Congedo parentale, nuove regole per il calcolo dell’indennità: il primo mese verrà retribuito all’80% anziché al 30%. Ecco le istruzioni Inps.
Con la circolare n. 45 pubblicata il 16 maggio 2023 (che trovate in allegato in coda all’articolo), l’Inps rende operativo l’aumento dell’indennità riconosciuta al lavoratore assente per congedo parentale sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 359, della legge n. 197 del 2022 (legge di Bilancio 2023).
Dopo mesi di attesa, quindi, i lavoratori che ricorrono al congedo parentale, tanto il padre quanto la madre, possono finalmente godere dell’aumento di stipendio in quanto l’indennità passa - ma solo per il primo mese di fruizione - dal 30% all’80%.
Ricordiamo che il congedo parentale è quello strumento, facoltativo, che consente ai lavoratori genitori di giustificare la loro assenza nel caso in cui avessero bisogno di dedicarsi ai bisogni familiari, in particolare dei figli di età inferiore ai 12 anni. Il limite è di 10 mesi complessivi, 6 mesi per ogni genitore: tuttavia, solamente 9 mesi sono retribuiti, per un massimo di 6 mesi per ogni genitore. La retribuzione è pari al 30% della retribuzione, ragion per cui nel periodo coperto da congedo parentale lo stipendio percepito si riduce notevolmente.
Ed è proprio per andare incontro alle esigenze del lavoratore, specialmente nei primi anni di vita del figlio, che il governo Meloni ha elevato l’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo, ma solo per il periodo fino al compimento dei 6 anni del figlio.
A tal proposito, con la circolare in oggetto ne vengono fornite le istruzioni operative di cui vi parleremo in questa guida. Per maggiori informazioni sul congedo parentale, invece, vi rimandiamo a un ulteriore approfondimento.
Chi ha diritto al congedo parentale all’80%
Come spiega l’Inps, la platea dei destinatari riguarda solamente coloro indicati dall’articolo 34 del D.lgs n. 151 del 2001, quindi esclusivamente ai dipendenti. L’aumento non si applica dunque ad altre categorie di lavoratori.
Condizione essenziale per godere di questo aumento stipendio è l’aver terminato il congedo di maternità, o in alternativa di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022.
Aumento dell’indennità ma non dei giorni
Come spiegato sopra, la novità introdotta dalla legge di Bilancio 2023 incrementa la retribuzione spettante nel primo mese di congedo parentale, ma non interviene sul limite di giorni a disposizione dei genitori.
Restano salvi, quindi, i seguenti limiti:
- madre dipendente: 6 mesi, di cui 3 retribuiti;
- padre dipendente: 6 mesi, di cui 3 retribuiti elevabili a 7 mesi se questo si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Il padre può usufruire dei giorni del congedo parentale anche nel periodo in cui la madre usufruisce del congedo di maternità;
- genitore solo: 11 mesi, limite elevato dal decreto legge sulla conciliazione vita-lavoro in vigore dal 13 agosto 2022;
- lavoratori iscritti alla gestione separata Inps: 3 mesi entro il 1° anno di vita del figlio;
- lavoratrici autonome: 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
A questi limiti si aggiungono altri 3 mesi indennizzabili, come previsti dal D.lgs n. 105 del 2022, fruibili in alternativa tra i genitori.
Ricapitolando, nei 9 mesi complessivamente retribuiti al 30% ce ne sarà uno solo - il primo mese ovviamente - retribuito all’80%.
Come ne possono fruire i genitori
Il mese indennizzato all’80% va considerato complessivamente per entrambi i genitori. Può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi, oppure da un solo genitore. Si ricorda che, come previsto dall’articolo 34 del D.lgs n. 151 del 2001, non ci sono impedimenti per i genitori di fruire dei permessi nello stesso giorno e per lo stesso figlio.
Come farne domanda
Al momento della domanda non bisognerà specificare di voler godere del congedo all’80% anziché al 30%. Sarà l’Inps, infatti, ad applicare autonomamente l’indennità maggiorata nel primo mese di congedo fruito da uno o entrambi i genitori.
La richiesta, quindi, andrà effettuata secondo i canali - telematici - tradizionali: ad esempio direttamente dal sito dell’Inps attraverso l’apposito servizio (disponibile nell’area personale MyInps), oppure tramite Contact center integrato raggiungibile chiamando il numero verde Inps. In alternativa è possibile rivolgersi all’assistenza di un patronato.
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