I contribuenti forfettari beffati dallo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura: sono esclusi dai bonus edilizi.
Lo stop del Governo alla cessione del credito e allo sconto in fattura rappresenta un danno per tutti coloro che vogliono beneficiare dei bonus edilizi e del superbonus 110% in particolare. Ma nello specifico è una mossa che va a penalizzare in modo molto più pesante tutti i contribuenti che hanno deciso di aprire una partita Iva in regime forfettario.
Nel caso, infatti, i forfettari non possiedano altri redditi assoggettabili all’Irpef, oltre a quelli per cui pagano imposta sostitutiva, non potranno beneficiare di nessuna detrazione fiscale per interventi edilizi per la riqualificazione degli immobili. Cerchiamo di approfondire l’argomento e capire come questa decisione esclude i forfettari dai bonus edilizi.
Cessione del credito e sconto in fattura
Con la cessione del credito e lo sconto in fattura si poteva godere della detrazione fiscale derivante dai bonus edilizi direttamente cedendo il proprio credito alle ditte edili (anche come sconto diretto sulla fattura) e alle banche. E questo, in alcuni casi, era l’unico modo per poter fruire delle detrazioni previste dai bonus edilizi, ad esempio dagli incapienti o dai contribuenti in regime forfettario.
Questo perché per poter esercitare l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura non rileva non importa avere redditi che concorrano alla formazione dell’Irpef visto che i meccanismi sopra citati, avendo come scopo quello dell’incentivazione degli interventi edilizi, prevedono metodi alternativi di fruizione della detrazione.
Ma tutti coloro che sono soggetti a tassazione Irpef con lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura possono ancora fruire della detrazione richiedendola in dichiarazione dei redditi in diminuzione dell’imposta Irpef (in 10 quote annuali).
Il problema dei contribuenti forfettari
Chi ha scelto di aprire una partita Iva in regime forfettario, però, non paga l’Irpef sui redditi prodotti con il lavoro autonomo o professionale. Ma un’imposta sostitutiva. E non ha diritto a detrazione alcuna. E fino ad ora lo sconto in fattura e la cessione del credito erano le uniche opzione che consentivano a questi contribuenti di poter beneficiare dei bonus edilizi.
Con l’attuale decisione di dire basta alla cessione del credito gli unici contribuenti in regime forfettario che possono beneficiare delle detrazioni dei bonus edilizi sono quelli che hanno anche altri redditi, oltre quelli assoggettati all’imposta sostitutiva, soggetti a tassazione Irpef. Come ad esempio avviene al professionista che ha anche un contratto di lavoro subordinato, collaborazione a ritenuta d’acconto o anche redditi da locazione.
A ribadire questa casistica è l’Agenzia delle entrate con la circolare 24/E con la quale specifica che i soggetti che rientrano nella tassazione separata, a patto che possiedano altri redditi che concorrano alla formazione di reddito complessivo ai fini Irpef, potranno utilizzare la detrazione di bonus edilizi e del superbonus in diminuzione dell’imposta lorda dovuta.
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