Diritto di abitazione del coniuge superstite, cosa succede se la casa familiare non è intesta al defunto? Ecco cosa dice la Cassazione.
Diritto di abitazione ed uso della casa familiare, spetta al coniuge superstite se la casa è intestata a terzi?
Il Codice civile è molto chiaro a riguardo, tuttavia la Corte di Cassazione ha più volte cambiato posizione, talvolta appoggiando gli interessi dei terzi proprietari o comproprietari, talvolta quelli del coniuge superstite.
Secondo l’articolo 540 del Codice civile, la casa familiare spetta al coniuge superstite - anche in presenza di altri eredi legittimi - se l’immobile e il mobilio sono di proprietà del defunto o comuni.
Invece, i diritti di abitazione e uso sono esclusi quando tutto l’immobile o quote di esso appartengono a terzi proprietari o sono in comproprietà con soggetti diversi dal coniuge.
Diritto di abitazione del coniuge superstite: cosa dice la legge
Secondo la legge italiana, il coniuge superstite ha pieno diritto di abitare nella casa familiare di proprietà del coniuge defunto. La disciplina specifica di questa materia si trova nell’articolo 540 del Codice civile, che recita:
“Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare [144 c.c.] e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile [556 c.c.] e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli [566 c.c.].”
Detto in altre parole, la conditio sine qua non per l’applicazione del diritto di abitazione del coniuge superstite è che sia l’immobile che gli arredi al suo interno siano di proprietà del coniuge defunto oppure comuni.
Quindi, cosa succede se la casa è di proprietà di terzi? Vediamo qual è la posizione della Corte di Cassazione.
Diritto di abitazione: spetta al coniuge superstite se la casa è intestata a terzi?
Come abbiamo visto, il Codice civile è molto chiaro sulla questione: il diritto di abitazione spetta solo se la casa familiare è di proprietà del coniuge defunto o di entrambi.
Nonostante ciò, la Corte di Cassazione ha avuto orientamenti oscillanti a riguardo, ritenendo che il coniuge superstite dovesse essere tutelato anche nel caso in cui l’immobile adibito a casa familiare fosse in comproprietà o di proprietà di terzi.
Attualmente la Corte di Cassazione è tornata sull’orientamento più restrittivo: il diritto di uso e abitazione della casa familiare non è ammissibile quando l’immobile non è di esclusiva proprietà del defunto, unico comproprietario ammesso è il coniuge superstite.
In tutti gli altri casi, il superstite non potrà rivendicare il diritto di continuare ad abitare nella casa familiare anche dopo la morte della moglie/marito.
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