Cosa fa il Consiglio d’Europa? Organizzazione e funzioni

Isabella Policarpio

12 Febbraio 2019 - 15:28

Il Consiglio d’Europa è un’organizzazione internazionale che promuove i diritti umani, la cooperazione internazionale e tutela la democrazia. È composta da 47 Stati ed opera mediante convenzioni.

Cosa fa il Consiglio d’Europa? Organizzazione e funzioni

Il Consiglio d’Europa (CdE) è un’organizzazione internazionale che ha lo scopo di salvaguardare, promuovere e vigilare il rispetto dei diritti dell’uomo, della democrazia e dello Stato di diritto.

Venne fondata nel 1949 con il Trattato di Londra e al giorno d’oggi ne fanno parte 47 Stati, tra cui tutti i 28 Paesi membri dell’Unione europea. La sede istituzionale del Consiglio d’Europa è a Strasburgo (in Francia).

Il Consiglio d’Europa non deve essere confuso con le istituzioni dell’Unione europea (Parlamento, Commissione e Consiglio europeo) poiché, seppur il nome potrebbe destare confusione, ha compiti ed organizzazione differenti.

Il suo principale strumento d’azione è la stipulazione di convenzioni (non vincolanti) o accordi su scala internazionale, sia tra gli Stati membri che tra Stati terzi.

Consiglio d’Europa: le funzioni

Il Consiglio d’Europa è il garante della sicurezza democratica, dei diritti dell’uomo e dello Stato di diritto in ambito europeo. Nello specifico si occupa di:

  • tutelare dei diritti dell’uomo e della democrazia;
  • sviluppare l’identità europea con il superamento delle diversità culturali;
  • concludere accordi europei per armonizzare le pratiche giuridiche e sociali dei Paesi membri.

Inoltre, a partire dal 1989, al Consiglio d’Europa sono stati conferiti anche altre funzioni:

  • seguire il processo di democratizzazione post-comunista;
  • assistere i Paesi dell’Europa centrale e orientale a consolidare le riforme politiche, costituzionali ed economiche;
  • fornire pareri e competenze in materia di educazione, diritti dell’uomo, cultura, ambiente e democrazia locale.

Invece, durante il Vertice di Strasburgo del 1997 sono stati ribadite ulteriori funzioni:

  • la lotta contro il terrorismo, la tratta di esseri umani e la criminalità organizzata;
  • la cooperazione con altre organizzazioni internazionali ed europee.

Consiglio d’Europa: gli Stati membri

Fanno parte del Consiglio d’Europa 47 Stati, di cui 28 sono i Paesi membri dell’Unione europea, mentre gli altri fanno geograficamente parte dell’Europa pur non avendo aderito all’Ue. Gli unici Stati che non hanno voluto farne parte sono la Santa Sede (che però partecipa all’attività del Consiglio d’Europa in qualità di osservatore) e la Bielorussia.

Invece hanno aderito al Consiglio pur non facendo parte dell’Europa geografica la Georgia, l’Armenia, Cipro, la Turchia e l’Azerbaigian.

Consiglio d’Europa: lavoro e composizione

Il lavoro del Consiglio d’Europa consiste nell’elaborazione di convenzioni volte ad armonizzare le pratiche sociali e giuridiche degli Stati membri nelle materie di competenza.

Di particolare rilievo è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (la CEDU) del 1950 e la Carta sociale europea del 1961, in materia di educazione, diritti sociali e diritto del lavoro.

Il Consiglio d’Europa si avvale di una struttura complessa:

  • il Comitato dei ministri, formato dai ministri degli Affari Esteri degli Stati membri;
  • l’Assemblea consultiva, che riunisce i rappresentanti dei parlamenti nazionali ed esprime le raccomandazioni al Comitato dei ministri;
  • il Segretariato, con a capo il Segretario generale, con funzioni d’indirizzo.

CEDU: la Carta europea dei diritti dell’uomo

Uno dei maggiori traguardi del Consiglio d’Europa è stato la stipulazione della CEDU (la Carta Europea dei Diritti dell’Uomo), alla quale hanno aderito tutti i 47 Stati membri.

Con questa convenzione, gli Stati aderenti si sono impegnati a rispettare e ad assicurare:

  • la proibizione della tortura;
  • il diritto alla libertà e alla sicurezza, in tema di custodia cautelare;
  • il diritto ad un equo processo (quindi ad un giudice terzo ed imparziale e alla ragionevole durata del procedimento).

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