I contratti del consumatore: chi riguardano e cosa prevedono?

Guendalina Grossi

27 Febbraio 2018 - 15:34

Esiste un diritto che tutela i consumatori? Sì e questo si differenzia dal diritto privato in generale. In questo articolo faremo chiarezza su quali sono le origini di tale diritto e cosa prevede.

I contratti del consumatore: chi riguardano e cosa prevedono?

Il diritto dei consumatori affonda le sue radici nella normativa comunitaria; infatti, la legislazione europea ha provveduto ad emanare numerose direttive volte a tutelare i consumatori.

Le molteplici direttive emanate dall’Unione Europea si sono occupate di tutti gli aspetti riguardanti il contratto del consumatore+ e si sono stratificate negli anni formando un vero e proprio corpo normativo.

Il nostro ordinamento ha recepito poi tutte le norme che erano state adottate dall’UE e nel 2005 ha creato il Codice del Consumo nel quale sono state inserite tutte le disposizioni in materia di tutela del consumatore.

Cerchiamo di capire quali sono le parti coinvolte nel contratto del consumatore, quali sono i diritti di quest’ultimo e quali clausole non possono essere incluse nei contratti.

L’ambito soggettivo

Quando si parla di contratto del consumatore è bene capire quali sono le parti coinvolte nell’accordo.

Infatti possono essere considerati contratti del consumatore solamente quelli che sono conclusi tra un professionista ed un consumatore.

Il professionista è quel soggetto che vende beni o servizi sul mercato nell’esercizio di un’attività professionale. Il consumatore invece è colui che acquista il bene o che utilizza il servizio al di fuori di un’attività professionale.

Non può essere qualificato come consumatore il soggetto che agisce all’interno del quadro della sua attività professionale.

La tutela dei diritti del consumatore

Il Codice del consumo, che contiene tutte le disposizioni in materia di tutela dei consumatori, afferma che a questi ultimi devono essere riconosciuti come fondamentali i diritti:

  • alla tutela della salute;
  • alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
  • ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
  • all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;
  • all’educazione al consumo;
  • alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali;
  • alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
  • all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

Con riferimento all’equità bisogna specificare che nei rapporti contrattuali quest’ultima non si riferisce al fatto che nei contratti debbano essere riportati prezzi giusti, bensì che il rapporto contrattuale - di cui il consumatore è protagonista - non deve essere squilibrato, non dal punto di vista economico ma da quello normativo.

Le clausole vessatorie

Il consumatore quando decide di stipulare un contratto con il professionista non ne negozia le clausole, ma decide solo se aderire o meno ad un regolamento contrattuale che è predisposto dall’imprenditore.

Il Codice del Consumo, sempre per tutelare il consumatore, ha quindi stabilito quali sono le clausole che possono essere legittimamente inserite nel contratto dal professionista, sanzionando quelle che invece penalizzano il consumatore (dette vessatorie).

Le clausole vessatorie sono quelle che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Sono considerate clausole vessatorie quelle che sono volte ad escludere o limitare:

  • la responsabilità del professionista in caso di danno (o morte) alla persona del consumatore dovuta ad un’azione o omissione dello stesso;
  • le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento (totale o parziale) o di adempimento inesatto;
  • l’opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo.

Inoltre sono vessatorie anche quelle clausole volte a:

  • prevedere un impegno da parte del consumatore subordinando, viceversa, l’esecuzione della prestazione del professionista ad una condizione dipendente unicamente dalla sua volontà;
  • riconoscere solo al professionista la facoltà di recedere dal contratto e consentirgli di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore in caso di recesso o mancata conclusione del contratto da parte di quest’ultimo (senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma, laddove sia quest’ultimo a non concludere il contratto o a recedere);
  • consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa.

La sanzione prevista per le clausole abusive è la nullità del contratto.

Quest’ultima risulta essere parziale poiché colpisce solo la clausola vessatoria e non l’intero contratto e relativa poiché la nullità può essere fatta valere solo dal consumatore.

La tutela collettiva

I consumatori hanno la possibilità anche di agire collettivamente contro le clausole vessatorie, per chiedere che il giudice disponga la cancellazione delle clausole abusive da tutti i contratti del professionista.

Le associazioni dei consumatori possono infatti chiamare in giudizio il professionista chiedendo al giudice di inibire l’uso delle clausole vessatorie ed inoltre, nell’eventuale sentenza di condanna, si può ordinare la pubblicazione in uno o più giornali della decisione inibitoria.

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# Legge

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