Facile confondere violenza e molestie, due reati commessi il più delle volte contro le donne. Vediamo come distinguerli, cosa dice la legge e come sporgere denuncia.
In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, è bene parlare di due fenomeni spesso confusi tra loro: la violenza e la molestia sessuale. Questi non sono sinonimi, ma due reati distinti per intensità, gravità e conseguenze penali.
Ciò che accomuna violenza e molestia, purtroppo, è il fatto che le vittime sono quasi sempre donne, sia in ambito domestico (da partner e mariti) sia in ambito lavorativo.
Scopriamo la differenza tra il reato di violenza sessuale e molesta, come sono puniti e a chi rivolgersi per chiedere aiuto.
Violenza sessuale e molestia: differenza, sanzioni e come denunciare
Cos’è la violenza sessuale e cosa dice la legge in Italia
Violenza sessuale e molestia sono diverse, per questo il Codice penale prevede una disciplina differenziata. La violenza sessuale è senza dubbio la fattispecie più gravee avviene ogni volta che sentiamo parlare di “stupro”, e non solo. Si tratta infatti di una invasione nella sfera sessuale altrui di particolare intensità e può avere gravi conseguenze psicofisiche sulle vittime, nella maggior parte dei casi giovani donne.
Il reato di violenza sessuale è disciplinato dall’articolo 609 bis del Codice penale che recita:
“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”
Stessa pena - la reclusione da 6 a 12 anni - anche per chi compie gli atti sessuali non voluti approfittando dell’inferiorità fisica o psichica altrui o ingannando la vittima fingendosi un’altra persona.
Quali sono gli atti sessuali
Per capire cosa sia la violenza sessuale bisogna prima analizzare cosa si intende per “atti sessuali”: secondo la legge, sono atti sessuali tutti quelli che coinvolgono la corporeità della vittima, quindi ogni contatto fisico forzato e non voluto; non solo lo stupro ma anche un bacio, un abbraccio, una “palpata” non volute. In altre parole ogni volta che c’è una indebita compromissione della libertà sessuale altrui si tratterà di violenza sessuale. Sarà il giudice a valutare la gravità della condotta e a stabilire la pena congrua.
Recentemente la Corte di Cassazione ha confermato che anche un bacio indesiderato può essere violenza sessuale.
Cosa sono le molestie sessuali
Altro discorso per le molestie sessuali. Queste in realtà non hanno una precisa collocazione all’interno del Codice penale ma rientrano nella fattispecie di “Molestie e disturbo delle persone”, articolo 660:
“Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.”
Come si può vedere, è una condotta meno grave e le sanzioni sono notevolmente inferiori rispetto alla violenza sessuale. Per “molestia” si intende un comportamento insistente e non voluto che può anche sfociare nello stalking.
La Corte di Cassazioneha ribadito più volte che anche un corteggiamento insistente, seppur breve, può configurare una molestia di carattere sessuale. Quindi la differenza principale tra molestia e violenza è che la prima sfocia in comportamenti fisici, la seconda invece in commenti, gesti o affermazioni che disturbano la sfera sessuale della vittima, ad esempio allusioni erotiche, complimenti insistenti, uso di un linguaggio volgare e ogni altro comportamento fastidioso e petulante.
leggi anche
Violenza domestica, come si denuncia?
Dove e come denunciare la violenza sessuale
Gli atti di violenza sessuale rientrano tra i reati perseguibili a querela della persona interessata, quindi soltanto la vittima può rivolgersi alle Forze dell’ordine per chiedere che il colpevole sia perseguito penalmente.
Bisogna recarsi presso gli uffici di Polizia o Arma dei carabinieri e farsi aiutare dagli agenti nella stesura della querela. Per denunciare i reati a sfondo sessuale la vittima ha 6 mesi di tempo dal compimento del fatto.
La querela per violenza sessuale è irrevocabile: vuol dire che, anche se la vittima cambia idea e vuole ritirare la denuncia, le Forze dell’ordine procederanno ugualmente.
In alcuni casi la denuncia per violenza sessuale non è soggetta a limiti temporali e può essere presentata anche anni e anni dopo la commissione del fatto. Ciò quando:
- la vittima è un minore o una persona con handicap fisico o psichico;
- il fatto viene commesso dal genitore/tutore nei confronti dei figli;
- il colpevole è un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio delle funzioni;
- la violenza è connessa ad un altro reato procedibile d’ufficio.
Per denunciare bisogna:
- avere un documento di riconoscimento con sé;
- indicare dettagliatamente come, dove e quando è avvenuto il fatto;
- indicare il nome del colpevole, se noto;
- fornire delle prove (se è possibile) come foto, video, messaggi minacciosi, referti medici dove si evidenziano le lesioni subite;
- firma autografa.
Denunciare una molestia sessuale: come si fa
Anche la molestia sessuale è perseguibile a querela della persona offesa, tuttavia - essendo un reato di minor gravità- il termine per denunciare il fatto è di soli 3 mesi dal giorno è avvenuta la molestia.
Nella querela presso la Polizia o i Carabinieri, la vittima deve dichiarare esplicitamente la volontà di perseguire penalmente il fatto. Per sporgere una querela in caso di molestia serve:
- documento di riconoscimento;
- descrizione dettagliata del fatto e dei soggetti coinvolti;
- indicare nome e cognome del colpevole, se noto;
- allegare delle prove come foto, video, testimonianze, messaggi, se a disposizione;
- firma autografa.
La querela per molestie sessuali può essere ritirata in ogni momento, diversamente da quella per violenza sessuale.
leggi anche
Si può ritirare una querela?
© RIPRODUZIONE RISERVATA