Superbonus 110%, anche i residenti all’estero possono usufruire dell’agevolazione ma solo con lo sconto in fattura o la cessione del credito: i dettagli in quattro risposte a interpelli pubblicati dall’Agenzia delle Entrate il 17 dicembre 2020.
Superbonus 110% anche per i residenti all’estero: l’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici è senza confini.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’argomento con quattro risposte a interpelli pubblicate il 17 dicembre 2020.
Il poker di risposte (le numero 596, 597, 601 e 602) dell’Amministrazione Finanziaria spiega che si può usufruire del superbonus anche se si è soggetti non residenti, ma visto che il beneficiario lavora all’estero e non ha redditi in Italia, l’agevolazione può essere fruita solo come sconto in fattura o cessione del credito.
Superbonus 110% residenti all’estero solo con sconto in fattura o cessione del credito
L’Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti in merito al superbonus 110%. L’argomento affrontato riguarda i potenziali beneficiari dell’agevolazione residenti all’estero.
La circolare n. 24 dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate specifica che possono usufruire del superbonus “le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”. La detrazione riguarda quindi:
“tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.”
Sempre la circolare n. 24 precisa che non si può fruire del superbonus se:
- il contribuente possiede solo redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva;
- l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (nel caso dei contribuenti rientranti nella no tax area).
In questi casi comunque è possibile usufruire del superbonus con le altre due modalità previste dal decreto Rilancio, ovvero lo sconto in fattura (se l’impresa è d’accordo) e la cessione del credito.
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Superbonus 110% residenti all’estero: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alla fruizione del superbonus da parte di residenti all’estero sono arrivati in quattro risposte a interpelli, pubblicate tutte il 17 dicembre 2020.
I quattro quesiti a cui risponde l’Agenzia sono molto simili: nella prima risposta, la numero 596, una cittadina italiana residente all’estero vuole acquistare un immobile in Italia, insieme al marito che invece risiede nel Belpaese, sul quale intende effettuare dei lavori di ristrutturazione.
Le altre tre risposte a interpelli, ovvero la numero 597, la numero 601 e la numero 602) invece, riguardano tre cittadini italiani residenti all’estero già proprietari di appartamenti sul suolo italiano che intendono ristrutturare.
Le situazioni presentate sono molto simili: i contribuenti possono usufruire del superbonus, ma in quanto residenti all’estero non producono redditi da lavoro in Italia su cui operare la detrazione.
In presenza quindi degli altri requisiti che danno il via libera al superbonus (ovvero effettuare uno dei lavori trainanti previsti dalla normativa e il raggiungimento della classe energetica più alta/miglioramento di almeno due classi energetiche) si può usufruire dell’agevolazione al 110% con le opzioni alternative alla detrazione.
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