Isee 2022: chi è il componente aggregato e quando va indicato

Simone Micocci

15/06/2021

Isee per le coppie di genitori non sposati e non conviventi: attenzione alla figura del componente aggregato al nucleo.

Isee 2022: chi è il componente aggregato e quando va indicato

Nel presentare l’Isee, specialmente in alcune circostanze, bisogna fare attenzione al concetto di componente aggregato al nucleo.

Quando una coppia di genitori non conviventi deve presentare l’Isee c’è sempre il dubbio riguardo a quale nucleo familiare indicare nella DSU.

L’Isee, infatti, è quel parametro che serve per misurare il livello economico complessivo del nucleo familiare. Nel caso della coppia di genitori non sposata e non convivente non si può parlare di un’unica unità familiare. Con il termine nucleo familiare, infatti, si intende l’insieme di quelle persone che risultano inserite nello stato di famiglia (documento che d’ora in avanti si potrà scaricare online e senza il pagamento della marca da bollo), alle quali si aggiungono i componenti legati dal vincolo matrimoniale e i non conviventi che risultano a fiscalmente a carico del contribuente.

Nel caso di una coppia di genitori non convivente, e dove l’uno non è a carico dell’altro, quindi, non si può parlare di un unico nucleo familiare. Ecco perché l’errore che molti commettono è di presentare un Isee indicando solamente il genitore con il figlio a carico, omettendo l’altro che invece non viene indicato nella Dsu.

Come anticipato, si tratta di un errore che potrebbe anche costarvi caro: la riforma dell’Isee, entrata in vigore nel 2015, ha infatti introdotto delle importanti novità per queste coppie di genitori, prevedendo appunto la figura del componente aggregato al nucleo.

Isee: chi è il componente aggregato

Oggigiorno si tratta di una fattispecie sempre più comune: molte coppie di giovani, infatti, decidono di avere figli senza convogliare a nozze. Nessun problema, se non fosse che molti di questi vanno a convivere senza legittimare la loro situazione.

Bisognerebbe, infatti, che entrambi vadano a indicare come nuova residenza il luogo in cui questi hanno deciso di vivere la loro vita di coppia, così da essere inseriti nello stesso stato di famiglia e formando di fatto un nuovo nucleo familiare (come dovrebbe essere). Spesso non è così: pur andando a vivere insieme, la nuova coppia lascia la residenza originaria (ad esempio restando nel nucleo familiare dei genitori). Il problema sorge appunto quando nascono dei bambini e si vogliono richiedere prestazioni per le quali è necessario l’Isee.

Anche per scongiurare situazioni come quella appena descritta, la riforma dell’Isee ha comunque previsto la figura del componente aggregato. In questo caso, anche se l’altro genitore non è convivente e non ha il figlio a carico, e dunque non fa parte del nucleo familiare, contribuisce comunque al calcolo dell’Isee.

Nei casi del genitore non convivente, in coppie non sposate, questo va comunque indicato nella Dsu di riferimento, aggregando le informazioni riguardanti i suoi redditi e patrimoni che andranno in questo modo a contribuire al calcolo dell’indicatore.

Isee: quando (non) va indicato il componente aggregato

Il componente aggregato, quindi, è il genitore non convivente di cui ai fini del calcolo dell’Isee si considerano comunque redditi e patrimoni. Questo va indicato in tutti i casi eccetto quelli che rientrano in una delle seguenti fattispecie:

  • Se risulta sposato con una persona diversa dall’altro genitore. Attenzione, è il genitore non convivente ad aver contratto un nuovo matrimonio, non l’altro.
  • Se risulta avere figli con una persona diversa dall’altro genitore (vale quanto detto in precedenza);
  • Se è obbligato, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, al versamento di assegni periodici diretti al mantenimento dei figli.
  • Se è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato allontanato dalla residenza familiare.
  • Se è stato accertato estraneo in termini di rapporti affettivi ed economici, in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Al di fuori di queste situazioni, dunque, si presume che comunque il genitore non convivente sia perlomeno aggregato al nucleo e per questo motivo se ne tiene conto nel calcolare la situazione reddituale della famiglia.

Isee: per quali prestazioni è necessario il componente aggregato

Il componente aggregato al nucleo familiare, da indicare nel Quadro D della Dsu, va indicato in tutte quelle circostanze in cui l’indicatore è richiesto per usufruire di bonus o agevolazioni riferite al figlio. È il caso, ad esempio, dell’Isee Università, ma anche di quando l’indicatore serve per usufruire del bonus bebè, o del bonus nido.

Parimenti, vale anche per chi prende il Reddito di Cittadinanza, con il componente aggregato che comunque non è soggetto a condizionalità (non è, dunque, necessario che questo intraprenda il percorso di politica attiva).

Infine, per tutti i motivi appena indicati, il componente aggregato andrà considerato nell’Isee quando richiesto per il nuovo assegno unico.

E attenzione agli errori: dimenticando il componente aggregato state omettendo delle informazioni necessarie ai fini della fruizione di una determinata prestazione. E ciò potrebbe portare non solo alla decadenza del beneficio, ma anche alla restituzione di quanto eventualmente avete percepito in maniera indebita.

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