La società che partecipa ad una gara pubblica ha diritto di accesso integrale agli atti di gara per conoscere l’offerta tecnica dell’impresa aggiudicataria. La decisione del Tar Puglia.
La società che partecipa ad una gara pubblica d’appalto ha sempre diritto di accesso a tutti gli atti di gara ed in maniera integrale: questo significa che la stazione appaltante che riceve la richiesta di accesso agli atti non può presentare documenti con parti di testo oscurate da omissis.
Lo ha ribadito il Tar Puglia, che, nel caso di specie, ha sancito che il diritto di accesso integrale agli atti di gara non può essere negato nemmeno in caso di opposizione della società controinteressata.
La ratio della decisione sta nel fatto che solo l’accesso integrale consente alla richiedente di individuare eventuali anomalie nel progetto e dell’offerta tecnica e agire di conseguenza.
Diritto di accesso agli atti della società partecipante: il caso di specie
Le società che partecipano ad una gara pubblica hanno diritto di accesso agli atti in maniera integrale, senza che la società appaltante possa oscurare della parti. Lo ha ribadito il Tar Puglia in seguito al ricorso di un’impresa partecipante ad una gara pubblica che aveva fatto istanza alla stazione appaltante di accedere a tutti i documenti e atti di gara.
L’accesso integrale agli atti era necessario a valutare se l’offerta tecnica dell’impresa aggiudicataria fosse affetta da vizi e incongruenze. Dunque, la stazione appaltante aveva risposto alla ricorrente esibendo tutti i documenti di gara ma con delle parti oscurate, in modo da impedire l’integrale lettura del testo.
A questo punto la società richiedente ha deciso di rivolgersi al Tar Puglia che ha accolto il ricorso. Le ragioni dell’accoglimento sono da riscontrare nel fatto che la visione parziale del contenuto degli atti non consente alla ricorrente di verificare la presenza di anomalie, valutare la congruità dell’offerta e, di conseguenza, agire per chiedere la nullità, l’inefficacia o l’invalidità dell’aggiudicazione, nonché ad ottenere l’eventuale risarcimento danni.
Appalti, sempre riconosciuto il diritto di accesso agli atti di gara
In merito al diritto di accesso agli atti di gara è opportuno fare riferimento all’articolo 13 del Codice degli appalti, che al comma 6 recita:
“È comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.”
Da questo articolo si evince che il diritto di accesso agli atti deve essere riconosciuto anche quando altri partecipanti alla gara controinteressati facciano opposizione per tutelare i segreti tecnici e commerciali presentati nell’offerta tecnica. Infatti il diritto di accesso agli atti di gara risulta essere prevalente rispetto all’esigenza di riservatezza e segretezza delle scelte operata dalla società vincente.
Nel caso di specie, la società ricorrente chiedeva l’accesso integrale agli atti di gara, senza omissis, poiché funzionale al diritto di difesa in giudizio, in quanto l’esibizione parziale degli atti non sarebbe stata sufficiente ad elaborare un’accurata linea difensiva.
La decisione del Tar Puglia
Per le ragioni che abbiamo esposto, il Tar Puglia ha riconosciuto all’impresa ricorrente un interesse concreto ed attuale ad accedere agli atti relativi all’offerta tecnica dell’impresa controinteressata, nonché a tutta la documentazione di gara.
Dunque, l’istanza di accoglimento ha condannato la stazione appaltante ad esibire alla ricorrente tutti gli atti di gara, senza “omissis”, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
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