Visite fiscali: sai che se hai una di queste malattie il medico non passa? Ecco cosa devi sapere a riguardo.
Il dipendente ammalato ha diritto all’esonero dall’attività lavorativa senza perdere la retribuzione, né tanto meno il posto di lavoro. Per poter percepire l’indennità di malattia, la cosiddetta mutua, il lavoratore deve però rispettare l’iter e le condizioni previste dalla legge.
Nel periodo di riferimento, inoltre, il dipendente è soggetto a visite fiscali per l’accertamento dello stato di malattia. La tutela della salute del lavoratore deve infatti essere bilanciata con i diritti e gli interessi del datore di lavoro.
Negli orari previsti dalla legge, recentemente uniformati tra il settore pubblico e privato, il lavoratore deve essere reperibile al domicilio indicato per la visita medica. Quest’ultima può confermare o variare il collocamento in malattia del dipendente, tenuto per legge a sottoporsi al controllo. L’assenza ingiustificata comporta infatti gravi conseguenze e sanzioni, finanche il licenziamento disciplinare. La reperibilità e la necessità di accertamento delle condizioni di salute del lavoratore sono tuttavia incompatibili con alcune malattie, infatti in queste ipotesi non passa la visita fiscale.
Ciò accade quando la visita medica non è necessaria per il controllo, risultando così superflua, o addirittura compromettente per la guarigione del lavoratore. Ciò non esclude l’obbligo del dipendente alla ripresa dell’attività lavorativa in seguito alla guarigione, ma permette di evitare senza problemi le visite. In altre parole, il lavoratore in malattia può uscire di casa anche tra le 10:00 e le 12:00 e tra le 17:00 e le 19:00, le fasce orarie in cui è richiesta la reperibilità.
Con queste malattie non passa la visita fiscale
Innanzitutto, è bene chiarire che l’esonero dalla visita fiscale non è rimesso alla discrezionalità del lavoratore. È il medico curante a suggerirlo nel certificato, attraverso l’apposito codice “E”, in base alla propria valutazione. Di norma, il medico spiega anche le motivazioni per cui ritiene opportuna l’esclusione dalla visita fiscale in ragione delle condizioni di salute dell’assistito. L’esonero deve infatti comunque essere confermato (o ignorato) dal medico dell’Inps. Come anticipato, l’esonero dalla visita spetta quando si è di fronte a una condizione di salute che non necessita di ulteriori controlli e/o il lavoratore ha necessità di assoluto riposo, incompatibile con le visite. Ciò è possibile nei seguenti casi:
- infortunio sul lavoro, malattia professionale, causa di servizio riconosciuta per alcuni dipendenti pubblici per parte delle patologie (che si trovano nelle tabelle A ed E del D.P.R n. 834 del 30 dicembre 1981);
- malattia correlata a un’invalidità civile pari o superiore al 67%;
- gravidanza a rischio;
- terapie salvavita per gravi patologie.
Per beneficiare dell’esonero, valutato caso per caso, la malattia deve essere strettamente correlata alla condizione di esclusione. Per esempio, il lavoratore invalido non ottiene l’esonero dalle visite fiscali a prescindere, ma soltanto quando il motivo dell’assenza dal lavoro è dovuto alla propria condizione di salute. In merito alle terapie salvavita, vanno fatte ulteriori precisazioni, grazie alle massime della giurisprudenza e ai chiarimenti forniti dall’Inps.
In particolare, le terapie salvavita non includono quelle vitali (cure croniche di cui il paziente necessita per la sopravvivenza) ma farmaci e pratiche indispensabili a fronteggiare il grave e imminente pericolo di vita dovuto alla malattia. Non esiste una definizione generica di terapie, atteso che tutto dipende dalla funzione del farmaco per il paziente nel caso specifico. Il concetto di gravità, invece, dipende dalla straordinarietà e “particolare drammaticità” in relazione alla storia clinica del paziente e l’entità della disfunzione. In tal proposito, la circolare n. 65/2016 dell’Inps individua la seguente lista di situazioni patologiche che danno diritto all’esonero dai controlli fiscali:
- sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
- emorragie severe;
- impianti d’organo;
- coagulazione intravascolare disseminata e condizioni di shock-stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
- insufficienza renale acuta;
- insufficienza respiratoria acuta, anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, per esempio);
- insufficienza miocardica acuta su base meccanica, elettrica o ischemica e versamenti pericardici;
- cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
- gravi infezioni sistemiche, compreso l’Aids conclamato;
- intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura professionale o infortunistica non Inail;
- ipertensione liquorale endocranica acuta;
- malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
- malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in Trattamento sanitario obbligatorio (Tso);
- neoplasie maligne in trattamento chirurgico e neoadiuvante, chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze, in trattamento radioterapico;
- sindrome maligna da neurolettici;
- trapianti di organi vitali;
- altre malattie acute con compromissione sistemica nelle sole fasi di convalescenza (come pancreatiti, meningiti ed encefaliti);
- quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi.
Ribadiamo: anche in questi casi l’esonero dalla visita fiscale non è automatico e deve essere riconosciuto al paziente di volta in volta, sulla base della documentazione medica fornita. L’esclusione dell’obbligo di reperibilità in merito alle visite fiscali non deve in ogni caso essere confusa con i giustificati motivi di assenza alle stesse per il dipendente obbligato, né alle eccezioni al conteggio del periodo di comporto.
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