Proroga dei contratti a termine: presente nella legge di conversione del Cura Italia, le novità arrivano con un emendamento al dl Rilancio ora convertito nella legge n.77/2020. Introdotti quelli in somministrazione e apprendistato.
Sulla proroga dei contratti a termine le novità le ha introdotte un emendamento al decreto Rilancio in fase di conversione approvato in Commissione Bilancio alla Camera. Il decreto Rilancio è stato convertito nella legge n.77/2020.
La nuova legge prevede un’aggiunta a quanto già stabilito dal decreto n.34/2020, dl Rilancio appunto, all’articolo 93. Il testo del decreto Rilancio ha infatti subito delle modifiche con i vari emendamenti approvati. Un esempio su tutti quello che estende il congedo parentale COVID-19 fino al 31 agosto 2020.
La proroga dei contratti a termine “torna” con il decreto Rilancio e le novità sono portate dal nuovo emendamento.
“Torna” perché la norma che appare nel testo del decreto in vigore è già prevista nella legge di conversione del decreto Cura Italia di marzo.
La proroga dei contratti a termine, in rapporto alla cassa integrazione ordinaria, straordinaria, FIS e in deroga, era prevista superando alcuni limiti posti dal decreto n.81/2015 del pacchetto Jobs Act.
L’articolo 93 del decreto Rilancio stabilisce la proroga dei contratti a termine e allo stesso tempo però si può rilevare una differenza rispetto alla legge di conversione del decreto Cura Italia n.27 del 24 aprile 2020.
Ora l’emendamento al dl Rilancio aggiorna i tempi della proroga dei contratti a termine considerando anche i contratti in somministrazione e apprendisti che mancano di essere citati nel testo del decreto, che in tal senso ha suscitato qualche dubbio.
Vediamo cosa dice nel dettaglio il decreto Rilancio sulla proroga dei contratti a termine. Prima però andiamo per gradi analizzando la legge di conversione del Cura Italia, l’articolo del dl Rilancio n.93 e in ultimo il testo dell’emendamento che ha introdotto le novità sulla proroga dei contratti a termine nella legge di conversione dello stesso.
Proroga contratti a termine nella legge del Cura Italia
La proroga dei contratti a termine è stata introdotta dalla legge di conversione del decreto Cura Italia, la n. 27 del 24 aprile.
La legge infatti inserisce un’aggiunta al testo del decreto n.18/2020 e in particolare all’articolo che disciplina la cassa integrazione ordinaria o Assegno ordinario FIS. Nella legge infatti viene introdotto meno di un mese fa l’articolo 19-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine).
L’articolo specifica quanto segue:
“Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.”
Quindi i datori di lavoro che accedono alla cassa integrazione ordinaria, in deroga, straordinaria, FIS e Fondi di solidarietà possono prorogare o rinnovare i contratti a termine, anche quelli di somministrazione, in deroga a quanto stabilito dal Jobs Act.
In particolare decade per il periodo di emergenza:
- il divieto ad apporre un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato presso aziende in regime di cassa integrazione guadagni (a zero ore o orario ridotto), che interessa lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato (articolo 20, comma 1, lettera c);
- la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato se il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto a sei mesi;
- la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato se il lavoratore sia riassunto entro venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi;
- il divieto di contratto di somministrazione presso aziende nel in regime di cassa integrazione guadagni (a zero ore o orario ridotto), che interessa lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto stesso (articolo 32, comma 1, lettera c);
La proroga dei contratti a termine definita dalla legge di conversione del Cura Italia è prevista anche per i contratti di somministrazione che però scompaiono nel decreto Rilancio.
Proroga contratti a termine dl Rilancio
In merito alla proroga dei contratti a termine del decreto Rilancio sembrano esclusi, ma riappaiono poi con l’emendamento approvato, i contratti di somministrazione. Non solo viene anche definito un limite temporale per la proroga. L’articolo 93 del decreto - Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine all’unico comma che lo compone si legge:
“In deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”
Il termine fissato per la proroga o rinnovo dei contratti a termine è il 30 agosto 2020. Non solo viene citato come abbiamo anticipato solo il contratto subordinato e non in somministrazione. A oggi il nuovo decreto Agosto sposta questo termine ulteriormente al 31 dicembre 2020.
Ancora l’articolo 19 comma 1 del decreto del Jobs Act cui si deroga è quello che stabilisce il termine massimo che si può apporre a un contratto a tempo determinato pari a trentasei mesi.
Nella legge di conversione del presente decreto c’è un’aggiunta grazie all’emendamento approvato, come avvenuto nel Cura Italia, per i contratti in somministrazione.
Proroga contratti a termine: novità nella legge del dl Rilancio
E sulla proroga dei contratti a termine veniamo alla novità introdotta con l’emendamento al decreto Rilancio e quindi con la legge n.77/2020.
Viene aggiunto all’articolo 93 comma 1 che abbiamo sopra analizzato il comma 1-bis:
“Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”
Il riferimento è all’articolo 43 (Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) e all’articolo 45 (Apprendistato di alta formazione e di ricerca) del Jobs Act.
Con la legge di conversione del dl Rilancio, i contratti a termine quindi, anche in somministrazione e di apprendistato, sono prorogati per un periodo pari a quello di sospensione dell’attività lavorativa per l’emergenza COVID-19. Con il prossimo decreto Agosto fino al 31 dicembre salvo modifiche.
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