Come funziona il contratto di cessione dei diritti d’autore? Ecco un fac simile del contratto e tutte le istruzioni sul trattamento fiscale e previdenziale.
La protezione legale dei diritti d’autore è essenziale per garantire che i creatori possano godere dei frutti del loro lavoro. La cessione dei diritti d’autore è un aspetto cruciale di tale processo, che consente ai titolari di trasferire i loro diritti ad altri soggetti per sfruttare e monetizzare il proprio operato.
In Italia, la cessione dei diritti d’autore è regolata da una serie di leggi e normative che mirano a proteggere i creatori e a promuovere lo sviluppo culturale e artistico. Ecco perché sapere come funziona il contratto che regola la cessione, la fatturazione annessa nonché i limiti e i requisiti per accedervi è fondamentale per un rapporto di lavoro sano ed equamente retribuito (e tutelato). Cerchiamo, quindi, di mettere ordine e di fare un punto della situazione completo ed esaustivo.
Cosa sono i diritti d’autore e cosa si intende per «cessione»
Prima di poter capire come viene regolata la cessione, è di vitale importanza dare una definizione puntuale dei diritti d’autore. Un termine a volte abusato ed altre, invece, dato quasi per scontato.
I diritti d’autore sono i diritti legali conferiti ai creatori su opere originali, consentendo loro di controllare l’uso e la distribuzione di tali opere. Questi diritti coprono una vasta gamma di opere creative, tra cui testi, opere artistiche, musica, film, software e molto altro.
In tal senso, la cessione dei diritti d’autore avviene quando il titolare dei diritti trasferisce i propri diritti ad un’altra parte attraverso un contratto di cessione. Ai sensi dell’art. 180bis della Legge sul Diritto d’Autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633), la cessione dei diritti, quindi, deve essere formalizzata per iscritto e specificare chiaramente i diritti trasferiti, le condizioni di utilizzo e le eventuali royalties o compensi concordati.
Come funziona il contratto di cessione dei diritti d’autore
Il contratto di cessione dei diritti d’autore è uno strumento legale che regola, come detto, il trasferimento dei diritti d’autore da un autore a un’altra parte. Si tratta di una delle tipologie contrattuali con cui vengono, sempre più spesso, regolate le collaborazioni che si realizzano nel settore dell’editoria e delle traduzioni ma, frequentemente, anche nel mondo del giornalismo, della pubblicità e del marketing.
Non prevede particolari requisiti dal punto di vista fiscale; pertanto, insieme alla ritenuta d’acconto, si configura come una delle forme contrattuali maggiormente utilizzate, nei confronti di quei collaboratori che non sono titolari di Partita IVA.
La partita IVA, quindi, non è obbligatoria per stipulare questo contratto, ma può essere necessaria in determinati casi, come, ad esempio, se l’autore intende fornire servizi professionali correlati alla creazione dell’opera. In questo frangente, potrebbe essere indicata la registrazione come lavoratore autonomo. In ogni caso, il contratto dovrebbe specificare chiaramente i diritti trasferiti, i termini di utilizzo dell’opera e le modalità di pagamento.
Soggetti interessati e riferimenti normativi
Il contratto di cessione dei diritti d’autore è, quindi, una tipologia contrattuale che può interessare scrittori, traduttori, autori televisivi, editor, copywriter e, naturalmente, giornalisti. Inoltre, ha una natura estremamente versatile, dal momento che non vincola nessuna delle due parti a obblighi particolari e in special modo non obbliga l’autore né alla presenza fisica in un dato ufficio, né a prestare la propria opera in orari predefiniti, bensì solo alla trasmissione del frutto del proprio lavoro intellettuale.
A tal proposito, è opportuno chiarire che non si tratta di un contratto di lavoro vero e proprio (come potrebbe essere un contratto che prevede la retribuzione con ritenuta d’acconto o con Partita IVA) perché nella cessione di diritti d’autore, l’autore stesso consente lo sfruttamento di una sua opera d’ingegno in cambio di un corrispettivo. Proprio per questo è opportuno anche ricordare che il diritto d’autore è una branca del diritto commerciale (sfruttamento economico di un’opera di ingegno) e che la cessione dei diritti d’autore è regolata dal Codice Civile (Libro V, artt. 2575 e seguenti) e dalle Leggi sull’Editoria (L. 633/1941, meglio conosciuta come Legge sull’Editoria, più volte modifica e armonizzata alle direttive comunitarie e L.128/2004).
Tipologia di contratto e fac simile
All’atto pratico, l’autore esegue per il cessionario (Committente) un lavoro definito in base a uno specifico contratto sottoscritto da entrambi, dove dovranno essere necessariamente inseriti alcuni dati fondamentali.
- Le parti coinvolte (cedente e cessionario). I dati anagrafici dell’Autore dell’Opera e quelli della società editrice, o del legale rappresentante di essa.
- Una descrizione dettagliata dell’opera oggetto della cessione. La tipologia di lavoro, ossia l’opera realizzata, i cui diritti vengono ceduti (il testo da scrivere, con il relativo numero di pagine, piuttosto che il genere di traduzione da realizzare).
- I diritti ceduti e le modalità di utilizzo dell’opera (in base al tipo di diritti ceduti è possibile avere un contratto tipico o atipico, come vedremo di seguito).
- La durata e l’ambito territoriale della cessione.
- Il compenso pattuito per la cessione dei diritti e le modalità di pagamento.
- Clausole relative alla risoluzione del contratto e alla revoca dei diritti.
Per avere un’idea più chiara è possibile vedere e scaricare il Fac-Simile di un contratto di cessione dei diritti d’autore in PDF:
Come già specificato sopra, non possono essere previsti, all’interno del contratto, orari di lavoro e non può essere richiesta la realizzazione del lavoro in una sede fisica predefinita. Ciò vale soprattutto nel caso in cui il contratto preveda la cessione di diritti per articoli giornalistici o per articoli da inserire in un blog; casi, questi, in cui l’opera deve essere ancora realizzata, al momento della firma del contratto, differentemente da quanto avviene quando l’autore di un libro o di un brano musicale si presenta da un’editore con un manoscritto o da un produttore discografico con uno spartito.
Cessione dei diritti d’autore: come fatturare e trattamento fiscale
Essendo il contratto di cessione di diritti d’autore un contratto di utilizzazione economica sono previste regole del tutto differenti da quelle valevoli sia nei contratti di tipo subordinato che nei contratti di collaborazione occasionale. Vengono di seguito descritte le regole fiscali previste per gli autori mentre non vengono considerate le regole (differenti) previste per gli eredi dell’autore e per gli altri soggetti che abbiano acquisito, a titolo oneroso, l’utilizzazione economica del diritto stesso.
Per quanto riguarda il corrispettivo che viene pagato all’Autore, tale somma è assoggettata ad una ritenuta alla fonte del 20% sulla base imponibile, che viene elevata al 30% nel caso di soggetto non residente in Italia.
Per quanto riguarda la base imponibile, su cui si applica l’imposizione fiscale, sono previste le seguenti regole:
- per autori con meno di 35 anni, la base imponibile (a cui si applica l’aliquota IRPEF) è pari al 60% del compenso (viene, quindi, prevista una deduzione forfettaria del 40%);
- per autori con età pari o superiore ai 35 anni, la base imponibile è pari al 75% del compenso (viene, quindi, prevista una deduzione forfettaria del 25%);
Ponendo, ad esempio, che un autore, di 37 anni, residente in Italia, percepisca un compenso di 1000 euro lordi per i diritti di pubblicazione di un libro, otterrà il seguente compenso:
(1000x75)/100 = 750 euro → base imponibile
(750x20)/100 = 150 euro → ritenuta alla fonte
1000 – 150 = 850 euro → compenso netto
Occorre, inoltre, ricordare anche che:
- dal momento che l’utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno dell’autore non è immediatamente riconducibile alla prestazione lavorativa, questa tipologia contrattuale non soggiace alla soglia dei 5000 annui prevista per il lavoro occasionale con ritenuta d’acconto;
- in ogni caso non è prevista l’applicazione dell’IVA;
- dal punto di vista delle dichiarazioni fiscali (Modello 730 o Modello Unico) i redditi percepiti per i diritti d’autore devono essere considerati come Redditi da Lavoro Autonomo ed essere elencati alla voce “Altri redditi”. Nelle dichiarazioni fiscali deve essere indicata anche la deduzione forfettaria e la ritenuta alla fonte subìta;
- ai redditi ottenuti per i diritti d’autore si applica il criterio di cassa e devono essere, quindi, considerati nel periodo d’imposta in cui vengono effettivamente percepiti, al momento del pagamento e non al momento della stipula del contratto;
- le parti si accordano, al momento della sottoscrizione del contratto, riguardo alla spettanza del pagamento dell’imposta di bollo;
- il pagamento delle spese per il deposito e la registrazione del contratto (adempimenti esplicitamente previsti dalla Legge sul Diritto d’Autore) sono, invece, sempre a carico del Cessionario, ossia del Committente;
- il riferimento normativo da indicare sulla ricevuta è l’articolo 3, comma 4, lettera a) del d.p.r. 633/1972.
Cessione dei diritti d’autore: il trattamento contributivo
Dal punto di vista previdenziale, l’INPS ha chiarito che il reddito per lo sfruttamento economico del diritto di autore risulta soggetto a imposizione nel solo caso in cui derivi dall’esercizio abituale, anche se non esclusivo, di arti e professioni. Riguardo al trattamento previdenziale dei redditi da diritti d’autore, sempre considerando il solo caso dell’autore stesso e non degli eredi o di altri soggetti che sono arrivati a godere di tali diritti, si possono configurare i seguenti casi:
- l’autore è un libero professionista iscritto a una delle Casse dei Professionisti, ossia INPGI per i giornalisti o altra cassa professionale, per un autore che svolge una professione differente (un libro può essere scritto anche da un medico o da un avvocato, ad esempio): in questo caso l’obbligo contributivo sussiste nei limiti e sulla base delle regolamentazioni adottate dalle singole Casse;
- l’autore è un artista iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ex ENPALS (Fpls): in questo secondo caso, per il calcolo della base contributiva si applica una franchigia del 40% all’ammontare totale dei compensi percepiti (sia che si tratti di prestazione lavorativa che di diritti d’autore). Su tale base contributiva si calcolano i contributi dovuti all’Ex Empals che, in deroga ai principi generali che regolano l’assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi, sono dovuti dal datore di lavoro il quale, però, applica una rivalsa sul compenso assegnato al lavoratore (l’aliquota della rivalsa varia tra il 9,19% e il 10,19%, in base all’importo del compenso e alla categoria professionale specifica);
- nel terzo e ultimo caso, quello di un lavoratore autonomo che non è iscritto né a una cassa professionale né al Fpls, avendo a che fare con redditi qualificati alla stregua di redditi di lavoro autonomo, non sussiste alcun obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata INPS.
Usi e abusi del contratto di cessione di diritti d’autore
Proprio la questione dei contributi apre una questione che deve essere, almeno sommariamente, richiamata, a proposito del contratto di cessione dei diritti d’autore utilizzato nei confronti sia dei giornalisti, sia delle altre nuove professioni sviluppatesi recentemente sul web.
Il contratto di cessione di diritti d’autore può costituire uno strumento preferibile per il datore di lavoro per due ordini di ragioni:
- per quanto riguarda i contributi, l’utilizzo del contratto di cessione di diritti d’autore può comportare, illecitamente, che il datore di lavoro non paghi la rivalsa INPGI dovuta al giornalista iscritto alla propria cassa previdenziale professionale o che, comunque, paghi la rivalsa INPS, al libero professionista (in questo caso si pensa a un blogger o a un web writer), iscritto alla Gestione Separata INPS che, con la fattura, potrebbe legittimamente richiederla;
- la cessione dei diritti d’autore consente, inoltre, di utilizzare più volte un articolo: alcuni pezzi, i cosiddetti coccodrilli (articoli buoni per tutte le stagioni, come quelli che, ad esempio, trattano argomenti come le cause della crisi economica o le ragioni dell’invecchiamento precoce), possono, infatti, essere ripubblicati a distanza di tempo ma con l’utilizzo della cessione dei diritti d’autore vengono pagati una sola volta.
Si tenga presente che il contratto di cessione dei diritti d’autore, essendo caratterizzato da molti vantaggi fiscali e contributivi, rappresenta ancora oggi la forma contrattuale più adatta per pubblicare articoli, un libro, una sceneggiatura o un brano musicale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA