Togliere il cognome del padre per mettere quello della madre, cosa affermano legge e giurisprudenza: quando è possibile e chi può richiederlo.
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda di una ventiduenne toscana che aveva chiesto di avere il cognome della madre, anziché quello del padre assente. Dopo il rifiuto della Prefettura di Prato e il cambio di rotta del Tar della Toscana, il 19 settembre il Consiglio di Stato ha finalmente respinto il ricorso del ministero degli Interni, giudicando la richiesta del tutto giustificata vista la “sofferenza derivante dall’incuria e dall’assenza del padre” e da un cognome che non ne rappresentava l’identità.
Non bisogna infatti dimenticare che il cognome, importantissimo quanto agli aspetti anagrafici e burocratici, svolge anche una funzione fondamentale nell’aspetto identitario di una persona, che ha il diritto a sentirsene rappresentata. Di fatto, la legge ammette il cambio di cognome in varie situazioni, per permettere la coerenza tra l’identità personale e i suoi dati anagrafici. Non si tratta quindi di una regola, non sempre si può togliere il cognome del padre per mettere quello della madre, a meno che vi siano valide ragioni.
Cognome della madre al posto di quello del padre assente, il caso
La ricorrente ha chiesto un cambio di cognome, avvertendo il proprio come inadeguato, motivo di sofferenza e derisione, dato che il padre è completamente assente nella sua vita, tanto da averle tolto perfino il saluto. In prima istanza, la Prefettura ha respinto la richiesta, considerando che mancasse una “valida esigenza” supportata da prove apprezzabili.
La madre della giovane ha confermato la versione della figlia, spiegando ai giudici di non aver intrapreso azioni legali contro l’ex coniuge assente in quanto nullatenente. I giudici amministrativi di secondo grado hanno comunque tenuto conto della testimonianza dell’interessata, considerando che “l’assegnazione del cognome deve intendersi funzionale alla migliore costruzione dell’identità del figlio” e pertanto accogliendo la sua richiesta, soprattutto in mancanza di ragioni di interesse pubblico che fossero d’impedimento.
Quando si può cambiare cognome
La legge consente di cambiare il proprio cognome o quello del figlio anche in momenti successivi al riconoscimento dei genitori, purché sussistano ragioni valide, in particolare:
- Cognome ridicolo o vergognoso (anche in seguito alla combinazione con il nome);
- cognome che rivela l’origine naturale (classico esempio il cognome “Trovato” per il figlio di genitori ignoti);
- cognome difforme alla realtà (ad esempio per un errore di trascrizione);
- esigenze educative e familiari (cognome materno in vece di quello paterno, acquisizione del nome del coniuge, cognome del nuovo coniuge della madre).
All’interno di queste ampie categorie possono rientrare diverse situazioni, ognuna delle quali deve essere ponderata minuziosamente, poiché presumibilmente il nuovo cognome sarà irreversibile e, come detto, rappresenta un elemento importante nella vita di una persona. Devono quindi essere valutate le ragioni specifiche che portano i genitori o il figlio stesso a chiedere una rettifica.
Ad esempio, nel caso in specie il cambio di cognome è stato motivato non in generale dall’assenza del padre ma dalle ripercussioni emotive sulla figlia, che non si sentiva rappresentata dal cognome paterno e ne soffriva; preferendo avere il cognome della madre essendo questa la figura di riferimento.
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Il figlio può farsi togliere il cognome del padre?
La richiesta per cambiare il cognome può essere avanzata direttamente dal figlio maggiorenne, proprio come visto, in qualsiasi momento. Naturalmente, ai fini dell’accoglimento è fondamentale provare le ragioni per cui il cognome risulta pregiudizievole, all’interno di quelle riconosciute dalla legge.
Sempre il figlio dovrà indicare anche quale cognome vorrebbe assumere e specificare, anche in questo caso, le motivazioni. L’assenza paterna o la condanna penale del padre a reati gravi sono fra i principali motivi accettati dalla giurisprudenza, così come anche gli abbinamenti con il nome che danno luogo a significati ridicoli o richiamano personaggi noti.
La madre può cambiare cognome al figlio minorenne?
Il caso citato è emblematico perché nella maggior parte dei casi le richieste di cambio cognome sono rigettate, almeno in prima istanza. La situazione si complica ulteriormente quando l’interessato è minorenne e non può presentare la richiesta da solo ma deve avere il consenso dei genitori.
Contrariamente a ciò che si pensa, infatti, la madre non può cambiare cognome al figlio minore senza il consenso del padre, purché quest’ultimo lo abbia riconosciuto ed eserciti la potestà genitoriale. In caso di disaccordo i genitori devono quindi rivolgersi ai giudici, affinché siano valutati gli interessi prevalenti dei minori.
Come cambiare il cognome
La procedura per richiedere un cambio di cognome è comunque piuttosto semplice; infatti, è sufficiente presentare l’apposita domanda al prefetto del luogo di residenza o del luogo in cui è stato registrato l’atto di nascita. La richiesta, corredata da marca da bollo da 16 euro, deve indicare:
- Generalità del richiedente o del figlio minore;
- possesso della cittadinanza italiana;
- nuovo cognome richiesto;
- motivazioni della richiesta.
Se il figlio è minorenne entrambi i genitori devono sottoscrivere la richiesta, a meno che uno dei due sia deceduto o dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale. In caso di accoglimento, è poi possibile affiggere la richiesta presso il Comune per 30 giorni consecutivi, entro i quali gli interessati possono opporsi.
Altrimenti, in caso di rifiuto, è necessario presentare ricorso presso il Tar competente avvalendosi di un avvocato entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
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