una casa di riposo?

Ilena D’Errico

29 Aprile 2023 - 23:47

I figli possono obbligare un genitore anziano ad andare in una casa di riposo, anche se non direttamente. Ecco quando e in che modo.

Si può obbligare un genitore anziano ad andare in una casa di riposo?

I figli che si prendono cura dei genitori anziani possono ritenere che sia meglio il ricovero in una casa di riposo, al fine di garantire ai propri genitori l’assistenza professionale e continua necessaria. La necessità di proporre questa soluzione ai propri genitori può anche sorgere da un improvviso aggravamento della loro salute e dall’impossibilità di garantire loro le adeguate cure domiciliari, sia riguardo al lato economico che no. Molti anziani sono restii all’idea di andare in una casa di riposo; perciò, nelle situazioni più estreme i figli si chiedono se sia possibile obbligarli, soprattutto se esiste un serio pericolo per la salute.

Si può obbligare un genitore anziano ad andare in una casa di riposo?

In linea generale, i figli non possono obbligare i genitori anziani ad andare in una casa di riposo contro la loro volontà. Allo stesso tempo, esiste un’eccezione a questa regola, bilanciata sempre e soltanto sugli interessi degli anziani stessi. L’amministratore di sostegno può infatti richiedere il ricovero “coatto” dell’anziano presso una casa di riposo e quindi sostanzialmente obbligarlo, ma esclusivamente se ottiene l’autorizzazione del giudice. Di conseguenza, anche un figlio può ottenere il medesimo risultato se ricopre il ruolo di amministratore di sostegno.

Anziano obbligato ad andare in una casa di riposo, quando e perché

Come anticipato, l’amministratore delegato può richiedere che l’anziano sia ricoverato in una casa di riposo anche contro la sua volontà. Azione che può essere proposta anche dal figlio, se ricopre il ruolo di amministratore di sostegno. La sola domanda non è però sufficiente a determinare il ricovero obbligatorio, il quale deve essere necessariamente stabilito dal giudice che si pronuncia sul caso.

Chiaramente, la domanda di ricovero obbligatorio in casa di riposo proposta dall’amministratore di sostegno di un anziano non è per forza accettata. Il giudice deve infatti considerare un insieme di elementi prima di decidere, con lo scopo di trovare la soluzione più congeniale al benessere dell’anziano. Quest’ultimo, a prescindere dalle condizioni di salute, ha infatti pieno diritto a rimanere nella propria casa e mantenere le proprie abitudini. L’unico elemento prioritario che può ledere questo diritto è rappresentato dalle esigenze di salute, che ovviamente richiedono una tutela molto attenta.

Di conseguenza, il ricovero in una casa di riposo è deciso dal giudice soltanto in extremis, tanto più se l’anziano è contrario. Nel dettaglio, l’anziano può essere obbligato dal giudice ad andare in casa di riposo soltanto se si presentano contemporaneamente questi elementi:

  • L’amministratore di sostegno presenta questa richiesta;
  • l’anziano è oggettivamente impossibilitato a provvedere autonomamente ai propri bisogni;
  • non esistono valide alternative al ricovero.

Soltanto il giudice tutelare può confermare il ricovero, nessun altro soggetto ha il potere per farlo, nemmeno se si tratta di un figlio e se sono presenti le condizioni elencate. Ovviamente, se l’anziano è contrario al ricovero viene data particolare attenzione alla possibilità di preferire soluzioni alternative, come l’assistenza da parte dei figli, di un badante o di un infermiere domiciliare. In questo ambito devono quindi essere valutate le condizioni oggettive di salute psico-fisica dell’anziano, anche grazie a una consulenza tecnica da parte di un medico. Nei casi in cui non è possibile fornire all’anziano l’assistenza che necessita, magari perché i figli non possono prendersene cura e non ci sono le condizioni economiche per provvedere ad altre figure, oppure anche semplicemente se le cure in oggetto non possono essere erogate a domicilio, si procede quindi al ricovero obbligatorio.

Di conseguenza, il passaggio precedente è la nomina dell’amministratore di sostegno, la quale avviene a cura del giudice e soltanto se l’anziano lo necessita. Nel dettaglio, se l’anziano è autonomo e capace d’agire non sarà nominato alcun amministratore di sostegno, in quanto non necessario. Bisogna poi considerare che anche in caso di nomina, il giudice tiene in importante considerazione le indicazioni dell’anziano.

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# Legge

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