Busta paga: acconto sulla tredicesima, è possibile?

Paolo Ballanti

7 Novembre 2022 - 14:36

Quali sono le condizioni per ricevere un acconto sulla tredicesima? Come dev’essere elaborata la busta paga? Esistono dei limiti sulla somma che il dipendente può ottenere? Ecco una guida completa.

Busta paga: acconto sulla tredicesima, è possibile?

La caratteristica principale del contratto di lavoro subordinato è quella di prevedere l’obbligo, per il dipendente, di rendere la prestazione lavorativa, manuale o intellettuale, definita nella lettera di assunzione.

L’azienda, a sua volta, è tenuta a corrispondere la retribuzione, di norma con cadenza mensile, a fronte della prestazione resa dal dipendente. Di conseguenza, le mensilità ordinarie di retribuzione che spettano al lavoratore sono dodici, una per ogni mese dell’anno.

Tuttavia, i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono una o più mensilità aggiuntive a quelle ordinarie, originariamente riconosciute per ragioni diverse dalla semplice esecuzione dell’attività lavorativa.

Stiamo parlando, in particolare di:

  • Tredicesima mensilità, riconosciuta di norma in occasione delle festività natalizie, con l’obiettivo di far fronte alle spese dei lavoratori per regali e vacanze;
  • Quattordicesima mensilità, liquidata tra fine giugno e la metà di luglio, per sostenere economicamente i lavoratori in occasione delle vacanze estive.

Dal momento che il lavoratore ha la possibilità di chiedere un acconto sulle mensilità ordinarie, è lecito domandarsi se ciò è ammesso anche per la tredicesima. Analizziamo la questione in dettaglio.

Acconto sulla tredicesima, possibile?

La risposta è sì, l’acconto sulla tredicesima è possibile, a patto che l’azienda proceda al recupero della somma netta anticipata. La trattenuta dell’importo corrisposto come acconto, dev’essere effettuata in sede di elaborazione della busta paga relativa:

  • Alla tredicesima;
  • In alternativa, alla mensilità nel cui cedolino paga è corrisposta la tredicesima (ad esempio busta paga di novembre, dicembre o gennaio).

Come chiedere l’acconto?

Il dipendente, al fine di ottenere l’acconto, è tenuto a inoltrare un’apposita richiesta scritta all’azienda, in cui precisare:

Il datore di lavoro, verificato che l’importo netto della tredicesima sarà capiente per far fronte al recupero dell’acconto, conferma, a sua volta con comunicazione scritta, l’erogazione della somma richiesta a mezzo bonifico bancario, alle coordinate su cui il dipendente riceve lo stipendio.

La normativa, articolo 1, commi dal 910 al 914 della Legge numero 205/2017, ha previsto, a far data dal 1° luglio 2018, che i datori di lavoro o i committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, compresi, pertanto, gli acconti, con mezzi di pagamento tracciabili, tra cui:

  • Bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
  • Strumenti di pagamento elettronico;
  • Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale, dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un delegato.

Di fatto, la retribuzione non può essere corrisposta in denaro contante, direttamente al lavoratore. Il datore di lavoro che viola l’obbligo citato, incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.

Il lavoratore è tenuto a motivare l’acconto?

Il lavoratore non è obbligato, nella richiesta di acconto, a fornire la ragione per cui necessita delle somme. Fanno eccezione le ipotesi in cui è la stessa azienda, ad esempio in un regolamento interno o accordo sindacale, a declinare le ragioni che legittimano l’erogazione degli acconti sulla retribuzione.

Un altro motivo per cui è opportuno definire a monte delle regole che disciplinano il pagamento degli acconti, è la gestione del numero di dipendenti che possono ricevere le somme.

Come si recupera l’acconto in busta paga?

In sede di elaborazione della busta paga relativa alla tredicesima, il datore di lavoro inserirà una voce in trattenuta a titolo di acconto. Ipotizziamo che il dipendente abbia chiesto e ottenuto un acconto pari a 400,00 euro.

La tredicesima maturata corrisponde a euro 1.100,00 lordi che, una volta effettuate le trattenute a titolo di contributi a carico dipendente (101,09 euro) e tassazione Irpef (229,75 euro), genera un netto di 769,16 euro. A questo punto opera la trattenuta a titolo di acconto che agisce direttamente sul netto. Di conseguenza, la tredicesima effettivamente spettante sarà pari a 769,16 - 400,00 = 369,16 euro.

Cosa fare se l’acconto eccede il netto di tredicesima?

Nel caso in cui venga concesso ed erogato un acconto superiore a quello che sarà il netto a titolo di tredicesima, l’azienda:

  • Azzererà il netto spettante a titolo di tredicesima;
  • Recupererà quanto ancora dovuto sul netto del cedolino successivo (mensilità di dicembre o gennaio).

Tornando all’esempio precedente, se l’acconto è pari a 900,00 euro, il datore di lavoro:

Azzera il netto dovuto a titolo di tredicesima;
Recupera sul cedolino di dicembre, la somma ancora da trattenere pari a 900,00 - 769,16 = 130,84 euro.

È opportuno precisare che, eccezion fatta per acconto di importo particolarmente rilevante, il problema dell’incapienza del netto non si pone se l’azienda corrisponde la tredicesima all’interno della busta paga di novembre, dicembre o gennaio.

Come si calcola la tredicesima?

La tredicesima mensilità è regolata, sotto il profilo dell’importo e del calcolo, dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl). Gli stessi accordi definiscono anche il periodo dell’anno, di norma coincidente con le festività natalizie, in cui la mensilità aggiuntiva dev’essere corrisposta.

Tornando all’importo, i Ccnl in generale fissano l’entità della tredicesima, in una somma pari:

  • A una mensilità di retribuzione, per i dipendenti con retribuzione fissa mensile;
  • A un certo numero di ore per i lavoratori con retribuzione oraria.

Ricordiamo che i lavoratori con retribuzione fissa mensile ricevono un compenso lordo che non subisce variazioni tra un periodo di paga e l’altro. Fanno eccezione in tal senso:

  • I compensi corrisposti per lavoro supplementare o straordinario;
  • Le trattenute per assenze non retribuite, quali permessi non retribuiti, assenze ingiustificate, aspettative non retribuite.

Al contrario, i lavoratori a paga oraria ricevono un compenso variabile, in quanto figlio della moltiplicazione tra retribuzione oraria e ore lavorate e assenze retribuite (ad esempio ferie e permessi).

Cosa prevedono i contratti collettivi?

Il contratto collettivo Alimentari - industria contempla la tredicesima in misura pari a una mensilità, da erogare alla vigilia di Natale. Il contratto collettivo Commercio e terziario - Confcommercio riconosce un importo a titolo di tredicesima pari a una mensilità di retribuzione, da corrispondere in coincidenza con la vigilia di Natale.

Il Ccnl Turismo - Confcommercio prevede una mensilità a titolo di tredicesima, in occasione della ricorrenza natalizia.

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