Come previsto dalla legge, il tirocinio non dà luogo ad un rapporto di lavoro e, dunque, non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Chi lo fa si espone a sanzioni.
I tirocini rappresentano delle ottime occasioni sia per il tirocinante che per l’azienda ospitante. Il primo può formarsi ed assimilare quelle competenze che gli permetteranno di trovare lavoro più facilmente, mentre il soggetto ospitante potrà formare i futuri lavoratori. Infatti attraverso il tirocinio l’azienda può formare giovani con conoscenze e competenze specifiche e farli crescere all’interno dell’azienda fin da giovanissimi, creando peraltro un vantaggio competitivo rispetto alle altre aziende che potrebbero dover investire di più in formazione interna.
Attenzione però a muoversi entro i confini della legge e a rispettare le varie regole in tema di effettuazione del tirocinio, altrimenti i rischi di una multa salatissima sono dietro l’angolo. Ci riferiamo in particolare al cosiddetto tirocinio fraudolento ed alle sue conseguenze ma, prima di ricordare perché quest’ultimo riserva rischi molto alti per l’azienda, ricapitoleremo insieme le caratteristiche essenziali di un tirocinio ’regolare’. Ciò ci permetterà di aver ben chiaro il contesto di riferimento. I dettagli.
Tirocinio fraudolento: che cos’è e che cosa rischia il datore di lavoro
Che cos’è il tirocinio in breve
Chiunque come datore di lavoro o azienda, voglia attivare un tirocinio, dovrà sempre ricordare e tener conto delle regole in materia, proprio al fine di evitare di sfociare in un abuso o violazione. Ebbene, se ci si chiede che cosa sono i tirocini, a spiegarlo in sintesi è il sito web del Ministero del Lavoro, nel quale infatti viene indicato che essi altro non sono che periodi di orientamento e di formazione, svolti in un contesto lavorativo e mirati all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. In ogni caso, un tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro, ma ciò non toglie che al tirocinante spetti un’indennità e la protezione data da una varietà di norme di tutela.
In particolare, esistono due tipi di tirocini:
- i tirocini curriculari, mirati ai giovani che svolgono già un percorso di istruzione o formazione e che servono ad integrare l’apprendimento con un’esperienza lavorativa. Detto tipo di tirocinio è regolato dai regolamenti di istituto o di università ed è promosso da scuole, università o enti di formazione accreditati;
- i tirocini extracurriculari, mirati a facilitare le scelte professionali dei giovani con un periodo di formazione in un contesto produttivo e dunque con la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Il secondo tipo di tirocinio è regolato nel dettaglio dalle Regioni e dalle Province autonome, mentre a livello nazionale sono definiti alcuni standard minimi comuni, legati ad es. agli elementi caratterizzanti dell’esperienza di tirocinio o alle modalità con le quali il tirocinante presta la sua attività, o ancora all’indennità minima di partecipazione. Essa è obbligatoria nel caso del tirocinio extracurricolare, rivolto ai neodiplomati e neolaureati che hanno da poco finito gli studi. Differente è il caso del tirocinio curricolare, che può anche non essere retribuito.
Come si attiva un tirocinio?
Come indica il sito web del Ministero del Lavoro, al fine di attivare un tirocinio occorre:
- una convenzione tra un soggetto promotore - scuola superiore, università, agenzia per l’impiego, centro di formazione e così via - e un soggetto ospitante, vale a dire azienda, ente pubblico, studio professionale, ecc.;
- un piano formativo per il tirocinante.
Di seguito soggetto promotore del tirocinio e soggetto ospitante andranno ad indicare un tutor ognuno, e le due figure individuate avranno il compito di collaborare per la stesura del piano formativo e il buon inserimento del tirocinante nel nuovo contesto, ma avranno anche compiti nella definizione delle condizioni organizzative e didattiche, nella valutazione dell’iter di formazione e nell’attestazione dell’attività compiuta nel tirocinio.
Inoltre, competenze e i risultati conseguiti dal tirocinante sono registrati sul libretto formativo. Come si può agevolmente notare, dunque, pur non costituendo un rapporto di lavoro, i tirocini sono disciplinati da norme ben precise e che ne delimitano le possibilità di attivazione. Ecco perché non ci si sorprende a notare che i cd. tirocini fraudolenti sono puniti severamente.
Quando il tirocinio è fraudolento?
Veniamo all’argomento clou del nostro articolo. Il tirocinio è da ritenersi fraudolento quando il rapporto di tirocinio si svolge come un vero e proprio rapporto di lavoro alle dipendenze, non rispettando dunque quanto previsto da convenzione e piano formativo. Ma proprio nella sua natura non è così, perché lo scopo è formativo e non legato allo svolgimento delle mansioni di cui al contratto di lavoro. Pensiamo al caso tipico dell’impiegato, debitamente già formato e con eventuale esperienza, che sia assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Dare luogo ad un tirocinio fraudolento significa - in breve - commettere un abuso o una violazione di norme a diretta tutela del tirocinante e delle finalità del tirocinio.
Perciò in materia di conseguenze a carico di chi sfrutti un tirocinio in maniera scorretta, per incrementare le produttività e per avvalersi di prestazioni, di fatto, lavorative da parte di una persona che, invece, dovrebbe svolgere un percorso di formazione sul campo, sono previste sanzioni ad hoc - come indicato dalla legge di Bilancio 2022, testo che è intervenuto direttamente per arginare l’utilizzo fraudolento dei tirocini.
Da un tirocinio fraudolento il datore di lavoro trarrebbe un vantaggio anche dal lato previdenziale perché è noto che, nell’ambito del periodo di tirocinio, non è previsto il versamento di contributi al fine della maturazione e della determinazione della misura della pensione. Vero è peraltro che al tirocinante non spettano neanche ferie retribuite, maternità, congedi, indennità di malattia o scatti di anzianità - indirettamente confermando che non si tratta di rapporto di lavoro dipendente.
Quali sanzioni rischia il datore di lavoro?
Chiaramente alla violazione non può che conseguire una sanzione. Le norme in materia dispongono infatti che se il tirocinio è svolto in maniera fraudolenta, il soggetto ospitante è punito con l’ammenda pari al valore di 50 euro:
- per ciascun tirocinante coinvolto;
- e per ogni giorno di tirocinio.
Si tratta, come accennato, di ammenda - ovvero di una pena stabilita per le contravvenzioni. Tecnicamente quindi siamo nel campo dei reati ed, infatti, la qualificazione del rapporto come lavoro dipendente risulta sanzionata da una norma penale.
Interessante anche notare che resta ferma la possibilità per il tirocinante di domandare il riconoscimento di un rapporto di lavoro dipendente con decorrenza dalla sentenza del giudice. Per completezza ricordiamo anche che, in ipotesi di mancato versamento dell’indennità prevista, scatta a carico del trasgressore una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.
I recenti chiarimenti dell’Ispettorato in tema di tirocinio fraudolento
In tema di tirocini fraudolenti e conseguenze per l’azienda che decide avventatamente di attivarne uno, non possiamo non ricordare poi alcune interessanti precisazioni giunte recentemente da una nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la n. 453 dell’8 marzo scorso. Grazie ad essa, infatti, viene rimarcato che in caso di uso fraudolento del tirocinio non è possibile fare ricorso amministrativo presso il Comitato per i rapporti di lavoro. Perciò, oltre alla sanzione, l’insieme di norme vigenti non permette al datore di lavoro che voglia opporsi alla punizione, di ricorrere per questa via.
In breve, in dette circostanze non si può fare ricorso perché la qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione è sanzionata in via diretta da una norma penale e l’eventuale giudizio del Comitato per il lavoro, che invece costituisce uno strumento di difesa di natura amministrativa, si andrebbe altrimenti a sovrapporre indebitamente e inopportunamente con quello dell’autorità penale.
Ribadiamo infine che - come ulteriormente precisato dalla manovra 2022 - il tirocinio non rappresenta rapporto di lavoro e non può essere usato al posto del lavoro subordinato. Chi lo fa ed agisce scorrettamente verso il tirocinante è punito con le sanzioni salate che abbiamo sopra ricordato.
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