Chi è in smart working può lavorare dove vuole, ad esempio in biblioteca o coworking? Serve l’autorizzazione del datore di lavoro? Ecco cosa dice la legge.
Lo smart working, detto anche lavoro agile, è entrato a far parte delle nostre vite, con i pro e i contro che ne conseguono. Tra i dubbi più comuni di chi lavora lontano dall’ufficio - sempre o alcuni giorni a settimana - c’è la possibilità di scegliere postazioni diverse dalla propria abitazione, ad esempio recandosi in biblioteche, coworking o nella seconda casa di villeggiatura (cosiddetto workation).
La caratteristica principale dello smart working è la sua flessibilità, sia di orario (previo accordo con l’azienda) che di postazione, per questo è giusto dire che gli smart worker possono lavorare dove vogliono, e non per forza nel luogo di domicilio o residenza noto al datore di lavoro.
Cosa prevede la legge in materia di infortunio in itinere e sul posto del lavoro? Quali sono gli obblighi del dipendente? Facciamo il punto della situazione.
Smart working: dove si può lavorare?
Inutile dire che lo smart working ha rivoluzionato la vita di moltissimi dipendenti a tempo determinato o indeterminato. Ciò perché tra i vantaggi del lavoro agile c’è quello di poter conciliare gli impegni di lavoro con quelli personali, evitando le code nel traffico o i lunghi tragitti sui mezzi pubblici.
Molti però si domandano se lo smart worker possa scegliere in totale autonomia il luogo di lavoro e sia libero di cambiarlo ogni volta che vuole. La risposta a questa domanda è sì, dato che la legge quadro che disciplina il lavoro agile in Italia (la numero 81/2017) definisce lo smart working “flessibile” in tutti i suoi aspetti, quindi luogo, orari e pause, senza modificare retribuzione, maturazione delle ferie, maternità e altri diritti dei lavoratori (ad eccezione dei buoni pasto).
Chi lavora da casa gode della copertura Inail per gli infortuni durante il lavoro, che si trovi in casa propria, altro luogo o lungo il tragitto per raggiungere il luogo prescelto per lo svolgimento del lavoro. Tuttavia la scelta di quest’ultimo deve essere dettata da esigenze di vita o lavoro ed essere ragionevole.
A prescindere dal luogo in cui si svolge la prestazione, egli è tenuto a rispettare le indicazioni concordate con il datore riguardo il comportamento da tenere per evitare infortuni e incidenti di qualsiasi tipo.
Di norma, il lavoratore è libero di scegliere dove lavorare senza dover comunicare la sede all’azienda; quindi - salvo obblighi eccezionali - lo smart working è consentito ovunque sia possibile utilizzare in sicurezza gli strumenti necessari, solitamente tablet o Pc.
L’accordo con il datore di lavoro
Requisito imprescindibile per lavorare in modalità agile è la presenza di un accordo scritto con l’azienda. Il datore di lavoro è obbligato per legge ad inviare e far firmare un documento dove sono elencati modi e condizioni dello smart working.
Gli accordi aziendali possono essere molto diversi tra loro. Al loro interno è stabilito l’orario di lavoro, che può essere fisso, flessibile e per obiettivi.
Di norma chi lavora da casa utilizza Pc, scrivania, sedia e connessione Internet propri, ma gli accordi contrattuali potrebbero stabilire diversamente, indicando i doveri dei dipendenti nei confronti dei beni aziendali (che in genere sono concessi in comodato d’uso).
Per quanto riguarda dove svolgere il lavoro, il contratto aziendale non impone agli smart worker un luogo determinato, purché sia idoneo a garantire elevati standard di sicurezza e qualità delle mansioni, per questo motivo non si potrà lavorare dove è prevedibile che non ci sia copertura sufficiente per il wi-fi, rispondere alle email o essere reperibile.
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