Quali sono i difetti che il contribuente può far valere per dimostrare che la cartella è nulla? Al centro dell’attenzione la motivazione e i difetti di notifica.
La cartella esattoriale, o cartella di pagamento, è un atto amministrativo il cui obiettivo è rendere note le iscrizioni a ruolo delle somme da versare e quindi ottenere la riscossione degli importi dovuti.
La cartella esattoriale è un titolo esecutivo e di conseguenza, al pari di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali, l’agente di riscossione/concessionario una volta notificata la cartella esattoriale, nel caso in cui il contribuente non dovesse adempiere volontariamente, potrà avviare azioni esecutive sui beni del debitore al fine di riscuotere coattivamente il dovuto.
Stabilisce art. 50, comma 1, D.P.R. n° 602/73 che l’azione esecutiva nei confronti del contribuente non può essere esercitata prima che siano trascorsi 60 giorni dalla notifica.
Il pignoramento non può essere proposto nel caso in cui il contribuente:
- paghi per intero il dovuto;
- presenti un’istanza di rateizzazione;
- aderisca a un provvedimento di pace fiscale;
- vi sia una sospensione amministrativa o giudiziale della cartella esattoriale;
- il contribuente impugna il provvedimento.
La formazione del ruolo per la validità della cartella esattoriale
Deve essere premesso che la cartella esattoriale non ha forza autonoma, la propria efficacia è collegata alla formazione di un ruolo. Il ruolo rappresenta
l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.
Nel ruolo, che deve poi essere ripreso nella cartella esattoriale, devono essere indicati questi elementi:
- somme dovute;
- estremi identificativi del debitore;
- data in cui il ruolo diventa definitivo;
- il riferimento all’atto di accertamento precedente o in alternativa la motivazione sintetica del provvedimento.
La premessa sui tratti salienti della cartella esattoriale ci introduce a un altro argomento, cioè la nullità eventuale della stessa. Trattandosi di un atto di particolare rilevanza e con le conseguenze che abbiamo anticipato, per poter essere valida deve contenere una serie di elementi previsti dalla legge.
La nullità della cartella esattoriale
La nullità della cartella esattoriale è legata alla mancanza di uno degli elementi essenziali della stessa. La cartella deve contenere l’estratto del ruolo (che abbiamo appena visto), la motivazione e deve essere correttamente notificata. Vediamo quindi i singoli elementi.
Difetto di motivazione della cartella esattoriale
La cartella esattoriale, come qualunque atto amministrativo, deve essere motivata, questo principio è desumibile dall’articolo 3 della legge 241 del 1990, ma anche e soprattutto dall’articolo 7 della legge 212 del 2000, meglio conosciuta come Statuto del contribuente.
Si specifica che dalla cartella esattoriale devono essere desumibili le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato all’emissione della stessa. In base all’articolo 17 dello Statuto la motivazione è necessaria anche per gli atti di soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e per la riscossione di tributi di qualunque natura. L’obbligo di motivazione è finalizzato a dare al contribuente il diritto di replica e di conseguenza il diritto di difesa.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n° 31270/18 ha sottolineato che la motivazione della cartella esattoriale deve essere congrua, sufficiente, intellegibile. Nella stessa ordinanza viene sottolineato che la carenza di motivazione si manifesta anche nel caso in cui non sia presente il calcolo analitico degli interessi moratori applicati. Tale mancanza non consente infatti di comprovare la correttezza e trasparenza della determinazione di tale voce.
Sull’obbligo di motivazione i giudici sono abbastanza severi, infatti in merito all’abitudine, in seguito a ricorso del contribuente per carenza di motivazione, di integrare l’atto, la Corte di Cassazione con sentenza n° 28655/18 stabilisce che il processo tributario ha natura impugnatoria e di conseguenza l’amministrazione finanziaria non può in tale sede integrare, in ragione delle contestazioni del contribuente, le motivazioni poste alla base dell’atto impositivo.
Difetti di notifica della cartella esattoriale
Tra i presupposti indefettibili della cartella esattoriale vi è l’esatta notifica nei termini temporali previsti dalla legge. In caso di tardiva notifica della cartella esattoriale è il contribuente a dover eccepire la questione all’interno del ricorso.
L’articolo 25 comma 1 del Dpr 602 del 1973 stabilisce i termini di notifica degli atti, gli stessi devono essere ritenuti perentori al fine di non lasciare il contribuente esposto “indefinitivamente” all’azione esecutiva del Fisco.
La notifica può avvenire anche con l’uso della PEC, Posta elettronica certificata, ma è essenziale che sia apposta la firma digitale sul documento e che la stessa si riferisca in modo univoco al soggetto notificante. La firma digitale per essere validamente apposta non deve essere scaduta o sottoposta a revoca o sospensione.
L’ apposizione a un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, la stessa si considera non apposta. Il documento è quindi da considerare nullo.
In caso di contestazione inerente l’apposizione della firma digitale sul documento informatico, è l’agente di riscossione a dover dimostrare di aver provveduto alla regolare notifica della stessa.
Tra i difetti di notifica che possono essere fatti valere vi sono anche:
- notifica a persona diversa dal destinatario;
- notifica incompleta;
- notifica a contribuente defunto;
- notifica a persona non convivente con il destinatario
- notifica presso la residenza di un familiare non convivente diversa da quella del destinatario ;
- notifica a incapace o minore.
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