Snc, cos’è e come funziona la società in nome collettivo

Veronica Caliandro

20 Febbraio 2025 - 15:21

Cos’è e come funziona una Snc? Entriamo nei dettagli per scoprire le caratteristiche di una società in nome collettivo, come e quanto costa aprirla.

Snc, cos’è e come funziona la società in nome collettivo

Molte sono le persone che sperano di poter avere una propria attività. Più facile a dirsi che a farsi, dato che per compiere tale passo è necessario avere a disposizione un bel po’ di denaro da investire e prestare attenzione ai vari adempimenti burocratici. Tanti, in effetti, sono gli elementi a cui dover prestare attenzione, come ad esempio la forma giuridica.

Proprio soffermandosi su quest’ultima, è possibile scegliere tra società di capitali oppure una società di persone. In particolare, oggi porremo la nostra attenzione su quest’ultima categoria, volgendo un occhio di di riguardo alla società in nome collettivo. Scopriamo, allora, come funziona, le relative caratteristiche, cosa la differenzia dalle altre società di persone e quando conviene optare per tale soluzione.

Cosa significa SNC? Il significato di società in nome collettivo

Acronimo di Società in Nome Collettivo, la SNC è una società di persone destinata all’esercizio di attività commerciali e si caratterizza per la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali. Tale forma societaria è dagli articoli 2291-2312 del codice civile. Come si legge in Gazzetta Ufficiale:

Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.

Le caratteristiche della società in nome collettivo: ecco come funziona la Snc

In una società in nome collettivo tutti i soci partecipano alla gestione dell’attività e rispondono in modo illimitato e solidale per le obbligazioni sociali. In base al principio di responsabilità illimitata, se la società non ha abbastanza beni per pagare i creditori, allora i soci possono rispondere con il proprio patrimonio personale per gli eventuali debiti della società. Trattandosi di responsabilità solidale, un singolo socio può dover coprire l’intero ammontare dei debiti della società, anche se contratti da altri soci. La responsabilità dei soci in una SNC è anche sussidiaria, ovvero i creditori devono prima rivalersi sul patrimonio della società per poi aggredire quello dei singoli soci, solamente se i beni della stessa attività si rivelano essere insufficienti.

A differenza di una società semplice, inoltre, i soci non possono fare un patto per escludere la responsabilità personale di uno o più soci nei confronti dei terzi. È possibile escludere la responsabilità di uno o più soci soltanto con effetto tra i soci stessi. I creditori potranno comunque chiedere a ciascun socio il pagamento del debito intero. Ma non solo, se esiste un patto volto ad escludere la responsabilità di un socio e quest’ultimo provvede a pagare il creditore, allora il soggetto interessato potrà chiedere agli altri soci il rimborso integrale della somma versata.

In base alla quota di partecipazione, inoltre, i soci condividono sia gli utili che le perdite. Se tutto questo non bastasse, una Snc è soggetta al fallimento e ciò comporta anche il fallimento di tutti i soci. In base alla normativa vigente non è prevista l’assemblea dei soci. Salvo diversamente previsto nell’atto costitutivo, è necessario il consenso di tutti i soci per apportare modifiche all’atto costitutivo, al contratto e ai patti della società.

In genere l’amministrazione e la rappresentanza spettano a ogni socio disgiuntamente dagli altri. In fase di costituzione della società, comunque, è possibile decidere di attuare, ad esempio, un sistema di amministrazione congiunta sia per l’attività ordinaria che per quella straordinaria. Oppure è possibile optare per un’amministrazione disgiunta solamente per l’attività ordinaria e congiunta per quella straordinaria. Si può anche decidere di riservare l’amministrazione soltanto ad alcuni soci. In ogni caso le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non si possono far valere verso terzi se non risultano presso il Registro delle Imprese.

Le differenze tra Srl e Snc

Le esigenze nel corso del tempo cambiano e per questo motivo i soci potrebbero voler apportare dei cambiamenti, passando ad esempio ad un nuovo sistema gestionale. In particolare, tra le strategie più gettonate si annovera la trasformazione da Snc a Srl. Ma quali sono le differenze tra queste due forme societarie?

Innanzitutto, come già accennato, una Snc è una società di persone, in cui tutti i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili per i debiti della società. Una Srl, Società a Responsabilità Limitata, invece, è una società di capitali, in cui i soci rispondono solo nei limiti del capitale investito. Si tratta della forma più diffusa poiché permette di proteggere il proprio patrimonio personale.

Un altro elemento da prendere in considerazione è il capitale sociale minimo. Nelle Snc non vi è nessun minimo obbligatorio e sono i soci a decidere quanto investire. In una Srl, invece, bisogna apportare minimo 10 mila euro, di cui almeno il 25% versato all’atto della costituzione,

Per quanto concerne i costi di apertura e gestione in una SNC sono bassi. In una Srl i costi di apertura sono medio-alti e quelli di gestione abbastanza alti. Da non trascurare, poi, la flessibilità di gestione che è alta in una Snc, dove i soci possono decidere liberamente, senza dover fare i conti con troppi vincoli legali. Alta anche in una Srl, dove si deve però fare i conti con obblighi di bilancio, organi sociali e statuto personalizzabile.

In linea generale si può affermare che le Snc sono ideali per chi vuole costituire una società semplice e familiare, consapevoli della responsabilità personale sui debiti. Una Srl, invece, è perfetta per chi vuole proteggere il patrimonio e desidera avere una struttura solida, pur dovendo fare i conti con maggiori adempimenti burocratici.

Il capitale necessario per aprire una Snc

In una Snc la responsabilità è illimitata e personale. Questo vuol dire che tutti i soci rispondono per le obbligazioni della società anche con il proprio patrimonio personale. Ma non solo, ogni socio che entra a far parte deve rispondere anche delle obbligazioni conosciute e contratte prima del suo ingresso.

In base alla normativa vigente non è prevista una soglia minima di capitale sociale. I soci, infatti, possono decidere liberamente quanto versare, sotto forma di denaro, beni in proprietà, piuttosto che crediti o prestazioni d’opera intellettuale o manuale.

Come si costituisce una Snc? Atto e procedura

La procedura di costituzione di una Snc è disciplinata dagli articoli 2295 e seguenti del Codice civile. In base a quest’ultimi si evince che i passaggi da seguire sono i seguenti.

  • Redazione dell’atto costitutivo, che può avvenire come atto pubblico oppure sotto forma di scrittura privata autenticata da un notaio.
  • Iscrizione presso il Registro imprese. Tale operazione non è obbligatoria ma fondamentale per regolarizzare la posizione della società
  • Apertura della Partita IVA, che può essere svolta autonomamente presso l’Agenzia delle Entrate oppure rivolgendosi ad un commercialista
  • Iscrizione all’INPS e, in presenza di dipendenti, all’Inail.

In base a quanto stabilito dall’articolo 2295 del Codice Civile, l’atto costitutivo deve presentare le seguenti informazioni:

  • il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci;
  • la ragione sociale;
  • i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società;
  • la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  • l’oggetto sociale;
  • i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
  • le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
  • le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
  • la durata della società.

Un volta sottoscritto, gli amministratori devono provvedere a depositarlo entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella circoscrizione in cui è stabilita la sede sociale. Per le Snc l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, ricordiamo, non è obbligatoria per le Snc. In caso di mancata registrazione, però, valgono le norme adottate per disciplinare le società semplici.

Quanto costa aprire una Snc?

Aprire una Snc porta con sé tutta una serie di costi da sostenere. Tra questi si annoverano quelli per la redazione e registrazione dell’atto costitutivo, che comprendono le seguenti voci:

  • onorario del notaio: differisce a seconda della complessità dell’atto e in genere oscilla tra 800 a 1.500 euro circa;
  • tassa di registro: pari a 200 euro, più le eventuali imposte calcolate proporzionalmente sui conferimenti;
  • diritti di segreteria e bolli: il relativo costo oscilla tra i 90 e i 120 euro.

Per quanto riguarda l’iscrizione al Registro delle Imprese, bisogna pagare dei diritti di iscrizione pari a circa 90 euro. La tassa camerale annuale differisce a seconda della provincia di riferimento e oscilla tra i 120 e i 200 euro. Mediamente, quindi, i costi di apertura di una Snc, che includono l’onorario del notaio, l’imposta di bollo e l’iscrizione presso il Registro imprese, oscillano tra i 1.500 e i 2.500 euro. Si invita comunque a rivolgersi ad un professionista per ottenere un preventivo e avere così maggiori informazioni in merito.

La tassazione di una Snc e costi di mantenimento periodici

Mediamente i costi di mantenimento di una Snc si aggirano attorno ai 5 mila euro. Ad incidere su tale importo sono principalmente le seguenti voci: il contributo annuale di iscrizione al Registro delle Imprese, i contributi INPS, l’Irpef, l’Irap e l’imposto di bollo, oltre ovviamente ai costi necessari per mandare avanti la propria attività. Entrando nei dettagli, le società in nome collettivo pagano sull’utile realizzato soltanto l’IRAP, ovvero l’Imposta regionale sulle attività produttive, che viene applicata direttamente alla società. L’aliquota differisce in base alla regione e in genere si aggira attorno al 3,9% del valore della produzione netta.

Ai fini IRPEF il reddito è imputato ai soci proporzionalmente alle quote possedute da ciascuno o in base a quanto, eventualmente, stabilito nell’atto. Come le altre società di persone, infatti, le SNC sono soggette al regime della tassazione per trasparenza. Ne consegue che non è la società ad essere tassata, bensì i soci, ognuno tenendo conto della propria quota di utili o perdite, a prescindere dal fatto che quest’ultimi siano stati distribuiti o meno. A ogni socio vengono applicate le normali aliquote IRPEF, che sono progressive e differiscono in base agli scaglioni di reddito. Oltre alle imposte finora citate, i soci di una Snc devono versare anche i contributi previdenziali all’INPS.

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