Caro materiali: al via le compensazioni alle stazioni appaltanti per l’aumento dei prezzi

Antonella Ciaccia

14/07/2022

“Linee guida per i prezzari regionali”: il Mims inizia a pagare le stazioni appaltanti per gli importi riconosciuti in compensazione a seguito del rincaro prezzi dei materiali da costruzioni.

Caro materiali: al via le compensazioni alle stazioni appaltanti per l’aumento dei prezzi

Il 15 luglio 2022 il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) inizierà il pagamento alle stazioni appaltanti degli importi richiesti a titolo di compensazione per l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione che sono stati registrati nel secondo semestre del 2021.

Lo comunica il ministero in una nota, precisando che le stazioni appaltanti «a loro volta, provvederanno a rimborsare le imprese titolari degli appalti».

Il Mims specifica inoltre che, per quanto riguarda i nuovi bandi, il ministro Enrico Giovannini ha firmato il decreto che approva le «Linee guida per la determinazione dei prezziari regionali per il 2022», usati come base del calcolo degli importi delle opere che vengono messe a gara.

Tali «Linee guida» hanno ricevuto l’intesa della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 luglio.

Al via le compensazioni per gli aumenti del 2021: i dati

I pagamenti riferiti al secondo semestre dello scorso anno - si legge nella nota comunicata dal Mims - riguardano l’anticipazione del 50% degli importi risultati dalle richieste di compensazione. Nello specifico, al 27 giugno 2022, termine stabilito per la presentazione delle domande attraverso l’apposita piattaforma informatica, il ministro ha ricevuto 1.017 istanze di cui 983 ritenute corrette.

In base alle successive verifiche, 136 stazioni appaltanti sono state escluse per mancato rispetto dei requisiti, mentre per 218 è necessario condurre ulteriori approfondimenti.

Sono pertanto 629 le richieste delle stazioni appaltanti considerate immediatamente solvibili, corrispondenti a 1.136 interventi da parte degli operatori economici, per un totale di 31,6 milioni di euro.

In aggiunta alle risorse messe a disposizione e in via di erogazione da parte del Mims, le stazioni appaltanti, come prevede la normativa, hanno rimborsato direttamente, con propri fondi, gli operatori economici per un importo di 15,3 milioni di euro.

Procedura accelerata per il pagamento contestuale a più operatori con un unico mandato

Il ministero segnala di aver adottato, per il versamento degli importi alle stazioni appaltanti, in accordo con la Ragioneria Generale dello Stato, una procedura accelerata, che consente il pagamento contestuale a più operatori con un unico mandato, una novità messa in atto per ridurre i tempi di ricezione delle somme da parte delle imprese.

Si vuole sperimentare dunque un sistema «massivo» messo a punto con la Ragioneria che prevede una organizzazione più rapida per permettere il pagamento contestuale a più operatori.

Per quanto riguarda le compensazioni riferite al primo semestre del 2021, il Mims comunica che ha terminato il pagamento alle stazioni appaltanti dell’anticipo del 50% degli importi risultanti dalle istanze di accesso al Fondo compensazioni pari circa 21 milioni, su un importo totale di 42 milioni di euro.

I pagamenti bloccati dal ricorso al Tar dell’Ance

Non si è potuto invece procedere al versamento del saldo a causa della recente sentenza del Tar che ha accolto il ricorso dell’Ance in merito alla metodologia adottata per la determinazione degli adeguamenti dei prezzi di alcuni materiali; sentenza che ha attuato con effetto immediato il congelamento del saldo da versare alle imprese.

Il Mims si è opposto alla sentenza con conseguente richiesta di sospensiva dell’efficacia del ricorso, il quale, a detta dell’organo ministeriale, danneggia principalmente le piccole e medie imprese. Questo al fine di dimostrare non solo la correttezza della metodologia impiegata, ma anche lo sforzo compiuto, in collaborazione con l’Istat, l’Unioncamere e i Provveditorati alle opere pubbliche, per migliorare le fonti informative utilizzate per calcolare i dati sulla cui base vengono effettuati i rimborsi.

Dal fisco chiarimenti per l’esenzione Iva

Segnaliamo inoltre che, pochi giorni fa, l’Agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 39 del 13 luglio 2022, è intervenuta sulle compensazioni economiche ricevute dall’appaltatore a fronte del “caro materiali”.

Il Fisco fa sapere che si escluderebbe l’applicazione dell’Iva sugli importi riconosciuti ai sensi dell’art.1-septies, del dl 73/2021 (convertito con modificazioni nella legge 106/2021) che, «in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica», si configurerebbero quali «mere movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’Iva, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del dpr n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all’Iva delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”».

Insomma, le somme erogate dallo Stato, prelevate dal Fondo appositamente istituito dal decreto “Sostegni-bis”, per sopperire all’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici, nei confronti delle stazioni appaltanti, sono da considerarsi esenti dall’Iva.

Il Fisco sottolinea invece che, per la successiva corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all’appaltatore, considerato che le stesse somme assumono natura di integrazione dell’originario corrispettivo fissato per l’esecuzione dell’opera o del servizio, è operazione rilevante ai fini del tributo, che andrà applicato secondo le modalità e l’aliquota già previste per l’originario contratto di appalto.

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