Nuovi adempimenti nell’ambito della cessione del credito: nel decreto Omnibus è inserito l’obbligo di dichiarazione dei crediti inutilizzabili in seguito a cessione del credito.
Il decreto Omnibus del 7 agosto 2023, oltre a prevedere la proroga del Superbonus 110% per villette e unifamiliari al 31 dicembre 2023, prevede anche l’obbligo di dichiarazione dei crediti inutilizzabili da Superbonus in seguito a cessione del credito.
In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione di 100 euro, ma ecco in quali casi deve essere effettuata la dichiarazione dei crediti inutilizzabili da Superbonus e chi deve effettuare tale adempimento.
Crediti inutilizzabili da bonus edilizi, quali sono?
Il decreto Omnibus per le sue misure sta attirando molto l’attenzione e tra queste è previsto l’obbligo di dichiarazione dei crediti inutilizzabili da Superbonus, o meglio, per tutti i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121 comma 1 lettere a) e b) del decreto legge 34/2020 ( decreto Rilancio) che non siano più riscuotibili. Ma quali sono i crediti da inserire e chi è il soggetto obbligato?
La prima cosa da sottolineare è che non devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate i crediti per i quali siano scaduti i termini per la fruizione.
Devono, invece, essere comunicati i crediti non utilizzabili per l’esaurimento della capienza fiscale dell’ultimo cessionario. Inoltre sono oggetto di adempimento i crediti bloccati a causa di sequestri impeditivi delle somme (ad esempio nel caso in cui vi siano irregolarità).
Tra i crediti inutilizzabili oggetto di comunicazione devono essere inseriti gli importi per i quali sono stati commessi errori durante la fase di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Nel circoscrivere l’ambito del nuovo adempimento, si deve ricordare che negli scorsi anni la cessione del credito non ha riguardato solo il Superbonus, ma anche altri bonus edilizi, di conseguenza tale adempimento deve essere esteso anche a tali operazioni, in particolare in caso di cessione del credito per:
- bonus ristrutturazione;
- bonus facciate;
- ecobonus;
- sisma bonus;
- bonus barriere architettoniche;
- bonus per l’installazione di colonnine di ricarica.
Chi deve effettuare la dichiarazione dei crediti inutilizzabili?
La comunicazione dei crediti inutilizzabili deve essere effettuata dall’ultimo cessionario, cioè il soggetto che per ultimo ha acquistato il credito e in mano al quale lo stesso si è deteriorato.
Il termine previsto per la dichiarazione è di 30 giorni dal momento in cui il cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha reso il credito non più usufruibile, ad esempio 30 giorni dalla comunicazione del sequestro delle somme.
Nel caso di mancato adempimento viene applicata una sanzione di 100 euro.
L’obiettivo della norma è fare chiarezza sui crediti effettivamente esigibili e quindi tenere conto di quelli effettivamente incagliati e quindi da «liquidare».
Si ricorda che la norma, ancora non pubblicata in Gazzetta Ufficiale, sarà comunque operativa solo nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate provvederà a comunicare con precisione, in un provvedimento ad hoc, i limiti della norma e le modalità di comunicazione. Potrebbero volerci anche mesi per rendere operativa questa norma.
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