Posso effettuare operazioni di cessione del credito in favore di gestori di attività di giochi e scommesse? L’Agenzia delle Entrate amplia le possibilità di cessione dei bonus edilizi.
Si possono utilizzare i crediti di imposta da Superbonus e altri bonus edilizi in compensazione con le imposte su giochi e scommesse sportive? Questo il quesito posto all’Agenzia delle Entrate e la risposta positiva può rappresentare, per chi ha crediti incagliati, una vera manna dal cielo perché consente di ampliare le possibilità di collocare i benefici fiscali maturati.
Il giorno 25 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate attraverso due risposte a interpello ha fornito delucidazioni in merito alla possibilità di utilizzare i crediti fiscali da Superbonus e altri bonus edilizi (articolo 121 del decreto–legge n. 34 del 2020) in compensazione rispetto alle imposte da versare per giochi e scommesse leciti.
Cessione del credito tra privati con gestori di slot machine
Si chiarisce fin da subito che le due risposte sono del tutto simili e di conseguenza tratteremo in modo puntuale solo una.
La risposta a interpello 395/2023 fornisce delucidazioni a un “concessionario
di Stato per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito attraverso apparecchi di intrattenimento e divertimento [...] installati all’interno di esercizi pubblici e sale dedicate in tutta Italia”. Si tratta del classico caso di gestori di slot machine e simili.
Nell’ambito della sua attività imprenditoriale l’istante vuole acquisire, tramite cessione del credito, i benefici fiscali maturati da terzi soggetti ex articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e utilizzare i crediti in compensazione con il Prelievo Erariale Unico (cd. PREU) utilizzando per la compensazione il modello F24-Accise. Ciò in forza della disposizione contenuta nel comma 3 dell’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 che stabilisce
i crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.
La disciplina del versamento del PREU prevede in modo specifico la possibilità di compensazione ex articolo 17 D.Lgs 241 del 1997.
L’Agenzia delle Entrate conferma l’interpretazione dell’Istante e quindi la possibilità di acquisizione di crediti fiscali mediante operazioni di cessione e possibilità di usare gli stessi attraverso la compensazione orizzontale del Prelievo Erariale Unico.
Altre operazioni di cessione del credito
Il quesito posto nell’Istanza di interpello 394/2023 è simile. In questo caso l’istante è concessionario di Stato, nel settore ’’online’’ delle scommesse sportive, concorsi pronostici e giochi online. È soggetto passivo dell’imposta unica sui concorsi pronostici e per le scommesse sportive e dell’imposta unica sui giochi per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 2002, n. 66).
Chiede di poter effettuare operazioni di acquisizione di crediti fiscali mediante operazioni di cessione e di poter utilizzare tali crediti in compensazione.
Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di effettuare tali operazioni di cessione del credito.
Ricordiamo che siamo nell’ambito delle residue possibilità di cessione del credito con soggetti non istituzionali come banche, intermediari finanziari e assicurazioni. Queste operazioni possono aiutare coloro che hanno crediti incagliati a liberarsi degli stessi e quindi avere liquidità.
Naturalmente le condizioni della cessione devono essere concordate tra le parti ed appare evidente che per il cessionario devono esservi dei vantaggi, come per tutte le operazioni di cessione del credito da Superbonus e altri bonus edilizi.
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