Società a tassazione catastale: opzione valida con comportamento concludente

Guendalina Grossi

13 Aprile 2018 - 14:35

Società a tassazione catastale: l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito al regime cosiddetto catastale.

Società a tassazione catastale: opzione valida con comportamento concludente

Società a tassazione catastale: con la risoluzione n. 28/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito al regime “catastale”.

Questi chiarimenti arrivano in seguito ad alcuni quesiti sollevati da una società agricola, che esercita l’attività di coltivazione di vigneti e uliveti, che a partire dal periodo d’imposta relativo al 2016 ha optato per il regime “catastale”, introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge finanziaria 2007.

L’articolo 1 comma 1093 della suddetta legge prevede infatti che le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola, possono optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi.

In particolare la s.r.l ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se, ai fini della validità dell’opzione per il regime “catastale”, tra i comportamenti concludenti rilevanti rientrino solo i versamenti effettuati in corso d’anno, e la relativa dichiarazione dei redditi, o se si debba tener conto anche del calcolo delle imposte rappresentato nel bilancio.

Oltre a questo quesito vengono poste all’Agenzia altre domande da parte della società agricola sempre inerenti al regime a tassazione “catastale”.

Vediamo di seguito quali chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 28/E dell’11 aprile 2018.

Società a tassazione catastale: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate per rispondere al quesito che ha sollevato l’istante chiarisce che l’opzione per il regime catastale, scelto dalle società agricole, rimane valida anche in caso di omessa comunicazione.

Infatti si ritiene che, fermo restando la sanzionabilità dell’omessa comunicazione, il comportamento concludente del contribuente (ovvero se si provvede al versamento delle tasse in applicazione del regime catastale e alla successiva comunicazione della scelta di tale regime nella dichiarazione dei redditi) non compromette la possibilità di determinare il reddito.

Oltre a questo chiarimento l’Agenzia delle Entrate in merito alla tassazione fiscale delle società di capitali che hanno optato per il regime catastale specifica che:

  • le società agricole, che hanno optato per il regime catastale, in qualità di consolidate possono accedere al regime della tassazione di gruppo a patto che non ci sia nessuna norma specifica che lo escluda e se vengono soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti;
  • in caso di partecipazione a un consolidato fiscale, dal reddito complessivo globale netto dal quale è ammessa la deduzione dell’eccedenza Ace generata dalle singole società del gruppo deve essere scomputata una quota pari al reddito agrario imputato al consolidato dalle società agricole. Il reddito così ottenuto, cioè il reddito globale al netto della quota rinveniente dalle società agricole, costituisce la base di calcolo della capienza del reddito complessivo globale rispetto alla deduzione Ace attribuita da ciascuna società del gruppo. Tale reddito costituisce, altresì, base di calcolo per determinare l’eventuale eccedenza non attribuita al consolidato da ciascuna società, che potrà essere utilizzata in deduzione nell’esercizio successivo oppure in compensazione dell’Irap;
  • le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni immobili possono essere rateizzate dalle società agricole che determinano “catastalmente” il reddito a patto che vengano rispettati i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento;
  • in costanza del regime “catastale”, in mancanza di un esplicito rinvio effettuato dal legislatore, non potrà trovare applicazione la disposizione contenuta nel comma 4 dell’articolo 96 del TUIR.

Si allega di seguito la risoluzione n. 28/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata l’11 aprile 2018.

Risoluzione n. 28/E dell’11 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate
Ecco la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che fornisce dei chiarimenti relativi al regime fiscale delle società che determinano catastalmente il loro reddito

Che cos’è il regime a tassazione catastale?

Il regime a tassazione catastale è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge finanziaria 2007.

Dopo di che questo tipo di regime era stato abolito dalla finanziaria del 2013 per poi essere ripristinato dalla Legge di stabilità 2014.

Le società agricole che adottano questa opzione hanno la possibilità di usufruire di un regime di tassazione basato sul reddito catastale piuttosto che di bilancio.

Per beneficiare di questa agevolazione le società agricole devono necessariamente indicare nell’oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135 C.C., ovvero coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. La ragione sociale dovrà inoltre contenere la dicitura “società agricola”.

La determinazione del reddito secondo le regole catastali si attua mediante opzione da comunicare nella prima dichiarazione annuale IVA, da presentare successivamente alla scelta operata.

L’opzione è, invece, vincolante per un triennio e successivamente, si rinnova di anno in anno, fino a che non venga espressamente revocata.

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