La Corte di Cassazione ha ribadito che l’ex coniuge che inizia una nuova convivenza perde il diritto all’assegno divorzile. La decisione vale anche in caso di convivenza di fatto e comprovate necessità economiche.
La sesta sezione civile della Corte di Cassazione si è espressa in materia di diritto all’assegno divorzile quando uno degli ex coniugi instaura una nuova convivenza. Non si tratta della prima pronuncia sul tema, eppure la Cassazione ha dovuto nuovamente ribadire il principio già in vigore: ovvero l’esclusione del beneficio dell’assegno di divorzio quando l’ex coniuge si crea una nuova famiglia ed inizia una convivenza con un altro partner.
Infatti, con l’instaurazione di una nuova convivenza, cade il diritto all’assegno, a prescindere da ogni valutazione circa il mantenimento dello stesso tenore di vita che c’era durante il matrimonio.
La Corte ribadisce che tale principio vale anche in caso di convivenza di fatto e di comprovate difficoltà economiche dell’ex coniuge beneficiario.
Il caso di specie
La Corte di Cassazione si è recentemente espressa circa la permanenza o meno del diritto all’assegno divorzile quando uno dei due ex coniugi inizia una convivenza con un altro partner.
La decisione prende le mosse dal ricorso di una donna che si era vista rifiutare tale beneficio dalla Corte d’Appello territoriale.
Nel caso di specie, la donna si era rivolta al tribunale per l’ottenimento dell’assegno divorzile ma, a seguito di indagini svolte tramite un investigatore privato, l’ex marito aveva dimostrato l’inequivocabile instaurazione di una convivenza con un nuovo partner.
La donna, dal canto suo, aveva deciso di fare ricorso in Cassazione, contestando l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, ma si è vista soccombere anche in questa sede.
Nello specifico, la ricorrente aveva evidenziato che beneficiava di un contributo assistenziale da parte del Comune di residenza, riservato alle donne che non convivono in maniera stabile e duratura con un compagno, ma, le prove del marito hanno mostrata una realtà ben differente.
Dunque, la formazione di una nuova famiglia e una nuova convivenza, vanno ad escludere ogni beneficio economico derivante dal vecchio matrimonio, anche se la convivenza non ha il carattere della continuità (come il contributo percepito dal Comune dimostrava) ma è comunque idonea a dare all’ex coniuge un rilevante aiuto economico.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 406 del 4 gennaio 2019 (di seguito allegata), ha dichiarato il ricorso della donna inammissibile, aderendo alla posizione precedentemente presa dalla Corte d’Appello territoriale. Dunque, i giudici della Corte hanno respinto la richiesta dell’assegno divorzile, in ragione del fatto che la donna aveva instaurato una convivenza con il nuovo compagno.
Nel prendere la decisione, la Corte di Cassazione ha fatto riferimento all’orientamento già affermato in precedenza, precisamente nella sentenza n. 6855 del 2015 e nella sentenza n. 2466 del 2016.
Il principio alla base dell’ordinanza in esame è che se l’ex coniuge instaura una convivenza e, quindi i presupposti per una nuova famiglia, anche di fatto, deve essere escluso il diritto all’assegno divorzile, a prescindere da ogni valutazione circa il mantenimento dello stesso tenore di vita in vigenza del precedente matrimonio.
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