Parcheggio strisce blu: regolamento, sanzioni e ricorso

Redazione

24 Maggio 2022 - 16:31

Cosa rischia e a quanto ammontano le sanzioni per chi parcheggia sulle strisce blu senza pagare il ticket? Vediamo cosa prevede il Codice della Strada.

Parcheggio strisce blu: regolamento, sanzioni e ricorso

Nelle città italiane sono sempre di più le aree di sosta a pagamento, conosciute come «strisce blu», in riferimento al colore col quale sono delimitate.

A differenza delle aree di parcheggio identificate dalle strisce bianche - che sono gratuite - e di quelle caratterizzate dalle strisce di altro colore riservate a categorie specifiche, la sosta all’interno delle strisce blu prevede il pagamento di un corrispettivo proporzionato al tempo di sosta.

La sosta sulle strisce blu è regolamentata dalle autorità comunali, nel rispetto delle direttive imposte dal Codice della strada. Per parcheggiare in queste aree, è necessario pagare la tariffa prevista, un’operazione eseguibile in diverse modalità:

In alcuni casi i pagamenti sono effettuabili anche attraverso Sms.

Ma cosa succede se si oltrepassa l’orario di sosta? O se non si paga la tariffa dovuta?
Il mancato pagamento della tariffa di sosta rientra tra le violazioni del Codice della strada. L’accertamento può essere effettuato sia dalle autorità di polizia che dagli ausiliari al traffico delegati a questa funzione.

Vediamo meglio il funzionamento delle strisce blu per capire cosa comporta il mancato rispetto delle prescrizioni del Codice della strada e in quali casi è possibile fare ricorso contro un verbale di contestazione.

Cosa prevede il Codice della strada?

L’articolo 7, comma 8, del Codice della strada concede ai Comuni la facoltà di istituire delle zone di parcheggio a pagamento, che devono essere delimitate dalle strisce blu. Generalmente, queste zone si trovano nelle zone centrali oppure in quelle ad alta frequentazione, come: stazioni, zone commerciali o fiere. Le aree di sosta a pagamento devono essere realizzate fuori della carreggiata e in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

Il Codice prescrive, inoltre, che nelle vicinanze delle zone di parcheggio a pagamento vi dev’essere un’adeguata disponibilità di aree di parcheggio gratuite, contraddistinte dalle strisce bianche. Questo punto è stato confermato dalla circolare n° 1712 del 30 marzo 2012 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Esistono però delle eccezioni. Infatti, si potranno creare aree di sosta a pagamento senza la vicinanza dei parcheggi gratuiti in caso di:

  • area pedonale;
  • zona a traffico limitato;
  • zone di particolare rilevanza urbanistica.

Sanzioni

Per poter usufruire della sosta sulle strisce blu è necessario pagare la tariffa prevista dall’ordinanza comunale. Le tariffe variano da città a città, ma possono variare anche a seconda delle diverse zone dello stesso comune. In molte città - infatti - la sosta è più onerosa nelle zone centrali e decresce in quelle periferiche.

Il pagamento può essere effettuato utilizzando:

  • i parcometri, posti al lato della strada, che rilasciano un ticket da esporre nell’abitacolo in maniera visibile;
  • le App mobili, attive ormai in moltissime città italiane. Alcune di queste permettono di pagare al minuto il tempo di sosta, invece che all’ora; inoltre, basta esporre il QR Code dell’App nell’abitacolo per permettere al controllo di verificare la legittimità del parcheggio;
  • tagliandi “gratta e sosta”, acquistabili nei punti di rivendita autorizzati e sempre da esporre nell’abitacolo in maniera visibile. Il loro uso è sempre meno frequente. Addirittura il “gratta e sosta” è stato ritirato dal commercio in alcuni comuni italiani come Milano.

Se si sosta sulle strisce blu senza esporre il tagliando che attesta il pagamento della tariffa, si incorre in una sanzione che può andare da 42 euro a 173 euro, a seconda che si parcheggi senza esporre la ricevuta, o che si superi l’orario del periodo di sosta acquistato, o che si abbia un abbonamento scaduto.

Le modalità e l’ammontare delle sanzioni sono regolate dall’art. 157, comma 6 e dall’art. 157, comma 8 del Cds, che attestano rispettivamente:

6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.

8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le
disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

Da ricordare, che se si paga entro cinque giorni dalla notifica (ossia dall’arrivo della raccomandata a casa) si può ottenere una riduzione della sanzione pari al 30% dell’ammontare complessivo.

Se si paga entro questo termine, tuttavia, non è più possibile presentare ricorso e contestare la multa ricevuta, qualora si ritenessero ingiusti i motivi della sanzione.

Quando è possibile presentare ricorso?

Ci sono dei casi in cui il conducente sanzionato per aver parcheggiato sulle strisce blu senza pagare il ticket, o a cui è scaduto il rinnovo in caso di sosta prolungata, può presentare ricorso.

In particolare, è possibile contestare la multa quando:

  • il ticket è stato pagato ma esposto in maniera poco visibile al vigile. In questo caso, la Cassazione ha ribadito la differenza tra mancato pagamento sulle strisce blu e mancata esposizione. Tuttavia, vista l’assenza di colpa del verbalizzante, la multa viene sì annullata, ma il conducente sanzionato deve pagare le spese processuali ammontanti a 41 euro di contributo unificato;
  • nella vicinanza dell’area di sosta a pagamento non ci siano parcheggi a strisce bianche, quindi gratuiti. In questo caso è possibile richiedere la sospensione o l’annullamento del verbale;
  • le strisce blu sono poco visibili o imprecise, o non è presente o visibile la segnaletica verticale che attesta la presenza di un parcheggio a pagamento;
  • la sanzione viene emanata in caso di ticket scaduto. Il conducente può richiedere, invece di pagare la multa, un’integrazione del pagamento;
  • il parchimetro non funzioni o non accetti pagamenti con carte di credito. In tal caso occorrerà portare prove a sostegno della motivazione per cui non si è acquistato il ticket, quali foto del parchimetro rotto o similari.

Il ricorso può essere trasmetto al Prefetto entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale (quindi non dal preavviso di violazione, ovvero il foglietto lasciato sul parabrezza). È completamente gratuito, fatta eccezione per i costi di spedizione raccomandata del modulo di ricorso.

In alternativa, qualora non si sia presentato alla prefettura, si hanno 30 giorni dalla data di notifica del verbale per inviare il ricorso per la sanzione sulle strisce blu al Giudice di pace. In tal caso, occorre pagare 43 euro di contributo unificato e una marca da bollo da 27 euro.

In entrambi i casi, si può effettuare ricorso per una multa relativa al parcheggio su strisce blu solo nel caso questa non sia già stata saldata.

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