Superbonus, utilizzabile anche per serramenti e chiusure oscuranti

Caterina Gastaldi

12/07/2022

Si può utilizzare il superbonus del 110% per pagare per serramenti e chiusure oscuranti? La risposta dell’Agenzia delle Entrate.

Superbonus, utilizzabile anche per serramenti e chiusure oscuranti

Con la risposta all’interpello numero 369 dell’8 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate si è espressa riguardo alcuni dettagli sulla sostituzione dei serramenti, delle chiusure oscuranti e l’installazione delle schermature solari e in quali casi si può applicare la detrazione al 110%.

L’aliquota maggiore infatti può venire applicata solo per i lavori che vengono considerati trainati, tra i quali rientrano anche la sostituzione degli infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati. In questo caso, l’intervento deve configurarsi o come sostituzione di componenti già esistenti, o comunque di una loro parte.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi fornito alcuni chiarimenti riguardo a come muoversi in questo caso in modo da evitare problematiche e incomprensioni.

La domanda dell’istante

L’istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate riguarda proprio la possibilità di poter usufruire del bonus e in quale percentuale nel momento in cui andrà a sostituire o aggiungere delle imposte e dei serramenti.

Nello specifico, la domanda presentata dall’istante, che ha ricevuto risposta dall’Agenzia con l’interpello numero 369, richiede chiarimenti riguardo i seguenti lavori:

  • l’installazione di due nuovi velux al piano del sottotetto, non presenti nell’immobile prima dei lavori;
  • la sostituzione di tutti gli altri serramenti presenti nell’immobile, lavoro che prevede anche un’alterazione della superficie totale di alcuni, mentre di altri non verranno modificate né la superficie, né la geometria.

La domanda quindi riguarda le condizioni per beneficiare del maxi bonus del 110%, che ha trovato risposta dall’Agenzia delle Entrate.

Come agire con infissi già esistenti

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate prendono come riferimento il quadro normativo riguardo questo tipo di lavori. Nello specifico, infatti, rientrano tra gli eventi trainati «a sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati», come previsto dal comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

Partendo da questo presupposto è stato specificato che la sostituzione deve quindi riguardare dei componenti già esistenti, e non la creazione di una nuova installazione.

I lavori devono essere sempre congiunti a un intervento trainato e devono essere ultimati tra l’inizio e la fine di tale intervento. Viene anche specificato, sempre dall’Agenzia delle Entrate, che si può usufruire del bonus anche nel momento in cui si modificano le dimensioni dei serramenti, a patto che la superficie complessiva degli infissi sia o minore o uguale alla precedente.

Si ha diritto alle detrazioni anche in relazione alle spese riguardanti gli interventi riguardanti le strutture accessorie degli infissi, a patto che questi abbiano effetto sulla dispersione di calore, il che include, per esempio: i cassonetti incorporati nel telaio o le persiane e gli scuri.

In questo caso quindi i lavori rientrano tra quelli trainati previsti e possono accedere al bonus del 110%.

Cosa accade con infissi nuovi

La costruzione di nuovi infissi, come i due velux nel sottotetto inseriti all’interno dell’istante all’interno della richiesta fatta all’Agenzia delle Entrate, non rientrano nelle regole esposte precedentemente.

Il che significa che non posso rientrare tra gli interventi previsti dal superbonus 110%, siano essi trainati o trainanti. Infatti, l’installazione di nuovi infissi, che comporta il conseguente aumento della superficie complessiva iniziale, non può rientrare nel superbonus 110%.

Tuttavia, questo tipo di lavori, possono sfruttare la detrazione al 50% grazie all’utilizzo delle agevolazioni riservate agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Infine è anche stato precisato che: la sostituzione delle chiusure oscuranti, se fatta non congiuntamente a quella dei serramenti, diventa un intervento autonomo. In questo caso il limite massimo previsto per la detrazione ammissibile per ogni singola unità immobiliare è di 60.000 euro.

Questo è quanto è stato precisato attraverso l’interpello numero 369 da parte dell’Agenzia delle Entrate all’istante in questione.

Quando dura ancora il superbonus

Il superbonus 110%, che permette di accedere a detrazioni da utilizzare in diverse modalità, compresa la possibilità di cedere il credito a terzi, richiede per poter essere sfruttato l’utilizzo di interventi detti trainanti che permettono anche lo svolgersi di altri interventi (ovvero quelli trainati) che siano di supporto ai primi.

Le regole per accedere al bonus e le scadenze variano a seconda del tipo di struttura a cui si riferiscono. Per esempio sono diverse tra loro le scadenze previste per le villette e quelle riferite invece ad altre tipologie di immobile.

In particolare il superbonus, per condomini e persone fisiche, avrà ancora questa durata e percentuali:

  • del 110% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
  • del 70% delle spese sostenute per l’anno seguente, 2024;
  • del 65% delle spese sostenute per l’ultimo e terzo anno per cui è previsto, quindi il 2025.

Queste scadenze sono fisse per quel che riguarda il superbonus, ma potrebbero aggiungersi nuove regole, dovute anche alle problematiche riguardanti a truffe che si sono presentate nell’anno passato.

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