Agli autori vengono riconosciuti i danni sia morali sia patrimoniali, ecco cosa fare in caso di violazione dei diritti d’autore.
I diritti d’autore si dividono in due categorie: quelli morali e quelli patrimoniali. I primi si riferiscono al legame indissolubile tra l’autore e la sua creazione, mentre i secondi riguardano il settore dello sfruttamento economico e tutte le modalità in cui l’opera può venire utilizzata in questo senso.
In entrambi i casi è possibile che questi diritti vengano violati, danneggiando così l’autore stesso oppure il proprietario di diritti in caso sia avvenuta una cessione tramite contratto (possibilità valida solo ed esclusivamente per i diritti patrimoniali).
Quando succede l’istituto giuridico del diritto d’autore prevede che la parte danneggiata possa ricevere un rimborso, ma non si tratta dell’unica conseguenza. Dipende, infatti, dalla tipologia di illecito.
Cos’è la violazione del diritto d’autore
In Italia il diritto d’autore è protetto e permette ai creatori di tutte le tipologia di opere dell’ingegno di essere i soli utilizzatori esclusivi dei diritti sia morali, sia patrimoniali. L’autore ha il diritto, quindi, di pubblicare e sfruttare economicamente la sua opera solo quando vuole e di cedere parte o tutti i diritti patrimoniali dietro contratto a terzi.
Violazione dei diritti morali d’autore
I diritti morali riguardano il legame tra l’opera e l’autore come, per esempio, nel caso della paternità dell’opera stessa, di inedito, o integrità. Sono inalienabili e non possono essere ceduti in alcun modo. Questo però non significa che sia inviolabili. A seconda del grado di modifica del contenuto dell’opera e/o del nome dell’autore ci si può trovare di fronte a diverse tipologie di violazione.
- Plagio: in questo caso il contenuto è modificato totalmente o parzialmente, tramite un copia-incolla con modifiche e integrazione di diversa entità, che possono, per esempio, variare i nomi o luoghi di un romanzo. Viene poi usurpata la paternità dell’opera, a seguito di queste modifiche.
- Usurpazione: come il plagio, ma con la sola modifica del nome, lasciando il contenuto identico.
- Contraffazione: in questo caso avviene lo sfruttamento economico di un’opera senza modifiche o attribuzione di paternità, come quando vengono vendute copie pirata di un film.
- Plagio-contraffazione: è l’unione delle due situazioni precedenti: viene usurpata la paternità dell’opera, che verrà sfruttata economicamente a seguito, eventualmente, di alcune modifiche.
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È importante sottolineare che può venire considerata usurpazione di un’opera anche la sola mancata attribuzione online del prodotto in questione.
Violazione dei diritti patrimoniali d’autore
I diritti patrimoniali d’autore riguardano lo sfruttamento economico dell’opera e possono venire ceduti dall’autore dietro compenso oppure per scelta, separatamente tra di loro. In Italia, dopo un massimo di 70 anni dalla morte dell’autore stesso, l’opera diventa di dominio pubblico, potendo quindi venire modificata, rivenduta, riprodotta, trasposta, o distribuita senza dover acquistare questi diritti.
In questo caso la violazione (e quindi le conseguenze) può variare a seconda che si tratti di:
- illecito amministrativo;
- illecito civile;
- reato.
Possibili conseguenze della violazione
Come previsto dall’articolo 168 della legge sulla protezione del diritto d’autore, in caso di violazioni dei diritti morali è previsto che vengano utilizzate le stesse regole per le violazioni dei diritti patrimoniali.
È altresì disciplinato che l’autore, o chi per esso, possa richiedere un risarcimento sia per i danni patrimoniali, sia per quelli morali, e che venga rimossa o distrutta l’origine della violazione, come nel caso di CD pirata.
- illecito civile: l’opera viene tutelata in modo inibitorio e risarcitorio, e può venire quindi richiesto il ritiro e la distruzione degli oggetti plagiati o contraffatti e un risarcimento che verrà calcolato in base sia al danno, sia al mancato lucro;
- illecito amministrativo: in questo caso, oltre al risarcimento all’autore, che è sempre dovuto, è anche previsto il pagamento di una sanzione, che può variare dai 103,00 euro fino a 1032,00 euro. È anche possibile, inoltre, trovarsi a dover sospendere la propria attività professionale o commerciale per un minimo di sei mesi fino a un anno;
- reato: è infine possibile che la violazione del diritto d’autore in relazione ai diritti patrimoniali di sfruttamento economico sia di natura penale. In questo caso bisognerà fare riferimento agli articoli 171-17 nonies della legge del diritto d’autore. Le conseguenze previste partono da una sanzione di tipo pecuniario, alla sospensione (anche permanente) dell’attività, fino alla reclusione nei casi fraudolenti.
Le conseguenze possono essere quindi sia di tipo civile, amministrativo o penale, e verranno considerate più o meno gravi anche tenendo conto del dolo da parte dell’autore della violazione.
È importante sapere, da parte degli autori, che anche se esistono sistemi per proteggersi al meglio, come attraverso la registrazione della propria opera alla Siae o alternative simili, tutti i diritti relativi al diritto d’autore vengono acquisiti nel momento in cui questa viene creata. Non è quindi obbligatorio registrarla in alcun modo perché questi vengano tutelati dalla legge.
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