Case green, il fotovoltaico deve rispettare il vincolo paesaggistico?

Nadia Pascale

8 Maggio 2023 - 14:05

I pannelli fotovoltaici per l’adeguamento degli immobili esistenti alla direttiva Case green non sempre sono incompatibili con il vincolo paesaggistico. A dirlo è il Tar Abruzzo.

Case green, il fotovoltaico deve rispettare il vincolo paesaggistico?

Il fotovoltaico è compatibile con il vincolo paesaggistico? Secondo la ricostruzione del Tar Abruzzo c’è compatibilità, sebbene rispettando alcuni limiti. Possono tirare un sospiro di sollievo i proprietari di immobili in zone di pregio storico e artistico che potranno quindi adeguare gli immobili alla direttiva Case green.

La direttiva Case green, che presto diventerà legge e dovrà essere applicata anche in Italia, sta destando molti dubbi e perplessità. Il Governo italiano ha già espresso critiche per le disposizioni piuttosto stringenti che obbligano ad adeguare gli immobili esistenti in modo che ci sia una drastica riduzione delle emissioni inquinanti.

Ricordiamo che la disciplina prevede che gli Stati membri nell’adeguarsi possano prevedere una piccola quota di edifici esenti dall’obbligo di adeguamento. Tra gli edifici che con molta probabilità saranno esentati vi sono gli edifici storici o quelli collocati in zone in cui vi è un vincolo storico o paesaggistico. Proprio su tali nozioni iniziano ad esservi i primi dubbi che potrebbero essere da ostacolo a coloro che vogliono già ora, approfittando del Superbonus, effettuare dei lavori che consentano di ottenere una migliore classe energetica e risparmio in bolletta.

Uno degli interventi principe che consentono di migliorare le prestazioni energetiche degli immobili, e di conseguenza di ottenere il riconoscimento di classi energetiche più elevate, è l’installazione del fotovoltaico, ma proprio su questo vi sono punti di vista diversi tra la Soprintendenza dei beni culturali e i tribunali. Naturalmente questo porta ritardi nei tempi e confusione.
Un’importante sentenza in materia che fa capire come ci sia anche un conflitto di poteri in materia, è quella pronunciata dal TAR Abbruzzo, si tratta della 214 del 20 aprile 2023.

Il caso: il fotovoltaico è compatibile con il vincolo paesaggistico?

Molti proprietari se lo stanno chiedendo: si può installare in fotovoltaico in zone sottoposte a vincolo? A risolvere la questione è stato il Tar Abruzzo.

Il caso ha a oggetto un immobile di proprietà di 3 soggetti, gli stessi avevano chiesto l’autorizzazione per l’installazione di pannelli fotovoltaici sull’immobile, si trattava di 60 pannelli fotovoltaici “inseriti a livello delle tegole, dello stesso colore delle stesse e non saranno riflettenti” disposti in n. 3 gruppi da n. 20 pannelli in corrispondenza ciascuno di ognuna delle tre cellule servite.
L’intervento doveva essere realizzato con i benefici previsti dalla legge 34 del 2020, cioè attraverso le agevolazioni Superbonus per l’efficientamento energetico dell’immobile.

Nonostante la precisazione che dal punto di vista estetico l’impatto dei pannelli sarebbe stato irrisorio, la Soprintendenza ha ritenuto che l’applicazione di pannelli fotovoltaici non fosse compatibile con il vincolo paesaggistico nella zona.

Secondo la Soprintendenza, la zona è caratterizzata dalla presenza di coppi di laterizio e l’inserimento di pannelli, in ragione dell’ubicazione dell’edificio e dell’orientamento della falda interessata, risulterebbe incompatibile con il vincolo visto che l’intervento risulterebbe notevolmente percepibile.

Tar Abruzzo, il fotovoltaico deve rispettare il vincolo paesaggistico, ma non è incompatibile

Le parti si sono quindi rivolte al Tribunale amministrativo che ha però adottato un’interpretazione diversa.
Il Tar sottolinea che, la Soprintendenza in materia ha un’ampia discrezionalità che va incontro a pochi limiti, tra questi la manifesta illogicità della scelta adottata e l’evidente travisamento dei fatti.
Il Tar sottolinea che ci si trova proprio di fronte a tale ipotesi.

Stabilisce il Tribunale amministrativo che in materia il diniego di autorizzazione deve essere un’eccezione e che le motivazioni del diniego devono essere espresse in modo analitico, questo perché ci si trova di fronte a interventi, installazione di pannelli fotovoltaici, fortemente favoriti dal legislatore.

L’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 qualifica “ di pubblica utilità ” gli interventi di riqualificazione energetica e proprio per questo nell’analizzare le ragioni di divieto si deve avere particolare attenzione al contemperamento dei vari interessi coinvolti.
A integrare tale normativa vi è l’art. 11 del D.Lgs. n. 28/2011 che prevede l’obbligo di integrare le fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e in quelli già esistenti sottoposti a rilevanti ristrutturazioni.

Nel caso in oggetto, secondo il Tar, la Soprintendenza si è limitata a rilevare in modo automatico e apodittico l’alterazione dell’equilibrio paesaggistico, non avendo però alcuna attenzione a bilanciare gli interessi alla tutela paesaggistica e le esigenze di sostenibilità energetica.

La Soprintendenza inoltre non ha proposto soluzioni alternative, ad esempio l’adozione di soluzioni cromatiche in grado di ridurre l’impatto estetico, ma ha semplicemente espresso una valutazione ostativa che di fatto blocca ogni iniziativa volta a sfruttare fonti energetiche alternative.

Il Tar invece valuta la proposta dei ricorrenti in modo positivo in quanto il progetto già adotta soluzioni volte a minimizzare l’impatto della installazione. Trattasi infatti di pannelli non riflettenti e colorazioni compatibili con quelle della struttura della falda.

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