Sulla vicenda si è espressa recentemente la corte di Cassazione. Ecco cosa ha deciso.
Organizzare un matrimonio richiede molteplici spese tra abiti, banchetto, confetti, ecc. Somme che un tempo secondo il galateo venivano divise tra le due famiglie. C’erano voci di spesa che spettavano alla famiglia dello sposo e voci di spesa che invece spettavano alla famiglia della sposa. Oggi le cose sono un po’ cambiate e anche se le rispettive famiglie aiutano molto anche economicamente per le spese matrimoniali, molte coppie giovani fanno affidamento ai loro risparmi per progettare un evento su misura tenendo conto del proprio budget.
Può capitare però che un matrimonio finisca, succede, non tutte le coppie sono fatte per stare insieme per tutta la vita. E può capitare anche che uno dei due coniugi decida di richiedere all’altro la restituzione delle somme spese durante il matrimonio e dei beni donati se questi sono in regime di comunione. Sulla faccenda si è espressa di recente la corte di Cassazione con la sentenza n. 21100/2023. Vediamo secondo gli ermellini se le spese del matrimonio vanno restituite in caso di separazione.
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Le spese del matrimonio vanno restituite in caso di separazione? La sentenza della Cassazione
La corte di Cassazione è stata chiamata a rispondere ad un ricorso presentato da un’ex moglie nei confronti dell’ex coniuge. Questa dopo la separazione ha richiesto lo scioglimento della comunione delle somme ricevute e dei beni donati ai coniugi in occasione del matrimonio oltre alla condanna del marito a restituire in natura o per equivalente pecuniario la metà di essi oltre al mobilio e agli arredi di casa acquistati dalla stessa.
Il primo ricorso presentato alla corte d’Appello ha dato esito negativo in quanto i giudici hanno ritenuto infondata la richiesta di restituzione dei beni e del denaro ricevuto come donazione nuziale. Le somme infatti non erano ripetibili essendo spese sostenute da uno dei coniugi in funzione del soddisfacimento di esigenze familiari successive al matrimonio. Non contenta della sentenza la donna ha deciso di ricorrere in Cassazione.
A questo punto gli Ermellini hanno studiato il caso e sono arrivati ad emettere la sentenza che di fatto conferma quanto già deciso dalla corte d’Appello. Secondo i giudici la richiesta parte da un erroneo presupposto che le somme donate dal padre della sposa in occasione delle nozze possano essere ripetibili a prescindere dalla destinazione a entrambi i coniugi e dall’utilizzo che ne è stato fatto in funzione della vita coniugale. Per i giudici la tesi è priva di fondamento avendo usato la donna tale somma per spese di organizzazione del matrimonio e per acquistare accessori dell’abitazione coniugale come le porte.
La Cassazione conferma quindi che le spese effettuate prima delle nozze sono irripetibili essendo state utilizzate in funzione delle nozze mentre quelle sostenute successivamente sono lo stesso irripetibili perché utilizzate per soddisfare bisogni familiari.
«Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio» - si legge nella sentenza.
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