Split payment IVA: elenco operazioni escluse.
Split payment IVA: quali sono le operazioni escluse?
Le operazioni escluse dallo split payment sono le stesse già individuate in modo esplicito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 15/E del 13 aprile 2015. Dalla circolare occorre ovviamente escludere le prestazioni professionali assoggettate a ritenuta Irpef d’acconto a titolo di imposta, originariamente escluse ed oggi ricomprese per effetto dell’abrogazione dell’ultimo comma dell’articolo 17-ter operata dal DL 50/2017. A queste occorre chiaramente aggiungere le operazioni esenti, escluse e fuori campo IVA.
Di conseguenza, sono escluse dal meccanismo di scissione dei pagamenti o split payment IVA le seguenti categorie di operazioni:
- operazioni non certificate da fattura;
- operazioni assoggettate a regimi IVA speciali;
- operazioni soggette a reverse charge interno o estero.
Vediamo nel dettaglio le singole categorie di operazioni escluse dallo split payment IVA 2017.
Split payment IVA 2018, operazioni escluse: le piccole spese
Sono innanzitutto escluse dallo split payment le piccole spese dell’ente pubblico non certificate da fattura.
Si tratta, in particolare, di operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413), ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 1, commi 429 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Nella predetta ipotesi devono ricondursi anche le operazioni certificate mediante fattura semplificata ai sensi dell’articolo 21-bis del DPR n. 633 del 1972. L’esclusione rileva anche quando, successivamente alla certificazione con le modalità semplificate di cui sopra, sia emessa comunque una fattura funzionale alla sola documentazione del costo e dell’IVA assolta dal cliente in relazione al bene o servizio acquistato. Diversamente l’operazione va ricondotta nello split payment quando la fattura sia emessa, su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale.
Split payment IVA 2018, operazioni escluse: regimi c.d. speciali
La seconda categoria considerata dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate nell’elenco delle operazioni escluse dallo split payment IVA è quella dei regimi speciali.
Al riguardo, con la circolare n. 6/E del 2015 è stato chiarito che la scissione dei pagamenti non è applicabile alle operazioni rese dal fornitore nell’ambito di regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie.
Si tratta, ad esempio:
- dei c.d. regimi monofase disciplinati dall’art. 74 del DPR n. 633 del 1972 (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi, Case d’asta);
- del regime del margine di cui all’art. 36 e ss. del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
- del regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio di cui all’art. 74-ter del DPR n. 633 del 1972.
Nella medesima ipotesi di esclusione, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, devono ricondursi le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante.
Si tratta ad esempio:
- del regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633 del 1972;
- del regime di cui alla legge n. 398 del 1991;
- del regime relativo all’attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 cui si applicano, agli effetti dell’IVA, le disposizioni di cui all’articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972;
- del regime applicabile agli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972.
In tali casi, le particolari modalità di liquidazione dell’Iva da parte del fornitore, in ragione dell’ammontare delle operazioni attive effettuate, inducono a escludere tali operazioni rese dall’ambito oggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.
Split payment IVA 2018, operazioni escluse: reverse charge interno o estero
A tali esclusioni occorre ovviamente considerare quella prevista in modo oggettivo dall’applicazione del meccanismo così come previsto dal comma 1 dell’articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972:
“operazioni per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”
Si tratta delle fattispecie di c.d. reverse charge in cui la veste di debitore d’imposta non è attribuita, come di regola, a colui che cede il bene o presta il servizio, bensì al cessionario o al committente, ai quali, dunque, non viene addebitata (in rivalsa) alcuna imposta, da parte di colui che ha compiuto l’operazione imponibile. In tali casi, sorge un debito IVA direttamente in capo alla PA, soggetto passivo acquirente, per i beni o servizi destinati alla sfera commerciale.
Nell’ambito del reverse charge occorre ricondurre:
- le operazioni intra-UE, dove la traslazione dell’onere dell’assolvimento dell’imposta è legata all’esigenza di semplificare il trattamento Iva delle operazioni intra-UE;
- le operazioni interne, in cui la traslazione dell’onere dell’assolvimento dell’imposta è connessa a motivi di contrasto alle frodi.
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