Tasse non pagate: come pagare sanzioni più basse

Patrizia Del Pidio

01/03/2023

Se non si attende che sia l’amministrazione tributaria a notificare il mancato pagamento, ci si può avvalere del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione con il Fisco.

Tasse non pagate: come pagare sanzioni più basse

Come pagare sanzioni ridotte in caso di tasse non pagate?Per spingere i contribuenti a sanare da soli la propria posizione regolarizzando versamenti di imposte e tributi omessi, è stato messo a disposizione uno strumento che, pur senza sanatorie o rottamazione permette di risparmiare sempre. Si tratta del ravvedimento operoso: prevede il pagamento dell’imposta, del tributo o della tassa omessa a cui aggiungere sanzioni e interessi ma in forma ridotta.

In questo modo il contribuente che sana spontaneamente la propria situazione debitoria senza attendere che venga notificata una cartella esattoriale, ha la possibilità di farlo con un notevole risparmio.

Più il ravvedimento è vicino alla data di scadenza originaria e più saranno bassi interessi e sanzioni. Più ovviamente, ci si allontana dalla scadenza più l’esborso diventa pesante.

Vediamo come si applica questo strumento, in base a quali interessi e a quanto ammonta la riduzione delle sanzioni.

Tasse non pagate e sanzioni: cos’è il ravvedimento operoso

La sanzione per omesso o insufficiente versamento dell’imposta dovuta è pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo. In base alla tempestività con cui il contribuente paga quanto dovuto, e quindi regolarizza la propria situazione fiscale, la sanzione viene ridotta, per l’appunto beneficiando dell’istituto del ravvedimento operoso (introdotto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997).

Si può accedere al ravvedimento operoso, e quindi beneficiare della riduzione delle sanzioni, anche quando:

  • la violazione è stata già constata e notificata al contribuente;
  • sono già iniziate verifiche e accertamenti comunicati in modo formale al contribuente.

    Non si può procedere con l’applicazione del ravvedimento operoso in caso di notifica degli atti di liquidazione e accertamento, comprese le comunicazioni da controllo automatico e formale delle dichiarazioni.

Tasse non versate: cosa pagare per avere sanzioni ridotte

Per poter usufruire delle sanzioni ridotte bisogna pagare in modo spontaneo:

  • l’imposta dovuta;
  • gli interessi: vengono calcolati in base al tasso legale annuo dal giorno in cui il contribuente avrebbe dovuto effettuare il versamento a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione ridotta.

Calcolo delle sanzioni ridotte in caso di tasse non pagate

L’approfondimento pubblicato dai Consulenti del lavoro contiene una tabella esemplificativa non solo della tipologia di ravvedimento operoso, ma anche di come effettuare il calcolo della sanzione da pagare ridotta in base a quando si effettua il pagamento:

Tipo di ravvedimentoTermine di pagamentoSanzione
Breve Entro 30 giorni 1/10 del minimo
Lungo Dal 31° al 90° giorno 1/9 del minimo
Annuale Dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione 1/8 del minimo
Oltre l’anno Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo 1/7 del minimo
Oltre i due anni Dopo due anni dall’omissione o dall’errore 1/6 del minimo
Post contestazione Dopo la contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate 1/5 del minimo

Il decreto legislativo n. 158/2015 con la riforma del sistema sanzionatorio tributario ha introdotto un’altra novità, riducendo della metà la sanzione ordinaria in caso di pagamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza. Quindi, i contribuenti che effettuano il versamento entro 90 giorni pagano la sanzione ridotta al 15%.

Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati entro 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%). Quindi, facendo un esempio, a titolo di esempio, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).

Gli interessi sulle tasse non pagate

Oltre al calcolo della sanzione, bisogna prendere in considerazione anche gli interessi. Come anticipato, questi vengono calcolati in base al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

A partire dal 1° gennaio 2021 il tasso di interesse legale è passato allo 0,01% in ragione d’anno, come definito dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020.

Nei cinque anni precedenti al 2021 la misura del saggio degli interessi legali era così strutturata:

  • anno 2020: pari allo 0,05%;
  • anno 2019: pari allo 0,8%;
  • anno 2018: pari allo 0,3%;
  • anno 2017: pari allo 0,1%;
  • anno 2016: pari allo 0,2%.

Tasse non pagate e sanzioni: come fare il versamento

Per poter usufruire del ravvedimento operoso, e quindi sfruttare la possibilità di pagare le sanzioni con un importo ridotto, bisogna effettuare i versamenti usando:

  • il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’IVA, l’IRAP e l’imposta sugli intrattenimenti;
  • il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti;
  • l’F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
  • l’F24 Elide va usato anche per l’imposta ipotecaria, le tasse ipotecarie, l’imposta di bollo e le sanzioni, dovuti in relazione ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie.

Gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo, così come per le sanzioni. Quelli sulle ritenute vanno, invece, versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo.

I codici tributo si possono rintracciare direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per ulteriori approfondimenti lasciamo in allegato la sintesi sul ravvedimento operoso dei Consulenti del Lavoro.

Una sintesi operativa sull’istituto del ravvedimento - Consulenti del Lavoro
Clicca qui per scaricare il file.

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