Affinché il cambio di residenza risulti effettivo è necessario l’accertamento da parte dei vigili. Ma ciò deve avvenire obbligatoriamente entro un certo termine.
Affinché il cambio di residenza diventi effettivo è necessario che il passaggio venga accertato dai vigili. Al fine di evitare che si tratti di un cambio di residenza fittizio, che potrebbe convenire in quanto utile per approfittare di agevolazioni fiscali o accedere a bonus e sostegni, il Comune prima di dare il via libera alla richiesta di cambio di residenza effettua un controllo presso il nuovo indirizzo con il compito di accertare l’effettiva presenza.
A tal proposito, chi effettua il cambio di residenza vuole sapere quando avviene il controllo della Polizia Municipale e quanto tempo deve trascorrere affinché la richiesta di cambio di residenza vada a buon fine. Una richiesta lecita, anche perché spesso il Comune non invia alcuna comunicazione relativa all’esito del cambio di residenza. Quindi, nella maggior parte dei casi l’istruttoria viene completata nel silenzio assoluto.
Anche perché non è nemmeno detto che i Comuni abbiano la disponibilità di personale nel Corpo di Polizia Municipale per inviare il controllo per tutte le richieste di trasferimento. Per questo motivo, tenuto conto che c’è un termine ben preciso entro cui deve passare il controllo, la normativa prevede che anche senza il passaggio dei vigili il cambio di residenza può considerarsi effettivo trascorso un certo numero di giorni.
Nel dettaglio, a prevedere una tale tutela per il cittadino, contribuendo ad accorciare notevolmente le tempistiche, è stato l’articolo l’articolo 5 del decreto n. 5 del 2012, convertito in legge n. 35 del 2012, con il quale dal 9 maggio 2012 sono state introdotte nuove disposizioni in materia anagrafica come appunto quella che stabilisce che decorsi 45 giorni dalla richiesta del cambio di residenza senza che ne sia stata data alcuna informazione all’interessato, la richiesta si considera comunque andata a buon fine.
Cambio di residenza: l’esito della richiesta non viene sempre comunicato
Spesso riceviamo dai nostri lettori delle richieste di chiarimento a riguardo, specialmente da quelle persone che attendono da mesi di ricevere una risposta in merito all’accoglimento dell’istanza di cambio di residenza.
Le tempistiche per il cambio di residenza, infatti, cambiano da Comune a Comune: c’è chi è molto veloce e già in pochi giorni completa tutte le pratiche necessarie e chi invece, in quanto maggiormente oberato dal lavoro, impiega più tempo.
Tuttavia, l’errore che commettono molte persone è credere che senza risposta da parte del Comune la richiesta del cambio di residenza non è stata ancora accolta e di conseguenza, laddove richiesto (ad esempio nella Dsu ai fini Isee), si indica ancora il precedente indirizzo.
Questo perché non si conosce quanto specificato dalla normativa in materia, nella quale vige il principio del tacito assenso. In assenza di una comunicazione del Comune entro un certo termine dalla presentazione della richiesta, infatti, questa va comunque considerata come accolta.
Cosa prevede il principio del tacito assenso
Per quanto riguarda il cambio di residenza e l’accoglimento della domanda si deve tener conto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n° 154/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 211/2012.
Si tratta del “regolamento di attuazione dell’articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012” - poi convertito dalla legge 35/2012 - “in materia di variazioni anagrafiche”. Qui viene descritto l’iter per il cambio di residenza ancora oggi in vigore e che si applica per tutti i Comuni d’Italia.
In particolare, è qui che viene normato il principio del tacito assenso del cambio di residenza, il quale prevede che in determinate circostanze - ossia quando trascorrono 45 giorni dalla data di presentazione della domanda - non è necessaria la risposta del Comune per essere certi del buon esito della stessa.
Dopo quanto è effettivo il cambio di residenza
Nel dettaglio, ai sensi del provvedimento entrato in vigore nel 2012, le dichiarazioni di residenza, come pure le variazioni anagrafiche dichiarate dal cittadino, vengono automaticamente iscritte dall’Ufficiale dell’anagrafe entro i 2 giorni lavorativi successivi dalla presentazione delle dichiarazioni. L’unico caso in cui ciò non avviene è quello per cui l’atto è da considerarsi come nullo (ad esempio come nel caso di vizio della firma).
Dalla presentazione della domanda, inoltre, scatta un altro termine: entro i 45 giorni successivi, infatti, il Comune ha la possibilità di effettuare gli accertamenti e le verifiche necessarie per valutare la veridicità delle dichiarazioni. Nel caso di cambio di residenza, quindi, potrebbe esserci un controllo da parte della Polizia Locale volto a verificare che effettivamente si risieda dove comunicato e che non si tratti di un cambio di residenza fittizio.
Non sempre però il controllo avviene, anzi - come detto sopra - ci sono amministrazioni che neppure comunicano l’esito della pratica. Ed è qui che interviene il principio del tacito assenso: nel suddetto DPR, infatti, si legge che trascorso il termine dei 45 giorni, la dichiarazione di residenza è da considerarsi come accolta.
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