Il ticket Naspi è dovuto dal datore di lavoro anche in caso di licenziamento con accordo collettivo aziendale stipulato con i sindacati, tipologia per la quale non esiste il blocco. INPS fornisce istruzioni su termini e recupero eventuale del versamento con il messaggio n.528 del 5 febbraio 2021.
Il ticket Naspi è dovuto dal datore di lavoro in caso di licenziamento con accordo collettivo aziendale e INPS fornisce istruzioni in merito con il messaggio n.528 del 5 febbraio 2021.
Il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo imposto dal decreto Cura Italia e prorogato in ultimo con la Legge di Bilancio 2021 fino al 31 marzo non opera nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per accordo collettivo sindacale come stabilito dal decreto n.104/2020 convertito nella legge n.126/2020, il cosiddetto decreto Agosto.
Con il messaggio del 5 febbraio INPS fa chiarezza sull’obbligo di versamento contributivo a carico del datore di lavoro, quindi fornisce istruzioni sul pagamento del ticket Naspi per il licenziamento nella fattispecie sopra descritta.
I lavoratori infatti che sono oggetto di licenziamento hanno diritto all’indennità di disoccupazione Naspi.
INPS dà indicazioni anche della data entro la quale il ticket Naspi deve essere versato per licenziamento in caso di contratto collettivo aziendale di incentivo all’esodo. Vediamolo nel dettaglio.
Ticket Naspi in caso di licenziamento per accordo collettivo aziendale
Il ticket Naspi è dovuto in caso di licenziamento a seguito di accordo collettivo aziendale.
Il datore di lavoro, per il lavoratore che ha aderito alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è tenuto al versamento del ticket Naspi come INPS ricorda nel messaggio del 5 febbraio in esame. INPS specifica:
“Tenuto conto che il comma 3 dell’articolo 14 del D.L. n. 104/2020 e il comma 311 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020[3] prevedono che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro “è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22”, per tale fattispecie il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento, disciplinato dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge 28 giugno 2012, n. 9.”
Ciò, specifica INPS, è dovuto in applicazione dell’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 che stabilisce “che i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità Naspi, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.”
Il ticket Naspi per il licenziamento, ricorda INPS, è interamente a carico del datore di lavoro e deve essere versato in un’unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.
Per le cessazioni di lavoro intervenute prima del 5 febbraio, precedentemente alla pubblicazione del presente messaggio quindi, il datore di lavoro è tenuto al versamento del ticket Naspi entro e non oltre il termine di versamento della denuncia del mese di marzo 2021, senza applicazione di ulteriori oneri.
Ticket Naspi in caso di revoca di licenziamento
INPS nel medesimo messaggio del 5 febbraio ricorda che il ticket Naspi già versato può essere recuperato dal datore di lavoro in caso di revoca del licenziamento.
Il decreto Agosto ha stabilito che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo già intimato alla data di entrata in vigore della norma o comunque nel corso del 2020 può essere revocato, ma il datore di lavoro deve contestualmente accedere alla cassa integrazione.
Tale previsione è stata tuttavia eliminata con la conversione il legge del decreto Agosto lo scorso 13 ottobre 2020. La revoca dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo è stata possibile per due mesi, dal 15 agosto al 13 ottobre 2020. Le istruzioni INPS quindi attengono a quel determinato periodo.
INPS ricorda che durante i periodi di cassa integrazione ordinaria o in deroga o anche di assegno ordinario, le quote di TFR maturate restano a carico del datore di lavoro.
I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria devono così versare al predetto Fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di GIG.
Il datore di lavoro tuttavia è esonerato al versamento degli oneri aggiuntivi per il periodo che intercorre tra il licenziamento e la revoca dello stesso con inizio del periodo di cassa integrazione.
I datori di lavoro, specifica INPS, che non abbiano adempiuto al suddetto obbligo sono tenuti al versamento delle quote di TFR maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di CIG richiesto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella di pubblicazione del presente messaggio (5 febbraio 2021), senza applicazione di ulteriori oneri.
Chiarisce INPS:
“Resta fermo che, per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l’obbligo contributivo permane secondo le ordinarie scadenze durante i periodi di integrazione salariale non connessi alla fattispecie oggetto del presente messaggio.”
I datori di lavoro, lo ricordiamo, in caso di revoca hanno diritto al rimborso del ticket Naspi per il licenziamento eventualmente versato avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig) secondo le consuete modalità.
Per maggiori dettagli rimandiamo al messaggio INPS in .Pdf che alleghiamo di seguito.
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