Per le assunzioni delle donne lavoratrici svantaggiate la Legge di Bilancio 2021 ha previsto l’esonero contributivo del 100 per cento. INPS fornisce le prime indicazioni con la circolare n° 32 del 22 febbraio. Vediamo chi può accedervi, per quali rapporti di lavoro, quanto spetta e cosa si intende per incremento occupazionale netto.
Per le assunzioni delle donne lavoratrici nel 2021 la Legge di Bilancio n.178/2020 ha previsto un esonero contributivo per i datori di lavoro e arrivano le prime indicazioni da parte di INPS con la circolare n° 32 del 22 febbraio.
In particolare, come ricorda INPS, la legge di Bilancio ha previsto per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2021 l’esonero contributivo al 100 per cento nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui.
La Legge di Bilancio 2021 infatti ha introdotto incentivi per le assunzioni di giovani e donne sotto forma di esonero contributivo per i datori di lavoro.
Nello specifico per le assunzioni delle donne lavoratrici vediamo quali sono le istruzioni di INPS, chi può accedervi, per quali rapporti di lavoro, quanto spetta e cosa si intende per incremento occupazionale netto.
Assunzioni donne lavoratrici: a chi spetta l’esonero contributivo
Per le assunzioni delle donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 la Legge di Bilancio 2021 ha previsto, ricorda INPS, all’articolo 1 comma 16 “l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui”. Ma a chi spetta? A quali datori di lavoro e per quali lavoratrici nel dettaglio?
Non solo, al comma 17 viene specificato che le assunzioni delle donne lavoratrici, per le quali può essere riconosciuto un esonero contributivo totale, devono determinare un incremento occupazionale netto “calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (per i dipendenti a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno). Ai fini della verifica del suddetto requisito, non deve tenersi conto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.”
Su questo aspetto torneremo più avanti come fa INPS nella circolare del 22 febbraio.
L’esonero contributivo per l’assunzione delle donne lavoratrici spetta a datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli del settore agricolo. Sono invece escluse le Pubbliche Amministrazioni. I datori di lavoro interessati sono nel dettaglio:
- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
L’incentivo spetta invece per le assunzioni delle donne lavoratrici svantaggiate sebbene il testo della Legge di Bilancio 2021 non lo riporti in questi termini.
Specifica INPS nella circolare che l’esonero contributivo va a configurarsi come un’estensione dell’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 cui si richiama la Legge di Bilancio 2021. Pertanto chiarisce l’Istituto:
“Sebbene la suddetta previsione normativa preveda letteralmente che l’esonero trovi applicazione “per le assunzioni di donne lavoratrici”, tale espressione, in virtù del richiamo effettuato dalla previsione all’articolo 4 della legge n. 92/2012, è da intendersi come “per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate”, secondo la disciplina dettata dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012.”
Dunque l’esonero contributivo spetta per le assunzioni delle donne lavoratrici svantaggiate quali:
- donne con almeno 50 anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
- “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Con riferimento a tale categoria, si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea in data 16 settembre 2014 e successivamente modificata con decisione della medesima Commissione C (2016) final del 23 settembre 2016;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Tali settori e professioni sono “annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”, sulla base delle risultanze acquisite dall’lSTAT;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”. Al riguardo INPS precisa che la lavoratrice considerata non deve aver svolto nei 24 mesi precedenti un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi la cui remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro come anche un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.
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Assunzioni donne lavoratrici: i contratti
Per le assunzioni delle donne lavoratrici svantaggiate che abbiamo sopra evidenziato INPS specifica anche quali sono le tipologie di contratto che possono determinare l’esonero contributivo. Nel dettaglio si tratta di:
- assunzioni a tempo determinato;
- assunzioni a tempo indeterminato;
- trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
- part-time;
- rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142;
- rapporti di lavoro a scopo di somministrazione;
Non spetta invece l’incentivo, sottolinea INPS, nei seguenti casi:
- contratti di lavoro intermittente;
- nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- rapporti di apprendistato;
- contratti di lavoro domestico.
L’esonero contributivo ha una durata differente a seconda del contratto con cui viene determinata l’assunzione della donna lavoratrice:
- 12 mesi per il tempo determinato (anche in caso di proroga);
- 18 mesi per l’indeterminato (anche in caso di trasformazione da determinato).
Chiarisce INPS:
“Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, si precisa che il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.”
Esonero contributivo: quanto spetta
Per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, come anche per le trasformazioni dei rapporti di lavoro, quanto spetta? L’esonero contributivo è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo dei 6.000 euro annui.
Chiarisce INPS:
“Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.”
Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- il contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
- il contributo ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale;
- le contribuzioni concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Chiarisce INPS nella circolare:
“Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, trova, peraltro, applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40 per cento prevista per i contratti a tempo determinato.”
Incremento occupazionale netto
Oltre a essere in regola con la contribuzione, e altri obblighi che la circolare cui rimandiamo di seguito per i dettagli chiarisce, l’esonero contributivo per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate può essere riconosciuto se si determina un incremento occupazionale netto.
INPS precisa che “ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.”
Come soecifica INPS secondo l’articolo 2, punto 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l’incremento occupazionale netto deve intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”.
Nella valutazione dell’incremento dell’occupazione la giurisprudenza comunitaria stabilisce che “si deve porre a raffronto il numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di ULA dell’anno successivo all’assunzione”.
L’impresa pertanto, che vuole ottenere l’esonero contributivo per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi l’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”.
“Pertanto, l’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.”
INPS in conclusione, sull’incremento occupazionale netto, chiarisce che
- se al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontra un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute restano;
- se quanto sopra illustrato non si verifica il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto.
Ricordiamo che l’esonero contributivo per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, come chiarisce INPS, previsto dalla Legge di Bilancio 2021 necessita di un’autorizzazione dalla Commissione Ue pertanto alla circolare del 22 febbraio seguirà a tempo debito un messaggio con le istruzioni per la fruizione effettiva dell’incentivo.
Per tutti i dettagli, come anticipato, rimandiamo al testo completo della circolare INPS in .Pdf che alleghiamo di seguito.
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