Avvocati in regime forfettario: il Decreto Crescita introduce importanti novità su ritenuta alla fonte, fatture elettroniche e super-ammortamento. Ecco cosa cambia.
Avvocati in regime forfettario, con l’entrata in vigore del Decreto Crescita sono in arrivo diverse novità, tra cui, senza dubbio, quella più importante è l’obbligo di trattenuta alla fonte sulle buste paga dei collaboratori o dei dipendenti dei quali ci si avvale.
Il nuovo provvedimento è entrato in vigore il 1°maggio 2019, ma ha valore retroattivo: significa che trova applicazione a tutte le retribuzioni erogate a partire dal 1° gennaio corrente anno.
Questo significa che gli avvocati in regime forfettario (quindi che hanno registrato ricavi o compensi non superiori a 65mila euro nell’anno d’imposta precedente) non sono più esentati dall’obbligo di effettuare ritenute alla fonte, come era prima del Decreto Crescita.
L’ammontare delle ritenute, a partire dall’inzio dell’anno, saranno trattenute in tre rate mensili di uguale importo, questo per non creare problemi ai datori di lavoro. Tali somme dovranno essere versate entro e non oltre il 15 del mese successivo rispetto a quando la trattenuta è stata eseguita.
Ma le novità per gli avvocati, e non solo quelli in regime forfettario, non finiscono qui: l’Agenzia delle Entrate si riserva di effettuare un controllo automatico sulle fatture elettroniche per verificare il corretto pagamento dell’imposta di bollo e la correzione delle annotazioni.
Mentre, per quanto riguarda gli obblighi informativi, l’avvocato in regime forfettario non può mai richiedere ai clienti documenti e informazioni che sono già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
Vediamo più nel dettaglio quali sono le novità introdotte dal Decreto Crescita.
Avvocati in regime forfettario: scatta l’obbligo di ritenuta alla fonte
Il decreto Crescita è diventato operativo dallo scorso 1°maggio 2019 e ha introdotto novità importanti in materia di fisco e adempimenti fiscali.
Per quanto riguarda tutti i professionisti in regime agevolato (fino a 65mila euro di ricavi), e, tra questi, gli avvocati, la novità più rilevante riguarda la ritenuta alla fonte, che diventa obbligatoria.
In altre parole, gli avvocati che si avvalgono di collaboratori o hanno presso di sé personale dipendente, sono obbligati ad applicare la ritenuta alla fonte sui redditi Irpef di lavoro dipendente, o altri redditi ad essi assimilati.
Non solo, l’obbligo è retroattivo a partire dal 1°gennaio 2019: l’ammontare delle ritenute saranno trattenute in tre rate mensili di uguale importo. Queste somme dovranno essere versate entro e non oltre il 15° giorno del mese successivo rispetto a quando la trattenuta è stata eseguita.
Per consultare tutte le novità fiscali introdotte dal Decreto Crescita, si consiglia la lettura della nostra guida dedicata.
Avvocati e Decreto Crescita: cosa cambia in ambito di fattura elettronica
Il Decreto Cerscita è intervenito anche in ambito di fatture elettroniche, le quali, come ormai noto, devono ripostar il pagamento dell’imposta di bollo ed essere inviate per mezzo di Sistema di Interscambio.
Dunque, il Decreto prevede che, in caso di mancata o scorretta annotazione del bollo, l’Amministrazione Finanziaria possa integrare la fattura elettronica anche in maniera automatica.
Si ricorda che, in caso di mancato, tardivo o insufficiente pagamento dell’imposta, verrà applicata una sanzione pari al 30% della somma dovuta, da aggiungere all’obbligazione esistente.
Qui Fattura elettronica avvocati: i chiarimenti del CNF
Decreto Crescita: la proroga del super-ammortamento
Ci sono anche delle agevolazioni fiscali. La più rilevante è la proproga del super -ammortamento (pari al 130%) per i liberi professionisti che acquistano beni materiali o beni strumentali all’attività svolta.
La proroga si applica sui beni materiali/strumentali acquistati a partire dal 1°aprile e fino al 31 dicembre del 2019. La condizione imposta dal Decreto è che entro l’ultimo dell’anno del 2019, il venditore accetti l’ordine e che il professionista abbia proceduto al pagamento in acconto di almeno il 20% del costo d’acquisto del bene.
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