Supporto per la formazione e il lavoro, la guida Inps: requisiti e procedure per sbloccare il bonus di 350 euro.
Il Supporto formazione lavoro (Sfl) è, insieme all’Assegno di inclusione, una misura di politica attiva che va a sostituire il Reddito di cittadinanza.
Interviene in favore di quelle persone che per condizione o per reddito non possono accedere all’Assegno di inclusione o comunque ne sono escluse dal parametro di scala di equivalenza: ci riferiamo quindi a tutti quei maggiorenni di età compresa tra i 18 e i 59 anni che sono nella condizione di poter svolgere un’attività lavorativa.
È però importante sottolineare che il Supporto per la formazione e il lavoro - con il quale si può avere diritto a un bonus mensile di 350 euro - è compatibile e interamente cumulabile con l’Assegno di inclusione. Ciò significa che le famiglie che al loro interno hanno maggiorenni considerati “occupabili” possono prendere sia l’una che l’altra misura assicurandosi un’entrata persino maggiore di quella che spettava con il Reddito di cittadinanza.
Tuttavia, il bonus di 350 euro viene sbloccato non dopo l’accoglimento della domanda: a differenza delle misure del passato, infatti, in questo casi si aspetta prima che il beneficiario dimostri di prendere parte alle attività di formazione e orientamento al lavoro che danno diritto al beneficio.
A tal proposito, facciamo chiarezza su chi e come può fare domanda del Sfl, nonché quali sono le attività che ne sbloccano il pagamento di 350 euro (che tuttavia rispetto all’Assegno di inclusione ha una durata ridotta).
Requisiti
Introdotto dall’articolo 12 del Decreto Lavoro (Dl n. 48/2023 convertito con modificazioni in legge n. 85/2023) il Supporto per la formazione e il lavoro è una misura di politica attiva nata per favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa.
La domanda può essere inviata dai:
- cittadini dell’Unione europea o i suoi familiare purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
- cittadini di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- titolari dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
È importante però essere residenti in Italia per un periodo non inferiore a 5 anni, di cui gli ultimi 2 continuativi.
Possono farne richiesta i componenti dei nuclei familiari di età compresa tra i 18 e i 59 anni in condizione di povertà assoluta, ossia con Isee non superiore a 6.000 euro l’anno.
Per quanto riguarda i requisiti reddituali e patrimoniali, invece, si guarda a quanto previsto per l’Assegno di inclusione. Ad esempio, il nucleo di cui si fa parte deve avere un reddito annuo comunque non superiore a 6.000 euro, soglia da moltiplicare per il relativo parametro di scala di equivalenza.
Invio della domanda
Chi ne soddisfa i requisiti può farne domanda. Vediamo qual è la procedura corretta:
- inviare la domanda attraverso la piattaforma Siisl per il Supporto per la formazione e il lavoro;
- sottoscrivere contestualmente il patto di attivazione digitale (con cui ci si impegna a presentarsi alla convocazione del centro per l’impiego);
- attendere la convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato;
- indicare nel patto di servizio almeno 3 agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione.
A questo punto il richiedente è nella condizione di poter ricevere offerte di lavoro o comunque proposte di partecipazione a servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, come pure può essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. Tra queste attività c’è anche l’iscrizione a percorsi d’istruzione degli adulti di primo livello per coloro che non hanno assolto all’obbligo formativo.
Nel dettaglio, costituiscono attività che danno diritto al bonus quelle indicate dall’Inps con il messaggio n. 3 del 2024:
- orientamento specialistico;
- accompagnamento al lavoro;
- attivazione del tirocinio;
- incontro tra domanda e offerta;
- avviamento a formazione;
- sostegno alla mobilità territoriale;
- lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva;
- supporto all’autoimpiego.
- servizio civile universale.
Quindi, solo dopo aver dato prova della partecipazione alle attività per l’attivazione nel mondo del lavoro, scatterà il pagamento del bonus da 350 euro che verrà erogato per tutta la durata della misura a cui si partecipa e comunque per un massimo di 12 mensilità.
Il bonus di 350 euro
Completata la suddetta procedura, spetta un bonus di 350 euro per tutto il periodo di partecipazione alle attività indicate dall’Inps nel messaggio n. 27 del 2024.
Il bonus è pagato direttamente per mezzo di bonifico e quindi non è soggetto ai vincoli di spesa previsti per il Reddito di cittadinanza. Spetta direttamente alla persona (e non al nucleo familiare).
Quindi, mentre con il Reddito di cittadinanza prima arrivavano i soldi e poi la convocazione del centro per l’impiego e la partecipazione alle varie attività, con il Supporto per la formazione e il lavoro la procedura si capovolge: prima c’è l’attivazione da parte del richiedente, della quale bisognerà dare prova, e successivamente arriva il sostegno economico.
L’importo è fisso e non dipende dal reddito familiare (come invece nel caso dell’Assegno di inclusione). Nel dettaglio, per ogni persona che ne fa richiesta spettano 350 euro al mese, per un massimo quindi di 4.200 euro complessivi per un anno. Trattandosi di una misura individuale non sono previsti limiti su quanti componenti del nucleo ne possono fare richiesta: quindi, può farne domanda anche più di una persona e l’importo sarà sempre di 350 euro a testa.
Ad esempio, se in una famiglia lo richiedono due persone spetterà un importo mensile di 700 euro, persino 1.050 laddove ne facciano richiesta tre persone. Potrebbe essere, quindi, che complessivamente si percepisca più di quanto avuto con il Reddito di cittadinanza, con la differenza che in questo caso la durata sarà correlata a quella della misura a cui si partecipa, entro un limite di 12 mesi (non rinnovabile).
Quando si perde
Come per il Reddito di cittadinanza ci sono degli obblighi che se non soddisfatti comportano la perdita del beneficio.
Ad esempio, non solo l’interessato deve aderire alle misure di formazione e di attivazione indicate nel Patto di servizio personalizzato, ma deve darne anche conferma ogni 90 giorni presso i servizi competenti (anche in via telematica).
Inoltre, chi ha un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e non ha completato gli studi deve iscriversi e frequentare percorsi di istruzione per adulti. Altrimenti il beneficio non verrà pagato.
Infine, è comunque obbligatorio accettare un’offerta di lavoro se congrua. Qualsiasi rifiuto, senza giustificato motivo, comporta la decadenza del beneficio.
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