L’indulto è un provvedimento che causa l’estinzione, totale o parziale, della pena. Questo però non porta all’estinzione delle pene accessorie, né tantomeno degli altri effetti penali della condanna.
Così come l’amnistia, anche l’indulto è concesso con legge approvata a maggioranza dei due terzi da entrambe le Camere.
L’indulto non può essere concesso per alcuni reati, come ad esempio quelli in materia di:
- terrorismo;
- strage;
- banda armata;
- schiavitù;
- mafia;
- sequestro di persona;
- prostituzione minorile;
- usura;
- violenza sessuale.
La normativa inoltre prevede che l’indulto non può essere applicato alle pene accessorie, come ad esempio l’interdizione dai pubblici uffici. Nel caso in cui entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge che ha concesso l’indulto, il beneficiario dell’istituto commetta un delitto non colposo che comporta una pena non inferiore a due anni, il beneficio viene revocato.
L’indulto in Italia è stato concesso nel luglio del 2006 per tutti i reati commessi entro il 2 maggio dello stesso anno. Nel dettaglio è stato concesso un indulto non superiore ai tre anni per le pene detentive, e di fino a 10.000€ per quelle pecuniarie.
Da anni si attende una nuova concessione dell’indulto e dell’amnistia, ma i lavori sui quattro disegni di legge presentati alla commissione Giustizia del Senato nel 2013 sono fermi da diverso tempo.