Decreto coronavirus: cosa prevede, testo, misure da rispettare

Redazione

02/03/2020

Decreti sul coronavirus messi in campo dal governo: testo, cosa prevedono, l’elenco delle novità e delle misure da rispettare per prevenire il contagio.

Ai diversi decreti emanati contro la diffusione del COVID-19, l’ultimo è stato firmato dal Premier Conte il 1° marzo e avrà validità fino a domenica 8 marzo. Qui il territorio italiano è stato diviso in tre zone in base al numero di casi accertati di coronavirus, e per ogni area del territorio ci sono diverse misure comportamentali da rispettare: chiusura di scuole e università, stop dell’attività lavorativa, commerciale e imprenditoriale e restrizioni degli eventi sportivi e associativi.

L’obiettivo dei diversi decreti emanati dal Governo fino ad ora è frenare, nei limiti del possibile, il contagio, soprattutto nella salvaguardia dei soggetti più a rischio: bambini piccoli e anziani. Alla fine di questa settimana ci sarà un altro tavolo tecnico per valutare se le misure intraprese dovranno essere prorogate o modificate.

Nuovo decreto coronavirus: Italia spaccata in tre

Il Premier Conte ha firmato un nuovo decreto con le misure da rispettare contro il coronavirus. Questo intervento serve dettare ordine a livello nazionale, quindi a limitare l’autonomia decisionale delle Regioni in merito alla gestione sanitaria del virus.

Nel nuovo decreto, l’Italia risulta divisa in tre zone in base alla pericolosità e alla diffusione del COVID-19: zona rossa, dove sono compresi i Comuni ritenuti focolaio del virus; zona gialla, le Regioni in cui vi è un grande numero di contagi (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) e il restante territorio italiano.

Decreto su coronavirus, DPCM 25/02/2020: cosa prevede?

Si ricorda che il DPCM del 25 febbraio 2020 va ad integrare il decreto legge del 23 febbraio 2020 n.6, illustrato più avanti in questa pagina.

Misure urgenti di contenimento del contagio (art. 1)

  • Sospesi tutti gli eventi sportivi e competizioni di ogni ordine e disciplina in qualsiasi luogo nelle seguenti Regioni:
    • Emilia Romagna,
    • Friuli Venezia Giulia,
    • Lombardia,
    • Veneto,
    • Liguria,
    • Piemonte
  • Sospesi i viaggi di istruzione, gite scolastiche, visite guidate in tutte le scuole d’Italia di ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020.
  • Obbligatorio il certificato medico per ogni studente di scuole di ogni ordine e grado che si assenti per malattia per oltre 5 giorni fino al 15 marzo 2020.
  • Autorizzata la didattica a distanza nelle scuole in cui l’attività sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria.
  • Chiusi tutti i luoghi di cultura e istituti domenica 1° marzo 2020.
  • Previste le seguenti misure per gli uffici del Ministero delle Infrastrutture con sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza:
    • sospensione degli esami di idoneità di cui all’art. 121 del
      decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli
      uffici periferici della Motorizzazione civile aventi sede in dette
      province;
    • regolazione delle modalità dell’accesso dell’utenza agli uffici della Motorizzazione civile aventi sede in dette province, mediante predeterminazione da parte del dirigente preposto all’ufficio del numero massimo degli accessi giornalieri ed individuazione di idonei spazi di attesa esterni alla sede dell’ufficio medesimo.
  • Proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per i candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame.
  • Le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica in cui sono sospese le attività a causa dell’emergenza sanitaria devono prevedere, ove possibile, tramite modalità a distanza. Queste devono poi assicurare, rientrata l’emergenza, il recupero delle attività formative e curricolari ed esami. Le assenze maturate in questo periodo non sono da computare.
  • Negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti, il Capo dell’ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, può stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall’art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.
  • Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al termine dello stato di emergenza.

Lavoro agile (art. 2)

La modalità di smart working è applicabile da parte del datore di lavoro in via provvisoria fino al 15 marzo 2020 in tutte le aziende con sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attivita’ lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Gli obblighi di informativa previsti dall’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Il presente articolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostotuisce l’articolo 3 del decreto del 23 febbraio 2020 sulla stessa tematica.

Disposizioni finali (art. 3)

  • Sono confermate e già in vigore le disposizioni presenti nelle ordinanze del Ministro della salute in accordo con le Regioni Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto del 23 febbraio 2020, nella Regione Liguria dal 24 febbraio 2020.
  • Quanto previsto dal presente decreto ha effetto già dal 25 febbraio 2020. Le disposizioni sono da ritenersi valide fino al 1° marzo 2020 salvo diversamente specificato.

Qui il pdf con il testo completo:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decreto legge del 23 febbraio 2020: cosa prevede e testo

Il Consiglio dei Ministri, riunito in un vertice d’urgenza, ha emanato un decreto legge in vigore dal 23 febbraio 2020 in cui vengono elencate tutte le misure di prevenzione e repressione del virus. Al momento le restrizioni si estendono ai Comuni che hanno registrato più casi di contagio: Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano. Chiuse le università e molti uffici pubblici anche a Milano, mentre a Roma sono stati sospesi tutti i concorsi pubblici nazionali e il test d’ingresso alla facoltà di Medicina e Chirurgia.

Come si evince dal decreto legge numero 6/2020, le misure hanno carattere generale e sono applicabili su tutto il territorio nazionale. Nei Comuni e nelle aree urbane ed extraurbane in cui si rinviene almeno un paziente positivo al coronavirus le autorità competenti, sanitarie e di polizia, sono autorizzate ad attuare tutte le misure adeguate a scongiurare la diffusione del virus. Tra queste, sono ammesse per frenare l’epidemia:

  • il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata;
  • la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato; la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;
  • la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei;
  • la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
  • la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale; la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale; la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.

Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati.

Chi risiede nei Comuni interessati dai divieti, che al momento sono Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, è tenuto al rispetto delle misure di quarantena, pena l’applicazione dell’articolo 650 del Codice penale (Inosservanza dei divieti dell’Autorità) che prevede la reclusione fino a tre mesi e l’ammenda fino a 206 euro.

Consulta qui il testo integrale del decreto legge ministeriale sul coronavirus:

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 febbraio 2020
Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Coronavirus, stanziati 20 milioni di euro

Accanto alle misure operative e di prevenzione, il decreto legge del Cdm prevede anche lo stanziamento di una ingente somma per fronteggiare l’emergenza sanitaria italiana. Contro il coronavirus il Governo Italiano stanzia 20 milioni di euro per le spese relative alle misure urgenti di intervento e repressione del virus, che si aggiungono ai 5 milioni di euro stanziati nel precedente Consiglio dei Ministri sul COVID-19 del 31 gennaio 2020.

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