Spetta il risarcimento per il furto d’auto nel parcheggio a pagamento?

Ilena D’Errico

30 Giugno 2023 - 21:08

Parcheggi a pagamento: quali sono le responsabilità dei gestori? Ecco quando sono tenuti al pagamento del risarcimento per il furto d’auto o per altri danni ai veicoli.

Spetta il risarcimento per il furto d’auto nel parcheggio a pagamento?

Quante volte nei parcheggi a pagamento si vedono cartelli in cui i gestori si esentano ogni responsabilità su eventuali danni all’auto o peggio ancora dei furti? Secondo la Corte di cassazione non sempre questi avvisi sono legittimi, dipende dal momento in cui vengono avvertiti clienti. Il fatto che il parcheggio sia custodito può infatti essere una ragionevole presunzione e il gestore è tenuto a comunicare l’eventuale difformità prima che si concluda il contratto. Dalla responsabilità del proprietario del parcheggio a pagamento deriva un importante elemento per i clienti, ovvero la possibilità di ricevere un risarcimento in caso di furto d’auto.

Quando spetta il risarcimento per il furto d’auto nei parcheggi a pagamento

Nel momento in cui si lascia l’auto in un parcheggio a pagamento si verifica un contratto di deposito che si perfeziona con il pagamento. Ne deriva quindi una regola generale che attribuisce al proprietario del parcheggio la responsabilità dei veicoli al suo interno; perciò, di norma è dovuto il risarcimento danni in caso di furto o danni.

Ciononostante, non sempre il parcheggio a pagamento è un parcheggio custodito, ma anche in mancanza di custodia non si esclude la responsabilità del gestore. Quando non specificato, la presenza di recinzioni, parcheggiatori o addirittura luoghi al chiuso (come anche la semplice consegna delle chiavi), può facilmente lasciare intuire che il parcheggio sia custodito, provocando un ingiustificato senso di fiducia nel cliente.

Ne consegue che di norma il gestore del parcheggio a pagamento è tenuto a pagare ai clienti un risarcimento per i danni sopportati dal veicolo oppure per il suo furto. Non rileva il fatto che il parcheggio non fosse effettivamente custodito, bensì è sufficiente che il cliente avesse questa ragionevole convinzione.

Si spiega, così, il motivo per cui diversi gestori dei parcheggi a pagamento affiggono dei cartelli in cui specificano che il parcheggio non è custodito e che il pagamento include semplicemente il servizio di deposito. Altre volte, l’informazione è contenuta direttamente nella ricevuta di pagamento, quindi dopo la conclusione del contratto fra le parti. Ebbene, la Corte di cassazione si è più volte pronunciata su questo argomento, ribadendo un principio fondamentale.

Si tratta del diritto delle parti contrattuali di ricevere tutte le informazioni necessarie e le eventuali clausole prima della conclusione del contratto. Senza addentrarsi nella contrattualistica, la regola è che se il cliente non è stato preventivamente avvisato e si aspetta il servizio di custodia da parte del gestore allora quest’ultimo è tenuto al risarcimento dei danni.

In presenza di un cartello all’uscita, il gestore tenterà presumibilmente di opporsi alla richiesta di risarcimento, perciò è molto probabile che in questi casi sia necessario ricorrere alle vie legali. In ogni caso, la giurisprudenza consolidata afferma che la comunicazione corretta deve avvenire prima del pagamento del servizio e comprendendo tutte le informazioni necessarie.

Al contrario, se il cliente è messo nelle condizioni di conoscere la mancanza di custodia del parcheggio allora non vi è diritto al risarcimento, a prescindere dal pagamento o dall’entità dei danni subiti.

Parcheggi a pagamento sul suolo pubblico

Quanto detto riguardo alla definizione di responsabilità dei gestori dei parcheggi a pagamento non rileva per i parcheggi a pagamento sul suolo pubblico, le cosiddette strisce blu. In questo caso, infatti, è evidente l’assenza di un servizio di custodia per l’auto. Ciò che è messo a disposizione dal Comune è il semplice utilizzo del suolo stradale pubblico ed è in ogni caso indicata espressamente (nel cartello ad esempio) l’assenza di custodia.

Oltre a questa eccezione, di norma i gestori dei parcheggi a pagamento sono tenuti alla custodia dei veicoli – e quindi anche al risarcimento di eventuali danni – salvo validi patti contrari fra le parti.

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