Testamento olografo: come deve essere per avere valore legale

Francesco Piacentini

21 Ottobre 2021 - 14:14

Un atto solo apparentemente semplice e immediato, che richiede perizia e attenzione da parte di chi lo redige: cosa sappiamo, veramente, del testamento olografo?

Testamento olografo: come deve essere per avere valore legale

Il testamento olografo, cioè quello scritto di proprio pugno con la propria scrittura abituale, rappresenta la forma più comune tra i testamenti.

Disciplinato all’articolo 602 e seguenti del codice civile, richiede l’adempimento di una serie di formalità, in mancanza delle quali scatta o la nullità di quanto scritto o l’annullabilità delle disposizioni testamentarie (che, in ogni caso, sono sempre revocabili).

Sebbene il notaio non risulti una figura imprescindibile, vedremo come la sua presenza possa risultare utile, se non indispensabile, in fase di conservazione, per mettere al riparo il testamento olografo da distruzioni, smarrimenti, falsificazioni.

Uno strumento complesso, dunque, quello del testamento olografo, di cui è opportuno conoscere tutte le principali caratteristiche, per non vanificare le proprie volontà o incorrere in sanzioni.

Cos’è il testamento olografo

Il cd. testamento olografo (dal greco ὁλόγραϕος, dove «olo» sta per «tutto» e «grafos» per «scritto») è la forma più comune di testamento, identificandosi con quello scritto di proprio pugno. Si caratterizza per tre elementi tipici:

  • autografia: ossia l’essere scritto personalmente dal testatore, senza ausilio di altre persone;
  • datazione: ossia l’apposizione di una data certa;
  • sottoscrizione: ossia l’apposizione della firma.

Come prescrive l’art. 602 del codice civile, infatti, il testamento olografo “deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore

Ne consegue che il testamento olografo è nullo:

  • se manca l’autografia;
  • se manca la sottoscrizione.

Testamento olografo: il concetto di olografia

L’olografia, cioè la scrittura a mano dell’autore, equivale ad un elemento di garanzia di paternità dell’atto. Si pensi a cosa accadrebbe se la legge accettasse un testamento scritto al computer e stampabile: come è intuitivo, aumenterebbero vertiginosamente le probabilità di produrre, alterare, contraffare disposizioni testamentarie altrui.

Ne discende che il testamento scritto al PC e poi firmato dall’autore va inevitabilmente incontro a nullità, quand’anche lo stesso autore finisca per sottoscriverlo e datarlo correttamente.

Ciò che il legislatore intende tutelare, come detto, è la indubbia riconducibilità dell’atto al suo effettivo autore. La scrittura con strumenti informatici o digitali, invece, non resiste al giudizio di corrispondenza tra disposizioni e loro paternità. Per questo, ai fini della valutazione della grafia del testatore, si deve guardare alla sua scrittura abituale.

Come scrivere un testamento olografo

E’ ormai chiaro che requisito essenziale del testamento olografo è la scrittura di proprio pugno, solitamente utilizzata. Ciò vuol dire che, necessariamente, l’unica forma grafica consentita è la scrittura in corsivo?

Superando l’orientamento restrittivo, la Corte di Cassazione (vd. Cassazione civile Sentenza n. 31457/2018) ha chiarito che:

  • per quanto lo stampatello possa essere una modalità di scrittura «inedita» e non abituale, l’uso dello stampatello non è proibito dalla legge;
  • in sede di giudizio davanti al giudice, chi contesti l’autenticità del testamento olografo deve comunque provare la falsità della grafia, non potendo appellarsi al semplice fatto che si tratti di una scrittura in stampatello.

Secondo i giudici, perciò, il fatto di redigere un testamento in stampatello è un fatto assolutamente lecito. Dal momento che, tuttavia, i giudici ritengono che si debba guardare alla «scrittura abituale» del soggetto, ne deriva che il requisito dell’abitualità della scrittura si fa registrare quando si accerti che il testatore, accanto al comune corsivo, scriva anche in stampatello o, comunque, che la grafia utilizzata nel testamento sia riconducibile senza alcun dubbio al testatore, fino a prova contraria.

Per non esporre, dunque, il proprio testamento (e i propri eredi) a future contestazioni e perizie, è sempre opportuno redigerlo nelle modalità di scrittura che si è soliti adoperare nel quotidiano. In altre parole: se di solito si scrive in corsivo, si rediga il testamento in corsivo; se, al contrario, si è soliti scrivere in stampatello, si rediga il testamento in stampatello.

La sottoscrizione del testamento olografo

Abbiamo visto che il testamento deve essere firmato. Non necessariamente con nome e cognome: l’importante è che il testatore sia certamente riconoscibile, anche attraverso lo pseudonimo o il nomignolo con il quale è conosciuto (sebbene prudenza imponga di firmarsi con le proprie generalità anagrafiche). Precisa il legislatore, all’art. 606, co.2, che la sottoscrizione «se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore». Si pensi al caso dell’artista: non andrà di certo incontro a nullità quel testamento nel quale l’autore, anziché firmarsi con nome e cognome anagrafici, si firmi con il suo nome d’arte.

La firma deve essere posta alla fine delle disposizioni, ed è garanzia non solo della paternità dell’atto (di per sé assicurata dall’olografia), ma, soprattutto, della inequivocabile responsabilità rispetto a ciò che si è scritto: una firma, potremmo dire, equivale a certificazione, a suggello delle volontà testamentarie. Una volta apposta, è come se ci si accettasse il peso e l’importanza delle scelte espresse dalle disposizioni.

Qualora la scheda testamentaria consista di più pagine, è opportuno, così, che il testatore le sottoscriva tutte, in calce o a margine (Cassazione civile, sez. II, sentenza 20/06/2014 n° 14119). La sottoscrizione di ogni pagina del documento, per l’appunto, equivale a «ratificare» ogni parte del suo contenuto. Davanti al giudice, un testamento sottoscritto in ogni sua pagina, sarà decisamente più «resistente» rispetto ad uno sottoscritto solo al termine delle disposizioni.

La «firma multipla» è utile al fine di evitare qualsiasi possibilità di censura giudiziale per difetto di sottoscrizione anche di una parte soltanto delle volontà testamentarie.

La datazione del testamento olografo

Se il testamento olografo deve essere scritto di proprio pugno, ne consegue che anche la data deve essere scritta a mano, pena annullabilità del testamento, come previsto dallo stesso articolo 606 del codice civile. Se redigo il testamento tutto a mano, ma su una carta intestata che presenta una data prestampata, come un’agenda, mi espongo ad annullabilità, essendo venuta meno l’autografia su una parte molto importante dell’atto.

La data deve comprendere giorno, mese ed anno, e può comparire, alternativamente, all’inizio o alla fine della scheda testamentaria (Cassazione numero 18644 del 3 settembre 2014).

Tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto valide le datazioni cd. «per relationem»: quelle datazioni, ossia, che fanno riferimento a feste, celebrazioni o ricorrenze di patrimonio collettivo. Si pensi al Natale, alla Pasqua, alla Festa della Repubblica italiana.

La data è un elemento essenziale perché indica il momento esatto in cui venne redatto l’atto, perciò consentendo di risalire alla capacità di intendere e di volere del testatore o, in caso di più testamenti, a quale tra essi debba essere considerato l’ultimo, che sostituisce i precedenti.

Il contenuto del testamento olografo

Ripetiamo: un testamento olografo, come ogni altro testamento, può contenere qualunque disposizione patrimoniale

  • purché si faccia riferimento ad una parte dell’intero patrimonio;
  • non si tratti di disposizioni contrarie alle norme di legge, all’ordine pubblico e al buon costume.

Oggetto di disposizioni patrimoniali, in effetti, può essere solamente la cd. quota disponibile, dal momento che la legge destina un’altra parte dell’intero patrimonio, intoccabile dal testatore, agli eredi legittimari: questi ultimi, infatti, in quanto affetti stretti, sono ritenuti di per sé meritevoli di ereditare i beni del testatore. Come sancito dall’art. 536 del codice civile, le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti, i discendenti dei figli (qualora i figli del de cuius non possano o non vogliano accettare l’eredità).

La revoca del testamento olografo

Una dichiarazione testamentaria è un atto «revocabile per natura», perché, trattandosi di disposizioni personalissime, fino a che si è in vita e capaci di intendere e di volere, si può sempre tornare sui propri passi.

La revoca può essere espressa o tacita (nonché totale o parziale), ovvero di tutte o di alcune disposizioni).
E’ espressa quando il testatore manifesta apertamente la volontà di rendere inefficaci le sue disposizioni precedenti. Ciò può avvenire:

  • con un nuovo testamento, in cui si dichiara la sostituzione del precedente;
  • con un atto ricevuto da notaio alla presenza di due testimoni, in cui il testatore dichiara di revocare la disposizione anteriore (per intero o solo in una sua parte).

La revoca è tacita, invece, quando si esprime per fatti concludenti, ossia in assenza di espressa dichiarazione: si pensi al testamento strappato o imbrattato dallo stesso testatore. Ma si pensi anche a un testamento successivo.

E’ possibile, altresì, procedere ad una revoca della revoca del testamento. La revoca, totale o parziale, in altre parole, può essere «annullata» con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio. Lo affermano i giudici della Cassazione, con la sentenza 15 giugno 2020, n. 11472.

Le cause di nullità del testamento olografo

Le cause di nullità del testamento olografo sono predeterminate (vedi art. 619 c.c.). La nullità può essere fatta valere davanti al giudice, con apposita azione imprescrittibile, cioè senza limiti di tempo (non va incontro a prescrizione), da chiunque vi abbia interesse (eccetto il caso in cui chi la fa valere conoscesse l’invalidità prima dell’apertura del testamento).
La nullità scatta in caso di:

  • disposizioni testamentarie illecite (si pensi al caso in cui si ordini di fare del male a una persona come condizione per ricevere una casa);
  • vizi di forma essenziali (vedi la mancanza di sottoscrizione o di autografia);
  • indicazione vaga dei beneficiari (con conseguente impossibilità di loro identificazione);
  • testamento con il quale si rimette alla discrezionalità di un’altra persona l’indicazione del beneficiario della disposizione.

In ogni caso, come si desume dall’articolo 590 del codice civile, è ammessa la possibilità di «sanare» il testamento nullo anche in caso di mancanza di un elemento essenziale, attraverso la volontaria esecuzione data alle disposizioni testamentarie dopo la morte del testatore, purché, di quella nullità, non si avesse contezza prima della morte del testatore.

Le cause di annullabilità del testamento olografo

L’annullabilità interessa ogni altro difetto di forma che non riguardi elementi essenziali che portano alla nullità, ovvero:

  • datazione mancante o incompleta;
  • incapacità di agire del testatore;
  • errore in cui sia incorso o sia stato indotto il testatore;
  • violenza (in virtù della quale dispongo diversamente da come avrei disposto);
  • dolo (da intendersi come raggiro subito dal testatore da un soggetto).

Chiunque abbia interesse (si pensi all’erede legittimo) può promuovere azione di annullamento del testamento, e lo può fare entro i cinque anni dal momento in cui le volontà testamentarie vengono eseguite o da quando si viene a conoscenza dell’eventuale errore, dolo o violenza a causa dei quali sono state redatte.

Come conservare il testamento olografo

Una volta redatto un testamento olografo, davanti al testatore, in buona sostanza, si aprono due strade:

  • la conservazione presso un luogo solo a lui noto;
  • il deposito presso una persona di fiducia.

Ovvio dire che custodire presso di sé un testamento, espone a una serie innumerevole di rischi: smarrimento, distruzione, furto, per elencarne solo qualcuno.

Va da sé, allora, che la soluzione più prudente è quella di depositare l’atto presso un notaio, che procederà poi alla sua pubblicazione una volta aperta la successione, al fine di darvi esecuzione.

Ai sensi dell’art. 684 cod. civ., poi, un testamento olografo irreperibile è da intendersi come revocato. L’ordinanza della Corte di Cassazione, n. 22191 del 15 ottobre 2020, ha infatti equiparato lo smarrimento dell’originale del testamento olografo alla sua distruzione, e dunque alla sua revoca da parte del testatore: ne consegue che la fotocopia del testamento olografo, ai fini successori, è del tutto priva di valore. Quel che fa fede, ai fini testamentari, può essere solo l’originale.

Chiunque venga in possesso di un testamento olografo originale deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse, d’altra parte, può chiedere, con ricorso al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione del testamento.

La pubblicazione del testamento olografo

L’art. 620, commi 4 e 5, del codice civile disciplinano la pubblicazione del testamento olografo da parte del notaio, atto con cui si dà efficacia alle disposizioni del testatore.

Il notaio procede alla pubblicazione del testamento, ossia alla redazione, nelle forme di un atto pubblico, di un verbale in cui si riproducono, in maniera identica, le disposizioni del testamento (che verrà allegato in originale), alla presenza di due testimoni.

Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore.

La pubblicazione del testamento dovrà essere registrata nel Registro Generale dei testamenti, presso il Ministero della Giustizia.

Al notaio spetterà di informare tutti i beneficiari delle disposizioni testamentarie.

La falsificazione del testamento olografo

Sappiamo ormai che chiunque abbia interesse alla successione, possa far valere la non autenticità del testamento olografo davanti a un giudice civile, con azione imprescrittibile (vd. Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, n.10065) e con l’onere probatorio di dover dimostrare la falsità (di solito, con una richiesta al giudice di perizia calligrafica, sulla scorta di una perizia di un perito di parte della quale già si dispone).

Ma attenzione: un testamento olografo falso può esporre il falsificatore a un procedimento penale.

L’articolo 491 del codice penale punisce espressamente la «falsità in testamento olografo» quando il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

La pena, per i privati cittadini, consiste nella stessa pena che l’art. 476 del codice penale riserva ai pubblici ufficiali che formano, in tutto o in parte, un atto falso o alterano un atto vero: ovvero, la reclusione da 1 a 6 anni, ridotta di un terzo.

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