Proposto alla Camera il Ddl Mobbing che introduce il delitto di molestie e persecuzioni sul luogo di lavoro. Testo, condotte perseguite e sanzioni.
Arriva alla Camera il Ddl Mobbing, una proposta organica che disciplina le persecuzioni e le molestie sul luogo di lavoro ed introduce il delitto di mobbing nel nostro ordinamento. Il testo, proposto dai deputati M5s Rossini e Galatino, sarà in discussione fino al 1° giugno e prevede importanti novità.
Innanzitutto colloca il mobbing all’interno del Codice Penale come un delitto autonomo rispetto a quello più generiche di “molestie e persecuzioni” e sancisce anche precise responsabilità ed oneri in capo al datore di lavoro, ovvero intervenire tempestivamente dopo la denuncia ed organizzare incontri formativi e preventivi per contrastare le molestie sul luogo di lavoro.
Il Ddl Mobbing prevede la persecuzione delle condotte lesive indipendentemente dal tipo di contesto lavorativo, quindi sia pubblico che privato, e a prescindere dalla posizione ricoperta dal dipendente e dalle mansioni svolte.
Tra le sanzioni previste: la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 30.000 a 100.000 euro.
Le condotte punite
Le condotte che integrano il mobbing devo avere il carattere della continuità. Inoltre si deve trattare di comportamenti esplicitamente lesivi della dignità del lavoratore e finalizzati ad emarginare, discriminare e umiliare la vittima, sia dal punto di vista personale che lavorativo.
Facciamo degli esempi. Rientra del mobbing la rimozione di incarichi, il sovraccarico di mansioni, le molestie sessuali, la svalutazione dei risultati raggiunti, l’emarginazione da luoghi o eventi tra colleghi, l’esclusione dalle comunicazioni aziendali, e così via.
Tuttavia, le condotte acquistano rilievo penale solo se provocano un danno all’integrità psicofisica del lavoratore, vale a dire depressione, disturbi della personalità e riduzione della capacità lavorativa.
Le sanzioni
Il Ddl Mobbing mira ad introdurre nel Codice Penale l’articolo 610 bis titolato “Atti di discriminazione o di persecuzione psicologica in ambito lavorativo” che persegue chi compie atti di persecuzione morale o psicologica, vessazioni, discriminazioni, violenza sul luogo di lavoro in maniera sistematica e continuativa, provocando un danno alla salute di tipo psicofisico alla vittima.
Secondo la proposta, il delitto è perseguibile a querela della persona offesa e la pena prevista - salvo che il fatto costituisca un reato più grave - è:
- la reclusione da 6 mesi a 4 anni;
- la multa da 30.000 euro a 100.000 euro.
La proposta di legge prevede, inoltre, come circostanza aggravante l’ipotesi di mobbing nei confronti di una donna in gravidanza, di un minore o di un lavoratore affetto da disabilità.
La responsabilità del datore di lavoro
Il datore di lavoro non è esonerato da responsabilità qualora uno dei dipendenti subisca atti di mobbing da parte di uno o più colleghi, sia esso pubblico che privato.
In particolare, il testo prevede che il datore di lavoro debba tempestivamente accertare i comportamenti delittuosi dopo la denuncia del dipendente, prendere provvedimenti e, se necessario, far intervenire il medico competente ed il servizio di prevenzione e protezione della ASL.
Oltre agli obblighi di intervento e repressione del mobbing, il datore di lavoro è tenuto anche ad agire dal punto dal punto di vista della prevenzione: per questo il Ddl prevede che egli debba organizzare incontri periodici in collaborazione con i sindacati e i servizi di prevenzione e protezione della salute nei luoghi di lavoro per informare i dipendenti sui rischi del mobbing, sulle condotte tipiche e su come reagire sporgendo una denuncia per mobbing.
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