Si possono fare accordi e scritture private come anticipo dell’eredità? Se sì quali sono legittimi e quali nulli? Come funziona?
Spesso ci interroghiamo su cosa si può fare in vita per decidere della propria eredità senza redigere un testamento e magari accordandoci prima con i futuri eredi oppure formulando un’apposita rinuncia alla successione o a parte di essa.
Nel nostro ordinamento la successione soggiace a regole definite e imperative per le quali la stessa potrà avvenire solo in modo legittimo o testamentario: nel primo caso quando non c’è un testamento, l’eredità si devolve per legge al coniuge, ai figli e ai parenti fino al sesto grado; in mancanza di questi soggetti eredita lo Stato che risponderà dei debiti ereditari solo entro il limite dei crediti che rientrano nel patrimonio ereditario. Quando c’è un testamento, invece, il soggetto con un atto specifico, formale e unilaterale dispone dei suoi averi, o parte di essi, per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Al di fuori di queste due possibilità tutti quei contratti o atti relativi all’eredità di una successione che non è ancora stata aperta sono nulli poiché rientrano nella categoria dei “patti successori”.
Il divieto di patti successori vigente in Italia permette di tutelare la libertà testamentaria: il testatore di regola ha la possibilità di cambiare idea e disporre dei propri beni fino al momento prima di morire. Per questo motivo il testatore non deve essere vincolato a disporre per testamento sulla base di determinate condizioni contrattuali, proprio perché la sua volontà è libera fino alla morte.
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Come fare testamento (e dove)
Il patto successorio (che, si ribadisce, nel nostro ordinamento è nullo) è una tipologia di contratto o atto unilaterale avente a oggetto la successione di una persona che è ancora in vita. Trova disciplina giuridica all’articolo 458 del Codice civile, nel quale si distinguono 3 tipologie di patti successori nulli, ovvero:
- istitutivi;
- dispositivi;
- abdicativi.
Analizziamoli singolarmente e valutiamo come predisporre in vita una futura successione al di fuori dell’ambito testamentario:
Casistica ed eccezioni
Tipologia dei patti successori
- Patto successorio istitutivo: Si tratta di un contratto tramite il quale un individuo viene nominato erede dal proprio futuro dante causa e che ha effetti simili a quelli del testamento. In questo caso viene violata in modo evidente la libertà testamentaria (Es: “Io Tizio, con la presente scrittura privata, nomino quale mio erede universale Caio che, con la sottoscrizione di questa scrittura privata, accetta” seguono le firme di Tizio e Caio)
- Patto successorio dispositivo: Con questo contratto viene disposto, per atto tra vivi, di diritti che si potrebbero ottenere all’apertura di una successione. Un esempio potrebbe essere rappresentato dalla vendita dell’eredità di un proprio genitore ancora in vita (es: “Io Tizio, con il presente atto, mi obbligo a vendere a Caio quanto erediterò dalla morte di mia madre Mevia”)
- Patto successorio abdicativo: Sono quegli atti unilaterali o quei contratti con i quali si rinuncia ai diritti che potrebbero spettare nel caso di una successione non ancora aperta (“Io Tizio con il presente atto dichiaro di rinunciare, come in effetti rinuncio, ai miei diritti di erede che avrò al momento della morte di mia madre Mevia” segue la firma di Tizio).
Deroghe alla nullità dei patti successori
Il codice civile prevede delle deroghe al divieto di patti successori. Insomma: ci sono dei casi in cui senza redigere un testamento si può anticipare la successione. Analizziamoli:
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Patto di famiglia: come funziona e chi riguarda il contratto per la successione d’impresa
- La prima deroga è il patto di famiglia (contratto previsto dagli artt. 768-bis e successivi c.c.), con il quale un soggetto titolare di un’impresa, o che detiene alcune quote sociali, trasferisce (in tutto o in parte) l’azienda o le quote societarie a uno o più dei propri figli o nipoti. In pratica, il patto di famiglia «anticipa» la successione dell’imprenditore, permettendo il «passaggio generazionale» all’interno dell’impresa stessa e garantendone così la continuità.
- Una seconda deroga è rappresentata dall’articolo 1920 del Codice civile, che permette di designare tramite testamento un’assicurazione sulla vita che è stata stipulata per atto tra vivi.
La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione e attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. - La terza deroga consiste nella possibilità, concessa ai coniugi in comunione legale, di disporre che i beni pervenuti per successione ereditaria vengano attribuiti alla comunione legale dei beni (articoli 210 e 179 lettera b c.c.). In questo caso, allora, è possibile che i beni ricevuti in eredità (o per donazione) vadano a far parte del patrimonio comune di entrambi i coniugi, ma a una condizione: che la volontà di attribuire il bene non al singolo bensì alla comunione emerga chiaramente dal testamento (o dall’atto di donazione).
Il bene in questione andrà a far parte della comunione soltanto se la persona ormai scomparsa (o il donante) ha espressamente chiarito che quel bene (seppure di regola destinato a essere considerato bene personale di uno dei due coniugi) debba essere attribuito alla comunione.
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