All’ex coniuge spetta una quota del Tfr, ma soltanto a determinate condizioni e in una certa misura. Ecco cosa stabilisce la legge a riguardo.
Il matrimonio fa sorgere alcuni diritti e doveri reciproci tra i coniugi, che talvolta sopravvivono non solo alla separazione ma addirittura il divorzio. È ciò che accade quando vi è il diritto all’assegno divorzile, per esempio, e sullo stesso principio si orienta anche il diritto a ricevere una quota del Tfr dell’ex coniuge.
Quando l’ex coniuge ha diritto a una quota del Tfr
La legge sul divorzio (legge 898/1970) riconosce anche all’ex coniuge divorziato il diritto a percepire una quota del Tfr, ma soltanto a particolari condizioni. Nel dettaglio, l’ex coniuge può ricevere una parte del Tfr dell’ex divorziato se:
- Non si è risposato/a;
- è titolare dell’assegno divorzile periodico.
Secondo la legge sul divorzio, infatti, il diritto a ricevere una percentuale del Tfr dell’ex marito o dell’ex moglie non ha motivo di esistere se il possibile beneficiario ha contratto nuove nozze e quindi presumibilmente raggiunto una condizione di vita stabile. Allo stesso tempo, il diritto del beneficiario è sottoposto alle medesime condizioni dell’assegno divorzile, perché altrimenti non sarebbe garantita una regolamentazione equa del rapporto patrimoniale.
Si ricorda, infatti, che la determinazione dell’assegno divorzile tiene conto di diversi presupposti, in particolare:
- Le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e la loro eventuale disparità;
- le possibilità del coniuge più debole economicamente di provvedere alla propria sussistenza;
- il contributo dato alla vita familiare e coniugale, non necessariamente di tipo economico.
Sulla valutazione di questi elementi il giudice con la sentenza di divorzio può dunque determinare il diritto a ricevere l’assegno divorzile. Non è comunque detto che ciò sia sufficiente per avanzare pretese sul Tfr dell’ex coniuge. La legge sul divorzio, infatti, chiarisce in maniera molto esplicita che vi è collegamento fra questi diritti soltanto se la natura dell’assegno è di tipo periodico. La ragione è che il pagamento dell’assegno divorzile una tantum soddisfa definitivamente le esigenze dell’assegno stesso, impedendo al beneficiario di chiedere altro in un momento successivo.
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Quanto spetta all’ex coniuge del Tfr?
La legge non solo detta le condizioni di beneficio del Tfr dell’ex coniuge divorziato, ma ne fissa in modo inderogabile anche la misura. In particolare, se l’ex coniuge divorziato possiede i requisiti previsti, ha diritto a una quota del 40% del Tfr. Questa misura, però, viene calcolata esclusivamente in relazione agli anni lavorativi coincidenti con la vita coniugale.
In altre parole, l’ex coniuge può richiedere una parte del Tfr limitatamente a quanto l’ex ha maturato durante il rapporto patrimoniale. Un ulteriore fattore di cui tenere considerazione è la data di liquidazione, in quanto il diritto si basa sulla sentenza di divorzio; perciò, se la liquidazione dovesse avvenire prima di questo momento, l’ex coniuge non avrebbe diritto ad alcuna quota.
Fra i requisiti, dunque, si può aggiungere anche la posteriorità del Tfr rispetto alla sentenza di divorzio o quanto meno alla presentazione del ricorso in tribunale. Per lo stesso principio, tuttavia, l’ex coniuge ha diritto anche a una parte delle eventuali anticipazioni del Tfr richieste dal lavoratore dopo la sentenza di divorzio, sempre che ne sussistano i requisiti e riguardo al rapporto lavorativo coincidente con il matrimonio.
L’attribuzione della quota del Tfr non è comunque automatica, quindi a meno che l’ex coniuge obbligato la versi spontaneamente è necessario rivolgersi nuovamente al tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto. Affinché il ricorso sia valido, il richiedente deve essere contestualmente beneficiario dell’assegno. La decadenza dell’assegno divorzile, infatti, comporta automaticamente l’esclusione dal Tfr, senza riguardo agli anni in cui si è potuto usufruire del beneficio. Al contrario, la misura dell’assegno non è rilevante, in quanto la percentuale di Tfr garantita dalla legge all’ex coniuge divorziato non è modificabile.
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