Assegno di maternità erogato dai Comuni, ufficiali importi e limite Isee per beneficiarne nel 2024. La guida aggiornata.
Sono stati ufficializzati i nuovi requisiti e importi dell’Assegno di maternità erogato dai comuni, conosciuto anche come “bonus mamme disoccupate” visto che si tratta di un sostegno rivolto a quelle donne che durante la gravidanza non avevano copertura contributiva e assicurativa.
È stato il dipartimento Politiche della famiglia e della presidenza del Consiglio dei ministri a indicare i nuovi importi in base al tasso di rivalutazione accertato dall’Istat per lo scorso anno che ricordiamo essere pari al 5,4%.
Una buona notizia in quanto, come vedremo di seguito, dalla rivalutazione ne consegue non solo un aumento dell’importo spettante ma anche del limite Isee entro cui stare per averne diritto. Il che significa che nel 2024 il beneficio dovrebbe essere riservato a più mamme.
È dunque necessario un aggiornamento del bonus per mamme disoccupate che è importante distinguere da quello che non è erogato dal Comune bensì dall’Inps a coloro che ne soddisfano i requisiti.
Requisiti
Prima di vedere qual è l’effetto dell’aggiornamento degli importi, vediamo a chi spetta l’assegno maternità Comuni. Come anticipato, questo spetta per i seguenti eventi:
- nascita;
- affidamento preadottivo;
- adozione.
Più nel dettaglio possono richiederlo le donne residenti in Italia:
- cittadine italiane o comunitarie;
- familiari titolari della carta di soggiorno;
- titolari di permesso di soggiorno;
- titolari di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.
È essenziale che la madre non abbia copertura previdenziale obbligatoria tale da permettere l’accesso al congedo di maternità Inps, in tutte quelle forme in cui viene riconosciuto.
Va detto, comunque, che possono accedere a tale strumento anche le lavoratrici occupate che tuttavia non hanno diritto a trattamenti economici di maternità. O ancora, spetta - ma solo in misura parziale, ossia per la quota differenziale - qualora questa benefici di trattamenti d’importo inferiore a quello dell’assegno.
È richiesto poi di soddisfare un requisito economico, con un Isee in corso di validità che quest’anno, merito di una rivalutazione del 5,4%, non deve superare i 20.221,13 euro.
Importi
Al pari dell’indennità riconosciuta durante il congedo di maternità Inps, anche il bonus maternità Comuni spetta per una durata di 5 mensilità. L’importo, grazie all’aggiornamento e alla rivalutazione del 5,4%, è passato dai 383,46 euro del 2023 a 404,17 euro dell’anno in corso. In totale, dunque, spetta un bonus di 2.020,85 euro.
È importante specificare che nel caso in cui questo importo dovesse risultare superiore a quanto percepito di indennità di congedo di maternità erogata dall’Inps, la lavoratrice può fare anche domanda per l’assegno di maternità ai Comuni. Tuttavia, quest’ultimo non spetterà per intero, in quanto l’importo sarà pari alla differenza tra le due prestazioni.
Va detto che l’assegno di maternità, al pari dell’assegno unico, non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. È cumulabile con altri bonus famiglia.
Domanda
La richiesta di accesso all’assegno di maternità alternativo al congedo Inps va presentata direttamente al Comune, secondo le modalità indicate dall’amministrazione di riferimento. Per la richiesta c’è tempo 6 mesi dal verificarsi dell’evento che dà luogo alla prestazione, quindi dal parto oppure dalla notifica dell’affidamento preadottivo o dell’adozione.
Anche se la domanda viene presentata al Comune, l’assegno verrà pagato direttamente dall’Inps. Il pagamento è in un’unica soluzione con cadenza mensile, non oltre i 45 giorni successivi dalla data di ricezione dei dati trasmessi ai Comuni.
Differenza con l’indennità di congedo di maternità erogata dall’Inps
Concludiamo facendo chiarezza su quando della mamma disoccupata si occupa l’Inps e non il Comune erogando una vera e propria indennità di congedo di maternità calcolata sulla base dell’ultimo stipendio percepito.
Nel dettaglio, l’Inps specifica che l’indennità di congedo di maternità erogata in favore delle lavoratrici dipendenti spetta anche per chi è disoccupata o sospesa a patto che venga soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- il congedo è iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro;
- si sta percependo l’indennità di disoccupazione;
- il congedo è iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e sono stati versati all’Inps 26 contributi settimanali nei 2 anni che precedono l’inizio del congedo, ma solo per le disoccupate che negli ultimi 2 anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione.
In tali casi, quindi, è l’Inps a farsi carico dell’indennità, erogando un assegno per 5 mesi il cui valore è pari all’80% della retribuzione percepita nel corso dell’ultimo lavoro. Tuttavia, laddove da questo calcolo ne dovesse risultare un importo inferiore a quello del bonus erogato dai Comuni, si potrà richiedere anche quest’ultimo sostegno percependo però la sola differenza tra l’importo delle due prestazioni.
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