Superbonus: una circolare delle Entrate raccoglie tutti i chiarimenti per la corretta applicazione della detrazione. Soggetti beneficiari, cessione e sconto in fattura.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 23/E del 23 giugno 2022 chiarisce tutte le regole aggiornate sul superbonus.
In particolare, il documento in oggetto riepiloga in maniera sistematica tutti i chiarimenti resi finora in tema di superbonus: dalla platea dei beneficiari agli edifici interessati, dal tipo di interventi alle spese ammesse alla detrazione.
Il Fisco fa il punto sulla misura, introdotta dal decreto Rilancio, dl n. 34/2020 per le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le uniche novità escluse dal documento di prassi sono quelle previste dal decreto Aiuti, la cui legge di conversione attualmente sta affrontando l’iter parlamentare.
Vediamo nel dettaglio questo quadro riassuntivo fornito dall’Agenzia: tutti i chiarimenti resi in tema di superbonus.
Vademecum dell’Agenzia delle Entrate: tutti i punti trattati
La circolare-vademecum dell’Agenzia delle Entrate illustra la disciplina del superbonus applicabile in base alle diverse tipologie.
Si tratta di ben 130 pagine, relative alla normativa e regole applicative della detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Nel dettaglio possiamo così riassumere gli argomenti trattati:
- i soggetti che possono fruire del superbonus 110%;
- gli edifici interessati;
- le tipologie di interventi;
- le spese ammesse alla detrazione;
- l’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito in alternativa alla detrazione;
- gli adempimenti procedurali.
Ciascuno dei macro argomenti affrontati contiene le novità presenti nel complesso quadro normativo, che ha visto susseguirsi numerosi interventi negli ultimi due anni.
Quali sono i soggetti che possono usufruire del superbonus?
Con la circolare si chiarisce che i beneficiari sono:
- proprietari e detentori persone fisiche (“fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”) a vario titolo;
- istituti autonomi case popolari (Iacp) ed enti aventi analoghe finalità sociali;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- associazioni e società sportive dilettantistiche;
- comunità energetiche rinnovabili;
- amministrazioni dello Stato ed enti pubblici territoriali;
Gli edifici interessati
Nel documento di prassi, vengono riepilogate anche le indicazioni in merito agli edifici interessati, ovvero gli immobili che al termine dei lavori rientrino in una delle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze. Pertanto gli edifici interessati dagli interventi chiariti dal documento del Fisco sono:
- le unità immobiliari di categoria catastale A/9 aperte al pubblico;
- immobili vincolati;
- immobili iscritti nel Catasto Fabbricati in categoria F/3 (“unità in corso di costruzione”) o in categoria F/4 (“unità in corso di definizione”);
- edifici sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali;
- edificio composto da più unità immobiliari possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- immobili utilizzati promiscuamente da persone fisiche, fuori dall’esercizio di arte, professione e impresa;
- condominio, supercondominio e condominio minimo;
- «indipendenza funzionale» e «accesso autonomo dall’esterno».
Le tipologie di interventi
Sotto il profilo oggettivo, il superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cosiddetti interventi “trainanti”), nonché a ulteriori interventi, diversi dai precedenti, realizzati congiuntamente ai primi (cosiddetti interventi “trainati”).
All’interno della circolare dell’Agenzia delle Entrate vengono riepilogati gli interventi che danno diritto alla detrazione, con focus sui lavori trainanti e trainati, sia relativi al superbonus che al sismabonus 110%.
Vediamo di seguito nello specifico ci si riferisce a:
- interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico;
- interventi “trainanti” di riqualificazione energetica;
- interventi “trainanti” antisismici;
- interventi di riparazione o locali, interventi sulle aree di sedime;
- interventi nei centri storici;
- interventi “trainati”;
- eliminazione barriere architettoniche;
- sostituzione di finestre comprensive di infissi;
- impianti fotovoltaici;
- colonnine per ricarica dei veicoli elettrici;
- detrazione al 75% per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Le spese ammesse alla detrazione
Nel capitolo dedicato alle spese ammesse alla detrazione del superbonus si evidenzia un focus sulla cumulabilità della maxi detrazione con il contributo per la ricostruzione e tutte le proroghe introdotte dalla legge di Bilancio 2022.
Sconto in fattura o cessione del credito in alternativa alle detrazioni
Il capitolo 5 è dedicato all’opzione per lo sconto in fattura o alla scelta della cessione del credito in alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni.
In questa parte ci si riferisce a tutte le agevolazioni edilizie per le quali si può scegliere le opzioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.
Gli argomenti trattati sono schematicamente i seguenti:
- opzione in luogo della detrazione per bonus diversi dal Superbonus;
- opzione esercitata in relazione a stati di avanzamento lavori (Sal);
- attività di controllo e profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti;
- opzione per la cessione del credito a un’impresa di assicurazione;
- soggetti che non possiedono redditi imponibili;
- modalità di computo dell’Iva indetraibile, anche parzialmente, ai fini del superbonus;
- bonifico bancario.
Come si può constatare, un aspetto su cui sono ricapitolate le indicazioni già fornite in precedenza è quello che riguarda i Sal, gli stati di avanzamento dei lavori.
I contribuenti potranno scegliere la cessione del credito a patto che il primo Sal si riferisca ad almeno il 30% degli interventi. In caso contrario si potrà scegliere esclusivamente la fruizione diretta tramite la detrazione.
Non incide la circostanza che gli interventi siano realizzati in periodi d’imposta diversi. Nel caso di interventi di tipologie diverse, lo stato di avanzamento dei lavori prende in considerazione ciascuna tipologia degli interventi agevolabili. L’opzione della cessione del credito può essere esercitata anche nel caso in cui i Sal non siano previsti contrattualmente.
Adempimenti procedurali
Il vademecum si conclude con il capitolo 6 dedicato agli adempimenti procedurali e si specifica che, come stabilito dal comma 13 dell’articolo 119 del decreto Rilancio ai fini del superbonus e dell’opzione prevista dal successivo articolo 121:
- i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti degli interventi di risparmio energetico e della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
- per gli interventi antisismici, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, asseverano l’efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico e attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Il rilascio delle asseverazioni costituisce una delle condizioni alle quali è subordinata la fruizione del superbonus. Pertanto, il rilascio di tale asseverazione da parte di un soggetto non abilitato a farlo non consente di accedere all’agevolazione.
Sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.
Ne consegue che, nell’ipotesi di realizzazione di diversi interventi come il miglioramento sismico, il cappotto, finestre, caldaia, etc., il costo sostenuto per le prestazioni professionali e per altre spese funzionali all’esecuzione dell’intervento dovrà essere imputato a ogni singolo intervento (la cui riconducibilità deve essere attestata dal competente tecnico) in relazione alla prestazione svolta e, soltanto laddove non sia specificamente individuabile (come, ad esempio, il visto di conformità del commercialista), si potrà fare riferimento a un criterio di imputazione proporzionale.
Il calendario superbonus 110%: tutte le scadenze da ricordare
La circolare n. 23 del 23 giugno 2022, tra gli altri chiarimenti, riepiloga il calendario da ricordare per il superbonus 110%.
Nel dettaglio, per effetto delle modifiche intervenute, a opera del decreto Agosto, della legge di Bilancio 2021, del dl 6 maggio 2021, n. 59, del dl 31 maggio 2021, n. 77 e, da ultimo della legge di Bilancio 2022 il superbonus si applica alle spese sostenute entro il:
- 30 giugno 2022 dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del dlgs n. 242 del 1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi (non essendo stata prevista una proroga per tali soggetti);
- 30 settembre 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio;
- 30 giugno 2023 dagli Iacp comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing», per gli interventi di risparmio energetico e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
- 31 dicembre 2025 dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del dlgs n. 460 del 1997, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge n. 266 del 1991 e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall’articolo 7 della legge n. 383 del 2000;
- 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione:
- 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
- 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024;
- 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025;
- 31 dicembre 2025 dai condomini, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione:
- 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
- 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024;
- 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
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