Cosa rischia chi non rispetta le regole imposte dal decreto del 24 novembre con il quale viene istituito lo strumento del super green pass? Facciamo chiarezza sulle multe.
Il decreto del 24 novembre 2021 con il quale il Governo istituisce lo strumento del super green pass per contenere la diffusione dei contagi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e con questo viene fatta chiarezza sulla componente multe.
Il decreto, infatti, impone nuove regole anche per zone bianche e zone gialle, individuando delle attività alle quali per accedere non basterà più una normale certificazione verde in quanto viene richiesto un green pass rafforzato rilasciato solamente a seguito di vaccino o guarigione dal Covid.
L’introduzione di nuove regole, quindi, determina anche delle nuove fattispecie in cui si potrebbe essere soggetti a multe e sanzioni. Anche perché il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 novembre interviene anche sull’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori - quali forze dell’ordine e personale della scuola - e anche per questi vengono definite sanzioni e conseguenze nel caso di mancato rispetto delle nuove regole.
Vediamo, ricordando che il Ministero dell’Interno sta organizzando un piano di controlli in vista dell’introduzione del super green pass prevista per il 6 dicembre 2021 anche in zona bianca, quali sono le multe e le sanzioni previste.
Multe per chi è senza green pass rafforzato
Come anticipato, il green pass rafforzato è una certificazione che permette di continuare a usufruire di determinati servizi a coloro che risultano vaccinati o guariti dal Covid. Di fatto, ai non vaccinati viene impedito l’accesso ai ristoranti al chiuso, come pure a eventi sportivi e spettacoli.
E in caso di passaggio in zona arancione solamente coloro che non risultano vaccinati dovranno rispettare i divieti fissati per gli spostamenti - tra cui vi è anche l’obbligo di coprifuoco - e non potranno neppure accedere alle attività - vedi ristoranti e palestre - soggette a restrizioni.
Ma quali sono le sanzioni per un non vaccinato che sprovvisto di super green pass decide comunque di accedere a un determinato servizio o comunque non rispetta le limitazioni previste sugli spostamenti? C’era molta attesa di scoprirlo, ma solamente il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale ce ne dà la risposta.
Ebbene, per quanto riguarda il super green pass le sanzioni non sono differenti da quelle applicate fino a oggi a coloro che non rispettano norme e restrizioni anti Covid.
Non vengono previsti cambiamenti rispetto alla normativa vigente e di conseguenza gli importi delle multe restano gli stessi. Nel dettaglio:
- per chi è senza green pass rafforzato ma accede comunque alle attività a lui vietate è prevista una multa che va dai 400,00€ ai 1.000,00€;
- di pari importo la multa per coloro che in zona arancione non rispetteranno le limitazioni per loro previste. Ricordiamo, infatti, che le regole non si applicano solamente per coloro che sono in possesso della suddetta certificazione;
- per le attività che non controllano il super green pass, con il rischio che quindi possano accedervi anche coloro che ne sono sprovvisti, la sanzione va sempre dai 400,00€ ai 1.000,00€. Si ricorda, però, che per l’esercente è prevista anche una sanzione accessoria: dopo tre multe di fila - in tre giorni differenti - c’è il rischio di chiudere l’attività per 10 giorni.
Non cambiano le regole per il posto di lavoro, dove resta l’obbligo della certificazione verde indipendentemente dal colore in cui la regione si trova. Ricordiamo, infatti, che in tal caso per il lavoratore sprovvisto di certificazione la multa si alza da un minimo di 600,00€ a un massimo di 1.500,00€.
Prima di andare avanti, poi, è bene ricordare che il decreto del 24 novembre estende l’obbligo della certificazione verde (è sufficiente quella ordinaria) anche sui mezzi pubblici di trasporto. In tal caso la sanzione è sempre di un minimo di 400,00€ e di un massimo di 1.000,00€.
Forze dell’ordine e personale della scuola non vaccinati: le sanzioni
Nel contempo, il decreto recante “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” introduce anche l’obbligo vaccinale per i lavoratori della scuola e per il personale delle forze dell’ordine.
Obbligo che se non rispettato fa scattare la sospensione dal servizio, senza che siano dovuti “retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato”.
Per chi si reca comunque a lavoro, pur non essendo vaccinato, scatta la sanzione prevista fino a oggi per chi lavora senza green pass: multa che dunque va da un minimo di 600,00€ a un massimo di 1.500,00€.
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